Sportello Civis: Applicazione in generale del Codice del Consumo
La legislazione in materia di consumo si è evoluta in maniera
graduale e per certi versi, accidentata, fino alla consacrazione recente
nel Codice del Consumo, introdotto con il D.Lgs. n. 206/2005. Il Codice del consumo, oltre ad avere inglobato la precedente legislazione in materia di diritti dei consumatori, L. n. 281/98,
clausole vessatorie, garanzia per i beni di consumo e danno da prodotti
difettosi, ha effettuato una armonizzazione di tutte queste normative,
andando così a costituire un corpus organico e coerente. Nella
Relazione al Codice viene esplicitamente fatto riferimento alla esigenza
di armonizzare la preesistente normativa in materia di tutela dei
consumatori, sia in vista del recepimento dei suggerimenti di origine
comunitaria, sia in virtù di colmare lacune normative allineandosi, in
tal modo, agli altri paesi europei. In ragione di quanto sopra l’art. 1 del codice recita: “(…) il
presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i
processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello
di tutela dei consumatori e utenti.”
L’esigenza di introdurre norme correttive a tutela dei consumatori è
stata avvertita a livello europeo come strumento per tutelare la
concorrenza. Con il Trattato di Roma del 1957 che ha istituito il mercato comune dando il via alla libera circolazione delle merci, ha iniziato a prendere corpo la tutela del consumatore come strumento per assicurare la libertà dei commerci tra i paesi aderenti al trattato.
Il legislatore europeo, nel tutelare i consumatori, è stato motivato
dalla esigenza di tutelare la libertà del mercato. Le regole del gioco
della concorrenza, infatti, sono realmente salvaguardate se si eliminano
quelle situazione di possibile squilibrio dato dalla presenza, nel
rapporto contrattuale, di un soggetto più debole. In particolare un
consumatore accorto e adeguatamente tutelato è in grado di scegliere con
consapevolezza i prodotti migliori nel mercato, andando quindi ad
instaurare un circolo virtuoso basato sulla sana competizione delle
imprese che, a loro volta, cercheranno di immettere nel mercato prodotti
migliori in termini di rapporto qualità-prezzo.
Altrettanto evidente è la necessità di armonizzare la normativa in
tutti i paesi europei: le imprese potrebbero voler privilegiare quei
mercati in cui le norme a tutela dei consumatori sono assenti o comunque
molto deboli, creando così effetti distorsivi del mercato.
Nel 1975 la risoluzione CEE individua le linee programmatiche in materia di tutela dei consumi che vanno dalla tutela della salute e sicurezza del consumatore, alla corretta informazione ed educazione. Ulteriore passo avanti viene fatto dal Trattato di Mastricht
del 1992 il quale ha dedicato un titolo alla tutela del consumatore nei
confronti del quale devono essere adottati livelli di protezione
elevati. Con il Trattato di Mastricht, quindi, la figura del consumatore
entra a far parte del sistema di protezione della normativa comunitaria
non più solo in via indiretta.
L’art. 129 del Trattato di Mastricht è stato modificato dal Trattato di Amsterdam del 1997 nel quale la Comunità si impegna a “promuovere gli interessi dei consumatori e ad assicurare un livello elevato di protezione”.
Con tale espressione il legislatore comunitario non si limita ad un
generico obbligo di protezione ma a iniziative propositive dirette a
migliorare continuamente la tutela del consumatore come necessaria tappa
per garantire uno sviluppo sostenibile del mercato europeo.
Va detto che in Italia il codice civile non conteneva specifiche
disposizioni applicabili ai consumatori; questo è dovuto essenzialmente
al fatto che il diritto dei consumi e l’esigenza di tutela del
consumatore, inteso quale contraente debole, è frutto di un mercato
capitalistico maturo, nel quale si sono già rese evidenti le
contraddizioni e diventa perciò più semplice individuare i meccanismi
correttivi.
