Sportello Civis: Contratti assicurativi
Il contratto di assicurazione è disciplinato in primo luogo dal codice civile (art. 1882 – 1932), il quale recita: “L’assicurazione
è il contratto con il quale l’assicuratore, verso il pagamento di un
premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti,
del danno prodotto da un sinistro ovvero a pagare un capitale o una
rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.”
Quindi l’assicuratore si assume il rischio che riguarda un evento
(futuro e incerto) relativo ad una persona (assicurato) dietro pagamento
di una somma di denaro (premio), ragione per la quale il contratto di
assicurazione viene definito aleatorio.
Componenti essenziali del contratto di assicurazione sia per quanto
concerne il ramo vita che il ramo danni, sono il rischio, il sinistro e
il premio. Il rischio può essere definito come un evento futuro e
incerto fonte di danni in previsione del quale l’assicurato ha stipulato
il contratto. In ragione di tale carattere di essenzialità l’art 1895
c.c. stabilisce che “Il contratto di assicurazione è nullo se il
rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della
conclusione del contratto”. L’assicurato deve fornire
all’assicuratore tutte le informazioni utili in maniera tale da
consentire a questi di valutare il rischio e la probabilità che si
verifichi; questo consentirà, a sua volta, di stabilire l’entità del
premio. Se l’assicurato dichiara il falso oppure omette elementi
che, se fossero stati conosciuti dall’assicuratore, al momento della
sottoscrizione, questi non avrebbe stipulato o lo avrebbe fatto a
diverse condizioni, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del
contratto se l’assicurato ha agito con colpa grave o dolo. Vi sono dei
rischi che l’assicurazione non copre. Questi sono analiticamente
indicati nella nota informativa o nelle condizioni generali di
contratto. È importante prendere visione del contratto di polizza
assicurativa che si vuole sottoscrivere al fine di effettuare una scelta
consapevole e per la corretta conoscenza dei rischi coperti
dall’assicurazione e dai rischi che non sono coperti dalla compagnia
assicurativa. Altro elemento essenziale e comune ad entrambi i rami è il
sinistro. Il sinistro è quell’evento al verificarsi
del quale sorge l’obbligazione a carico dell’assicuratore. Vi sono,
tuttavia, degli obblighi anche in capo all’assicurato. Primo fra questi è
l’obbligo di comunicazione del verificarsi del sinistro entro tre
giorni con raccomandata, o con le modalità indicate nelle condizioni
generali di contratto. (art. 1913 c.c.). Inoltre l’assicurato è
tenuto ad evitare, per quanto possibile, il verificarsi o l’aggravamento
del danno. L’omissione di tali obblighi comporta, nel ramo danni, la
perdita del diritto all’indennità o la riduzione proporzionale al
pregiudizio sofferto dall’assicuratore (art. 1915 c.c.).
Nel contratto di assicurazione l’assicurato è tenuto al pagamento di
una somma di denaro che viene definita premio. Questa rappresenta
la controprestazione che l’assicurato deve sostenere per poter usufruire
della garanzia. Spesso nei contratti è presente una clausola di
“regolamentazione del premio” in base alla quale è possibile adeguare
l’importo del premio in dipendenza di eventi della vita dell’assicurato
suscettibili di influire sul rischio. Proprio per questo, anche in tale
caso, sorge in capo all’assicurato l’obbligo di comunicare tali eventi
all’assicuratore.
Come già anticipato, le assicurazioni si dividono in ramo danni e
ramo vita. Esaminate le caratteristiche comuni ad entrambi i rami,
passiamo ora alla disamina degli elementi specifici. Le assicurazioni
contro i danni mirano a reintegrare il patrimonio dell’assicurato di
quella perdita economica o danno che si sia prodotto in seguito al
verificarsi del sinistro. In ragione di tale caratteristica, si sul dire
che le assicurazioni contro i danni hanno carattere indennitario, di
conseguenza, ciò che l’assicuratore rimborsa non può mai superare
l’ammontare del danno e non può portare ad un arricchimento del
patrimonio dell’assicurato.
L’assicurazione sulla vita è un contratto in virtù del quale la
compagnia, dietro pagamento del premio, si impegna a pagare una
determinata somma di denaro (ma anche una rendita) al verificarsi di un
evento della vita umana. L’evento può essere la morte
dell’assicurato, che determina l’obbligo di liquidazione in favore del
beneficiario, oppure la sopravvivenza dell’assicurato ad una certa data.
Si possono avere anche formule miste per cui se si verifica la morte
dell’assicurato prima della scadenza
del
contratto, la compagnia si impegna a liquidare il capitale assicurato
al beneficiario, se l’assicurato vive fino alla scadenza, la compagnia
liquiderà in favore di questo il capitala o la rendita. Il
contratto di assicurazione in base all’articolo 1919 del codice civile
può essere fatto sulla vita propria o di un terzo. L’assicurazione
contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o un
suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del
contratto. Il contratto deve essere approvato per iscritto.
L’articolo 1920 del codice civile disciplina l’assicurazione sulla vita a
favore di un terzo. Perché sia operativa è necessaria la indicazione
del beneficiario che può avvenire nel contratto di assicurazione, o con
successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per
testamento.
L’articolo
1921 cc disciplina la possibilità di revoca del beneficiario che può
essere fatta con le stesse forme previste per la designazione.
