1 Marzo 2011

Sportello Civis: Educazione stradale

In Italia ogni anno perdono la vita in
media 4.700 persone a causa di incidenti stradali e tra i giovani con
meno di 29 anni è la prima causa di morte. Le forze dell’ordine nel
corso del 2009 hanno contestato oltre 3 milioni di infrazioni.
L’intensificazione dei controlli ha portato al ritiro di ben 98.136
patenti, di 118.057 carte di circolazione e al sequestro di 6.130
veicoli di cui 5.523 per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico
superiore a 1.5 grammi per litro e le restanti 607 per guida sotto
effetto di droga. Per quanto riguarda le cosiddette “stragi del sabato
sera”, dai controlli effettuati nel corso del 2009 è emerso che ben
29.245 automobilisti sono risultati positivi al test  etilometrico
mentre sono state denunciate 1.049 persone per guida sotto effetto di
sostanze stupefacenti.

Sono dati allarmanti che non possono passare inosservati, per questo è
fondamentale mettersi alla guida con la massima prudenza e nel rispetto
delle norme poste nel codice della strada, soprattutto scegliere di non
bere bevande alcoliche e di non fare uso di sostanze stupefacenti prima
di mettersi al volante e non parlare al cellulare senza auricolari
mentre si è alla guida. Il
nostro ordinamento stabilisce un preciso corollario di norme utili ai
cittadini che possono contribuire alla sicurezza degli stessi, in
particolare:

  • I conducenti o passeggeri di autovetture, autoveicoli
    destinati al trasporto di cose, autobus o quadricicli leggeri dotati di
    carrozzeria chiusa (minicar) devono utilizzare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia. Il conducente che non fa uso della cintura di sicurezza subisce la sanzione pecuniaria da euro 74 a euro 299
    (art.172 comma 10 cds). Il conducente risponde anche del mancato
    utilizzo della cintura o del sistema di ritenuta da parte del passeggero
    minore di età, se a bordo non è presente chi è tenuto alla sorveglianza
    del minore stesso. Dall’illecito discende la decurtazione di 5 punti
    dalla patente o dal certificato di idoneità alla guida (il cosiddetto
    patentino per ciclomotori). Se l’infrazione è ripetuta per almeno 2
    volte in 2 anni, alla seconda infrazione consegue anche la sospensione
    della patente da 15 giorni a 2 mesi.

  • I conducenti o passeggeri di motociclo o di ciclomotore devono indossare sempre il casco protettivo. L’inosservanza di questa prescrizione è punita con la sanzione pecuniaria da euro 74 a euro 299, nonchè con il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.
    Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della
    violazione risponde il conducente. Al conducente, è applicata anche la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida o dal certificato di idoneità alla guida (il cosiddetto patentino per ciclomotori).
  • In caso di veicolo fermo sulla carreggiata fuori dai centri
    abitati, di notte o in condizioni di scarsa visibilità, ricorda di
    indossare i giubotti o le bretelle riflettenti. E’ obbligatorio indossarli quando si va a sistemare il triangolo dopo un guasto o se si scende dall’automobile ferma sulla corsia  d’emergenza. L’obbligo, scattato dal 1 aprile 2004 (legge 27 febbraio 2004, n. 4)
    si estende anche ai passeggeri . Per chi “dimenticasse” di indossare
    gli accessori, in caso di controlli delle forze dell’ordine, scatta una
    multa da un minimo di euro 38 ad un massimo di 155 euro e la detrazione di 2 punti dalla patente. Se l’infrazione è commessa dai passeggeri la sanzione viene applicata solo nella forma pecuniaria.
  • I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti.
    Qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti,
    devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di
    marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla
    circolazione. Per attraversare la carreggiata, si devono utilizzare gli
    attraversamenti pedonali, i sottopassaggi e i sovrapassaggi. Quando
    questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di
    attraversamento, si deve attraversare la carreggiata solo in senso
    perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di
    pericolo per se o per altri In ogni caso i pedoni che si accingono ad
    attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti
    pedonali devono dare la precedenza ai conducenti. Chiunque violi le
    disposizioni aventi ad oggetto il comportamento dei pedoni è soggetto
    alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a
    euro 92.