La legislazione comunitaria in materia di diritto dei consumi era
caratterizzata da interventi relativi a specifici settori o aspetti,
quali ad es. la responsabilità del produttore per il danno da prodotti
difettosi. Il risultato è stato quello di avere una produzione normativa
frammentata che necessitava, man mano che diventava più corposa, di un
intervento organico.
Il Codice del consumo rappresenta un intervento che si allinea alle
analoghe legislazioni di settore presenti in altri paesi europei. Lo
stesso ha comunque subito, a sua volta, interventi modificativi, primo
fra i quali il D.Lgs. n. 221/2007 contenente “Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 recante Codice del Consumo”. Altra importante modifica è stata introdotta dalla L. 23 luglio 2009 n. 99, la quale ha modificato l’art. 140 bis del Codice del Consumo relativo alle azioni di classe.
Tale modifica non ha introdotto una vera e propria class action sul
modello statunitense, dal momento che si rivela molto più restrittiva
rispetto a quella americana per quanto concerne i soggetti legittimati.
Nella “versione italiana”, infatti, i legittimati non sono i singoli
appartenenti ad una “classe” e la sentenza non è destinata ad avere
efficacia erga omnes, ma solo nei confronti di chi abbia aderito
all’azione. Inoltre ricordiamo che nella class action americana
sono previsti anche i c.d. danni punitivi che non si limitano alla
compensazione del danno ma contengono un quid pluris a scopo
sanzionatorio del comportamento che ha danneggiato una collettività di
soggetti.
Tra le novità, molto significativa è anche quella relativa al recepimento della Direttiva 2002/65/CE in materia di servizi finanziari stipulati a distanza tra consumatore e professionista.
Proseguendo nell’esame dei principi generali, vediamo in primo luogo,
che il Codice si applica ai rapporti che coinvolgono un professionista e
un consumatore. Per consumatore si intende la “persona
fisica che acquista o utilizza beni o servizi per scopi non riferibili
alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”. (vedi già art. 2 L. n. 281/98).
Quindi consumatore non potrà essere una persona giuridica o
un’associazione o un comitato o una cooperativa, nonostante l’assenza di
uno scopo di lucro, e in tali casi non si applicherà il codice del
consumo ma il codice civile.
Per professionista, invece, si intende quel soggetto, persona fisica ma anche giuridica, che agisce proprio per scopi riferibili alla propria attività professionale.
Al consumatore sono riconosciuti alcuni diritti fondamentali, sia individuali sia collettivi e ne è promossa la tutela anche in forma collettiva e associativa (art. 2 comma 1).
I diritti fondamentali riconosciuti sono invece elencati al successivo comma 2:
- tutela della salute;
- sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;
- adeguata informazione e corretta pubblicità;
- educazione al consumo;
- correttezza , trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali;
- promozione e sviluppo dell’associazionismo libero;
- erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza.
Il Codice del Consumo disciplina anche le associazioni dei consumatori, riprendendo la normativa già contenuta nella L. n. 281/98. Le associazioni, cosiddette riconosciute, sono iscritte in un elenco curato dal Ministero delle attività Produttive. L’iscrizione al predetto elenco è subordinata al possesso di determinati requisiti, di rappresentatività nel territorio nazionale, di presentazione di bilancio, di onorabilità dei rappresentanti legali, indicati nell’art. 137 del Codice del Consumo.
Le associazioni che
possiedono i requisiti sopra indicati sono legittimate ad agire, a norma
dell’art. 140 del Codice del Consumo, per richiedere al giudice:
- di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori ed utenti;
- di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
- di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più
quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la
pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare
gli effetti delle violazioni accertate.
L’organo di rappresentanza delle associazioni di consumatori riconosciute è il CNCU, Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti,
che è un organo del Ministero delle attività produttive. Questo ha
funzioni consultive e di indirizzo nelle materie di interesse
consumeristico.
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Descrizione del progetto
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Sezioni:
- Progetti Codacons
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Aree Tematiche:
- ECONOMIA & FINANZA
