Sportello Civis: Contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali
I contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali e i contratti a distanza sono contratti conclusi con particolari modalità in ragione della quale è accentuato lo squilibrio a danno del consumatore.
In queste tipologie di contratto, infatti, il consumatore si trova esposto all’iniziativa del venditore e quindi al c.d. effetto sorpresa, come avviene nei contratti
conclusi al di fuori dei locali commerciali oppure non ha la
possibilità di vedere immediatamente la merce che andrà ad acquistare, o
non vi è la simultanea presenza dei due contraenti come avviene nei
contratti a distanza. In questi ultimi, in particolare, il
consumatore acquista prevalentemente visionando la merce su catalogo o
su degli opuscoli informativi, o, addirittura non vede affatto la merce
prima della consegna come avviene in una vendita telefonica. In entrambi
i casi, il consumatore si trova particolarmente esposto a
fraintendimenti o al rischio di acquisti incauti che poi si rivelano
difformi da come prospettati dal venditore. In ragione di quanto sopra,
il legislatore ha sentito l’esigenza di concedere la consumatore un
periodo di ripensamento proprio per tutelarlo da decisioni affrettate. Sono da considerare al di fuori dei locali commerciali quei contratti in cui la vendita avviene
- durante la visita dell’operatore commerciale al domicilio
del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di
lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si
trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di
cura; - durante una escursione organizzata dall’operatore commerciale al di fuori dei propri locali commerciali;
- in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d’ordine, comunque denominata;
- per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che
il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza
dell’operatore commerciale. (Art. 1 D.Lgs. n. 50/92)
In ragione di tale squilibrio contrattuale, il legislatore già con il sopra citato D.Lgs n. 50/92, in attuazione della direttiva comunitaria 85/577/CE, aveva predisposto una tutela rafforzata del contraente debole per tali situazioni.
In quanto appresta una tutela in deroga alle regole del codice
civile, tale normativa si applica solo ai casi in cui uno dei contraenti
– quello c.d. debole – è un consumatore, vale a dire una persona fisica
che opera per scopi estranei alla propria attività professionale.
Tale normativa è ora confluita nel Codice del consumo. L’essenza della tutela si articola in due punti essenziali:
- obblighi informativi;
- diritto di recesso;
Da tale tipologia di contratti sono invece da escludere i contratti:
- relativi ai servizi finanziari, di investimento, di assicurazione, bancari e previdenziali;
- conclusi tramite distributori automatici o tramite locali commerciali automatizzati;
- relativi a costruzione, vendita e locazione di beni immobili (nonche’ ad altri diritti relativi a beni immobili).
- contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o
bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a
scadenze frequenti e regolari;
Per quanto concerne gli obblighi informativi, la disciplina prevede che il consumatore debba ricevere, prima della conclusione del contratto, le informazioni relative al diritto di recesso e alle modalità e al termine del suo esercizio, nonché informazioni relative al soggetto nei confronti del quale va esercitato il diritto di recesso e il suo indirizzo o la sua sede. Qualora la conclusione del contratto preveda la sottoscrizione di una nota d’ordine, l’informativa sul diritto di recesso con gli elementi sopra indicati deve essere contenuta nella nota d’ordine.
Le informazioni sul recesso devono essere scritte in caratteri uguali o
superiori al resto del testo e una copia della nota d’ordine va sempre
consegnata al consumatore.
Nel caso in cui non sia prevista una nota d’ordine occorre comunque consegnare una nota informativa con le informazioni sul diritto di recesso.
Tale informativa deve essere fornita al momento della sottoscrizione
del contratto, o nella proposta contrattuale, comunque denominata, o
comunque nel catalogo o documento illustrativo della merce.
Una volta comunicato il recesso, le parti sono sciolte dalle
rispettive obbligazioni. L’acquirente deve restituire la merce entro
sette giorni dal ricevimento o, se è pattuito un termine più lungo,
entro il termine pattuito.
Il venditore, entro trenta giorni dal ricevimento del recesso, deve
restituire le somme eventualmente percepite anche a titolo di caparra.