A volte basta l’osservanza di poche regole unite al buon senso per
evitare situazioni spiacevoli e gravi sia per sé stessi che per gli
altri. È particolarmente utile, quindi, tenersi aggiornati sulle novità
in materia di sicurezza stradale. Con l’entrata in vigore delle
disposizioni di cui alla Legge 29 luglio 2010, n. 120, il Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
è stato profondamente modificato e tra le novità introdotte, spicca
l’entrata in vigore immediata delle norme sull’alcol zero per i
neopatentati e i conducenti professionali. E’ fatto, altresì, divieto di
trasportare i bambini (tra i 5 e i 12 anni) con seggiolino sui
motocicli e all’obbligo di caschetto per i conducenti di bici con meno
di 14 anni. Viene cancellata la norma che consentiva la sosta delle
biciclette sui marciapiedi e all’interno delle aree pedonali in mancanza
di appositi parcheggi, se non recavano intralcio ai pedoni e disabili.
Si riducono, inoltre, a 90 giorni (dagli attuali 150) i tempi di
notifica delle multe e per chi commette infrazioni diventa sempre più
difficile riacquistare i punti persi. Per riottenere 6 punti(9, per chi
ha una patente professionale) sarà infatti necessario una prova d’esame.
È stata riscritta la normativa sugli etilometri nei locali e sugli
“happy hours” e dal 2011-2012, nelle scuole si studierà una nuova
materia: la sicurezza stradale. Le principali novità introdotte riguardano:

  • Accertamenti medici per il rilascio della patente.
    Si interviene sulla disciplina relativa ai requisiti fisici e psichici
    per il conseguimento della patente di guida. Al primo rilascio della
    patente, l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui
    risulti il non abuso di alcol o droghe (alcoltest e drug test). Identica
    certificazione è richiesta al rinnovo per i conducenti professionali.
    Sono compresi nell’obbligo anche i patentini filoviari. La
    certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi e analoga
    certificazione va presentata anche in caso di revisione. In caso,
    invece, di guida in stato di ebbrezza, il prefetto potrà richiedere la
    visita medica. Gli accertamenti sanitari per il conseguimento della
    patente possono essere effettuati da personale medico militare, anche in
    quiescenza, e dai medici abilitati, anche dopo aver cessato di
    appartenere alle amministrazioni, a patto di aver svolto tale attività
    negli ultimi 10 anni o di aver fatto parte delle commissioni medico
    locali per almeno 5 anni.
  • Agevolazioni fiscali per disabili. Soppressa la
    norma che prevedeva agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli fino a
    3.000 centimetri cubici (finora i benefici spettavano fino a 2.800).
    L’onere previsto era di 1,2 milioni di euro nel 2010 e 3 milioni a
    decorrere dal 2011.
  • Alcol e droga alla guida. Arriva una vera e propria
    stretta per chi entra in macchina dopo aver alzato il gomito o assunto
    qualche pasticca di troppo. Per chi viene trovato con tasso alcolico
    compreso fra 0,5 e 0,8 grammi per litro di sangue la sanzione
    amministrativa va da 500 a 2 mila euro. Se si provoca un incidente
    stradale, le pene vengono raddoppiate e sale a 180 giorni la durata del
    fermo amministrativo. Se, poi, il tasso alcolemico è superiore a 1,5, la
    patente viene revocata e sospesa fino a 2 anni se il conducente ha
    provocato un incidente. Pene alternative al carcere per i conducenti
    fermati in stato di ebbrezza, che non abbiano provocato incidenti: su
    richiesta al prefetto la pena detentiva o pecuniaria può essere
    sostituita, per non più di una volta, con lavori di pubblica utilità,
    effettuati prioritariamente nel campo della sicurezza e dell’educazione
    stradale. La durata è pari alla sanzione detentiva irrogata e alla
    conversione della pena pecuniaria che vale 250 euro per giorno di
    lavoro. Divieto assoluto di mettersi alla guida dopo aver bevuto
    alcolici per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente da meno
    di 3 anni. Dovrà essere, sempre, perfettamente “sobrio”, altrimenti paga
    fino a 624 euro (che raddoppia in caso di incidente), con revoca della
    patente e confisca del mezzo, nei casi più gravi. Se il tasso alcolemico
    risulta tra lo 0.5 g/l e lo 0,8 g/l le pene sono aumentate di un terzo.