Il D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni) è stato disposto
il riordino della precedente legislazione in materia di assicurazioni,
realizzando una notevole semplificazione in materia.
Il D.Lgs. n. 209/2005 ha introdotto significative modifiche alla disciplina del contratto di assicurazione.
Novità importanti sono relative alla redazione del contratto e agli
obblighi informativi in capo all’assicuratore. Il contratto di
assicurazione deve essere redatto per iscritto nonché in modo chiaro ed
esauriente nel rispetto della buona fede e della trasparenza a tutela
del contraente più debole.
Inoltre le clausole che prevedono decadenze, nullità o limiti nella
garanzia devono essere scritte con caratteri in evidenza rispetto agli
altri, e, in ogni caso, il contraente deve essere informato in modo
specifico su tutti quegli elementi del contratto che possono comportare
aggravi per il consumatore.
L’art. 120 del Codice delle assicurazioni stabilisce le regole di
comportamento che l’impresa deve adottare nei confronti del contraente
debole. Le informazioni che l’impresa è tenuta a fornire sono elencate
nel Regolamento ISVAP n. 5/2006. Devono inoltre fornire al consumatore
tutte le informazioni relative al contratto quali la durata, i costi,
eventuali limiti e ogni altro elemento utile a rendere il consumatore
consapevole delle proprie scelte.
L’acquisizione delle informazioni è utile anche al fine di consentire
all’impresa di capire meglio le reali esigenze e bisogni del cliente,
questo in quanto l’art. 120 medesimo impone all’impresa di consigliare i
contratti più adeguati alle esigenze del cliente. La violazione di tali
obblighi comporta sia sanzioni disciplinari che pecuniarie.
Per questo è importante leggere sempre con attenzione la nota informativa e le condizioni generali del contratto di assicurazione.
Il D.Lgs. sopra citato stabilisce anche la nullità del contratto
stipulato con imprese non autorizzate, definendo anche i criteri in base
ai quali un’impresa può essere autorizzata ad esercitare l’attività
assicurativa.
In materia di RCA, il danneggiato, che intenda agire nei confronti di
una compagnia non autorizzata, potrà rivalersi verso l’impresa
designata ai sensi dell’art. 20 L. n. 990/1069, vale a dire il fondo di
garanzia.
L’art. 141 del dlgs n. 209 del 2005, a partire dal 1º marzo 2006,
tutela in maniera particolare il terzo trasportato in un’auto per le
conseguenze derivanti dal sinistro. Infatti avrà sempre la possibilità
di chiedere il risarcimento alla compagnia del vettore, vale a dire
dell’auto sulla quale, al momento del sinistro, era trasportato. Sarà
poi la compagnia del vettore a rivalersi nei confronti del terzo
responsabile nel caso sia diverso dal vettore, o nei confronti di questo
tramite l’aumento del premio.
La protezione del contraente-consumatore si è ulteriormente rafforzata con il c.d. Decreto Bersani (31/01/2007, n. 7).
Importante novità è la procedura di indennizzo diretto. Con
questo meccanismo il danneggiato può essere risarcito direttamente dalla
propria compagnia, in modo tale da rendere più rapida e meno costosa
per il consumatore la procedura di liquidazione.
La normativa prevedeva la procedura obbligatoria nei casi indicati ma
la Sentenza della Corte Cost. n. n. 180 del 2009 ha reso facoltativo
agire contro la propria compagnia; il danneggiato può pertanto decidere
di chiedere giudizialmente il risarcimento al responsabile civile ed
all’assicuratrice di quest’ultimo.
L’indennizzo diretto si applica solo ai casi di sinistro avvenuto tra
due veicoli con targa italiana, entrambi coperti da assicurazione e se
non vi sono danni fisici superiori ai nove punti di invalidità
permanente.
In primo luogo il contraente conserva la stessa classe di merito che
aveva nell’ultimo contratto stipulato, risultante dall’ultimo attestato
di rischio, sia in caso di acquisto di auto nuova sia nel caso in cui la
polizza sia stata sospesa per cinque anni.
Inoltre il contraente può stipulare un nuovo contratto mantenendo la
stessa classe di merito del proprio genitore con cui sia convivente e
che sia intestatario dell’autoveicolo, andando in tal modo ad
alleggerire il premio per chi stipula un nuovo contratto.
Altra importante novità è la possibilità di disdire la polizza alla
scadenza annuale senza alcuna penalità, favorendo in tal modo la
concorrenza tra le imprese a beneficio dei consumatori. A tal fine,
l’impresa è tenuta, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale
del contratto, ad inviare al cliente l’attestato di rischio e
l’indicazione del premio che andrà a pagare in caso di rinnovo.
La vigilanza nel settore delle assicurazioni private è esercitata
dall’ISVAP, il quale ha funzioni di controllo, regolamentari e
sanzionatorie nei confronti delle imprese che operano nel mercato.
All’ISVAP possono essere inviati reclami nel caso in cui l’impresa si
sia resa responsabile di violazioni al Codice delle Assicurazioni e non
sia stata adita l’Autorità giudiziaria.
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Descrizione del progetto
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Sezioni:
- Progetti Codacons
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Aree Tematiche:
- ASSICURAZIONI