Ai fini del rispetto del termine la merce si intende restituita nel
momento in cui il consumatore, sul quale comunque gravano le sole spese
di spedizione, consegna la merce all’ufficio postale.
I contratti a distanza sono quei contratti stipulati tra un consumatore e un professionista nei quali questi impiega tecniche di comunicazione a distanza (telefono, fax, internet etc), quindi non vi è la presenza simultanea del consumatore e del professionista. Questa tipologia di contratti era stata inizialmente disciplinata dal D.Lgs. n. 185/99, emanato in recepimento della direttiva comunitaria n. 97/7/CE.
Attualmente, in analogia con quanto è accaduto per i contratti
stipulati al di fuori dei locali commerciali, sono confluiti nel Codice
del Consumo che disciplina entrambe le tipologie contrattuali in maniera
più organica. Il Codice del Consumo prevede che, prima della conclusione del contratto, il consumatore debba essere edotto circa:
- identità del fornitore (e suo indirizzo nel caso sia previsto il pagamento anticipato);
- e caratteristiche essenziali del bene, o del servizio;
- il prezzo (compresa l’indicazione di tasse ed imposte);
- eventuali spese di consegna;
- modalità di pagamento e di consegna del bene;
- esistenza od esclusione motivata del diritto di recesso;
- modalià’ di restituzione e ritiro del bene in caso di recesso;
- costi dell’utilizzo della tecnica di comunicazione;
- durata della validità dell’offerta e del prezzo;
- durata minima del contratto nel caso si tratti di fornitura
di prodotti o servizi, ad esecuzione continuata o periodica.
Caratteristica comune ad entrambe le tipologie contrattuali è il diritto di recesso. Per recesso si intende un vero e proprio diritto di ripensamento, senza dove dare spiegazioni o motivazioni di alcun genere. Si
può esercitare senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo
entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto o dal
ricevimento dei beni, se il professionista ha assolto tutti gli obblighi
informativi. In caso contrario, il recesso potrà
essere esercitato nel termine di 10 giorni dal ricevimento della
predetta informativa, in ogni caso, non oltre i tre mesi dalla stipula
del contratto o dalla consegna dei beni.
Il recesso si esercita inviando alla sede indicata nell’informativa, una raccomandata a/r entro il termine sopra indicato. Può essere validamente esercitato anche inviando un fax entro lo stesso termine, a condizione che entro le successive 48 ore sia seguito dalla raccomandata a/r. Non si può recedere dal contratto nei seguenti casi:
- fornitura di beni e servizi il cui prezzo sia legato a
fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non
e’ in grado di controllare; - fornitura di beni confezionati su misura o personalizzati;
- fornitura di prodotti audiovisivi e di software, venduti sigillati ed aperti dal consumatore;
- fornitura di giornali, periodici e riviste;
- servizi di scommesse e lotterie;
- generi alimentari o comunque deperibili
Il diritto di recesso va esercitato inviando una raccomandata a/r
presso la sede del professionista indicata nell’informativa sopra citata
entro 10. E’ possibile inviare entro lo stesso termine il termine un
telegramma od un fax, il quale dovrà, entro le successive 48 ore, essere
confermato tramite raccomandata A/R. Nello stesso termine dovranno
essere restituiti, a spese del consumatore, i beni eventualmente
consegnati, secondo le modalità che devono essere state indicate dal
professionista nell’informativa di cui si è detto sopra. Nel
caso in cui il consumatore avesse, per la fornitura di beni o servizi,
stipulato contestualmente un contratto di finanziamento
si intenderà risolto di diritto in caso di regolare esercizio del
diritto di recesso. In caso di controversia, il Codice del Consumo
precisa che il foro competente è quello del consumatore, con evidenti
vantaggi in termini di spese giudiziarie.
Tali diritti sono, per espressa previsione codicistica,
irrinunciabili nonostante qualunque pattuizione contraria e il mancato
rispetto da parte del professionista costituisce motivo di applicazione
di una sanzione amministrativa di competenza dell’ufficio dell’industria
a artigianato dove è la sede del professionista.
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Descrizione del progetto
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Sezioni:
- Progetti Codacons
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Aree Tematiche:
- ECONOMIA & FINANZA