    Alcol zero, pure, per i guidatori professionali e i conducenti di
    veicoli per il trasporto di persone o cose con massa a pieno carico
    superiore a 3,5 tonnellate: se vengono “beccati”, le sanzioni
    raddoppiano. Salta invece la norma che se la guida in stato di ebbrezza
    avviene dopo le ore 22 e prima delle ore 7, fa scattare l’aumento di un
    terzo delle sanzioni. Pene severe poi se si guida dopo aver assunto
    droga: multa fino a 6 mila euro, arresto minimo di 6 mesi e patente
    sospesa fino a 2 anni. Se si provoca un incidente, scatta anche la
    revoca della patente.
  • Aree di servizio, vietata di notte la vendita di alcolici.
    Nelle aree di servizio autostradali è vietata la vendita e la
    somministrazione di bevande superalcoliche dalle 22 alle 6. La
    violazione delle norme è punita con una sanzione amministrativa da 2.500
    a 7 mila euro. Nelle stesse aree è vietata la somministrazione di
    bevande alcoliche dalle 2 alle 7: il mancato rispetto della norma è
    punito con una sanzione da 3.500 a 10.500 euro. Se nel biennio viene
    reiterata una di queste violazioni il prefetto dispone la sospensione
    della licenza relativa alla somministrazione di alcolici e superalcolici
    per 30 giorni.
  • Attività professionali sicure. Previsto che per
    l’esercizio dell’attività professionale di trasporto su strada di
    persone e cose debba essere prodotta una certificazione con cui si
    esclude che l’interessato faccia uso di alcol e stupefacenti. Si
    stabilisce, poi, che in caso di incidenti mortali o con lesioni
    personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla
    guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di
    categoria C o C+E, sia immediatamente disposta la verifica presso il
    vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della
    merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza
    della circolazione stradale. Viene soppressa, invece, la norma che
    prevedeva che servissero almeno 21 anni per guidare veicoli adibiti al
    trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle
    categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il corso di formazione
    iniziale accelerato. Attualmente, quindi, il limite resta fissato in 18
    anni. Il Senato ha poi introdotto una disposizione che prevede che può
    conseguire la patente di guida italiana il dipendente di un’impresa di
    autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia e titolare di
    carta di qualificazione del conducente, il quale ha stabilito la propria
    residenza in Italia da oltre un anno.
  • Attraversamento dei pedoni In assenza di agenti o
    semafori i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sulle
    strisce pedonali. Devono dare la precedenza, rallentando e
    all’occorrenza fermandosi se vedono pedoni che si accingono ad
    attraversare sulle strisce. Identico obbligo per i conducenti che si
    inoltrano in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento
    pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta il
    divieto per i pedoni di attraversare diagonalmente le intersezioni e il
    divieto di attraversare piazze e larghi al di fuori delle strisce
    pedonali.
  • Autotrasportatori. Riviste le sanzioni per i
    conducenti alla guida di autoveicoli per il trasporto di persone o cose
    che superano la durata dei periodi di guida prescritti o non osservano
    le disposizioni sul riposo giornaliero. Riscritta la normativa alla luce
    dei regolamenti Ue. Tra le novità più cura nella tenuta (ed esibizione)
    dei registi e delle copie dell’orario di servizio e dei documenti di
    viaggio per trasporti professionali. Inoltre, il conducente che supera
    la durata dei periodi di guida prescritti (o non rispetta i periodi di
    riposo giornaliero) paga una multa da 38 a 152 euro. Prevista anche la
    revoca (prima solo sospensione) per chi inverte il senso di marcia
    contrario a quello previsto su autostrade e strade extraurbane. Si
    stabilisce poi la possibilità, per gli autotrasportatori italiani, di
    effettuare immediatamente nelle mani dell’agente accertatore il
    pagamento in misura ridotta della sanzione per evitare il fermo
    amministrativo del veicolo (come già avviene oggi per le targhe EE).
  • Autovelox anche a noleggio. Agli enti locali è consentito acquisire autovelox anche a noleggio a canone fisso.
  • Bambini in moto. Cancellata la norma che consentiva
    di portare in moto bambini da 6 a 12 anni alloggiandoli su un apposito
    sedile di sicurezza omologato, con appoggi per gli arti superiori e
    inferiori. Attualmente, quindi, resta in vigore la disciplina per cui
    non è comunque possibile il trasporto dei bambini se il passeggero non è
    seduto in modo stabile ed equilibrato nella posizione determinata dalle
    apposite attrezzature del veicolo.
  • Cabotaggio. Si stabilisce che qualora un veicolo
    immatricolato all’estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione
    delle disposizioni nazionali e comunitarie, vada incontro a una multa
    fino a 15 mila euro, nonché al fermo amministrativo del veicolo per un
    periodo di 3 mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un
    periodo di 6 mesi.
  • Casco elettronico e scatola nera. Viene specificato
    che il casco elettronico per conducenti e passeggeri di ciclomotori e
    motoveicoli e la scatola nera sugli autoveicoli vengono introdotti in
    via sperimentale.
  • Casco in bici e cinture di sicurezza sulle minicar.
    Salta la norma sul casco in bici obbligatorio e conforme alla normativa
    europea per i bambini fino a 14 anni. Resta invece la norma che se si
    circola in bici fuori dei centri abitati dopo il tramonto e fino
    all’alba o in galleria (dentro e fuori dai centri abitati) è necessario
    indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
    Operazione casco sicuro, durante la marcia, anche per i conducenti e gli
    eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, a cui è fatto
    obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco
    protettivo conforme ai tipi omologati rispettando le nuove norme Ue.
    D’ora in poi, anche conducenti e passeggeri di minicar (dotati di
    carrozzeria chiusa, e cioè i quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è
    inferiore o pari a 350 Kg) avranno l’obbligo di utilizzare le cinture di
    sicurezza. Sono, invece, esentati dagli obblighi di uso delle cinture
    di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini i conducenti dei
    veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di
    rifiuti e dei veicoli a uso speciale, quando, però, sono impiegati in
    attività di igiene ambientale nell’ambito dei centri abitati, comprese
    le zone industriali e artigianali.
  • Comitato sicurezza stradale. È istituito un
    comitato per l’indirizzo e il coordinamento delle attività connesse alla
    sicurezza stradale presso il ministero delle Infrastrutture.
  • Competizioni sportive su strada. E’ stata
    introdotta una deroga al divieto di circolazione per i veicoli ai quali
    siano state apportare modifiche alle caratteristiche costruttive. La
    deroga si applica ai veicoli che partecipano alle competizioni
    motoristiche sportive su strada, limitatamente – però – agli spostamenti
    all’interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente
    necessario agli spostamenti. Rimane fermo, tuttavia, l’obbligo di
    assicurazione di responsabilità civile.
  • Confisca e fermo veicoli. Riscritto il procedimento
    di attuazione della confisca e del fermo conseguenti a ipotesi di
    reato. Tra le novità, la previsione che l’agente o l’organo accertatore
    della violazione proceda immediatamente al sequestro. Prevista, poi, la
    restituzione ai proprietari dei ciclomotori confiscati per violazione
    per le quali attualmente non prevista la confisca, previo, però,
    pagamento delle spese di recupero, trasporto, custodia.
  • Destinazione proventi multe. Dovranno servire per
    la manutenzione delle strade, il potenziamento della segnaletica, il
    finanziamento dei controlli e accertamento della guida in stato di
    ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Una quota parte
    delle maggiori entrate andranno per il 25% al ministero dei Trasporti,
    il 10% al Viminale per l’acquisto di automezzi. Altro 5%, sempre al
    Viminale, per gli accertamenti sulle strade, e ulteriore 5%, per
    garantire la piena funzionalità degli organi di polizia stradale. Il 5%,
    sarà dirottato invece a Viale Trastevere, al ministero dell’Istruzione,
    per promuovere programmi di sicurezza stradale in classe.
  • Documenti di circolazione. Il conducente
    professionale deve avere sempre con sé il certificato di abilitazione
    professionale, la carta di qualificazione del conducente e il
    certificato di idoneità, se prescritti.
  • Duplicato carta di circolazione. Un decreto del
    ministero dei Trasporti dovrà stabilire il procedimento di rilascio,
    attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di
    circolazione, con l’obiettivo della massima semplificazione
    amministrativa. Tale procedura si potrà applicare anche ai duplicati per
    smarrimento, deterioramento o distruzione dell’originale.
  • Educazione stradale in classe. Dall’anno scolastico
    2011-2012, il ministero dell’Istruzione predispone programmi di
    educazione stradale (a saldi erariali invariati).
  • Esami di guida e autoscuole. La prova pratica di
    guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla
    data del rilascio del foglio rosa e, in caso di esito negativo, si potrà
    ripetere, nel limite di validità del predetto foglio rosa, per una
    volta soltanto. Per il rilascio del foglio rosa bisognerà, pure, aver
    superato una prova di controllo delle cognizioni, che deve avvenire
    entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda per il
    conseguimento della patente. Previsto, anche, che l’aspirante al
    conseguimento della patente di guida di categoria B debba effettuare
    esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di
    visione notturna presso un’autoscuola con istruttore abilitato e
    autorizzato. Per aprire un’autoscuola, poi, servono, tra l’altro,
    insegnanti di teoria e pratica, con almeno un’esperienza maturata negli
    ultimi 5 anni. Bisognerà, poi, svolgere attività di formazione dei
    conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente. In
    via transitoria, si stabilisce, tuttavia, che per le autoscuole che
    attualmente svolgono la formazione soltanto per il conseguimento delle
    patenti A e B, tale obbligo si applichi a decorrere dalla prima
    variazione nella titolarità dell’autoscuola. Alle province il compito di
    vigilare. L’attività di autoscuola non può essere, comunque, iniziata
    prima della verifica del possesso dei requisiti richiesti e tale
    verifica va ripetuta con cadenza – almeno – triennale.
  • Estratto dei documenti di circolazione o di guida.
    Si prevede che la ricevuta rilasciata dalle società di consulenza
    automobilistica, in occasione del rinnovo dei documenti di circolazione o
    di guida, sostituisca tali documenti per un periodo massimo di 30
    giorni. Tale ricevuta non è rinnovabile, né reiterabile ed è valida per
    la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.
    Spetterà al ministro dei Trasporti definire le nuove caratteristiche
    delle ricevute in questione e le regole tecniche per il loro rilascio.
  • Etilometri nei locali e “Happy hours”. Divieto di
    vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nei
    locali notturni dalla ore 3 alle ore 6, con l’obbligo all’uscita di un
    apparecchio precursore chimico-elettronico per la rilevazione volontaria
    del tasso alcolemico e tabelle illustrative dei danni che fa l’alcol.
    Si precisa che si tratta di un “obbligo” per tutti i locali, anche bar,
    alberghi, ristoranti che proseguono l’attività dopo le ore 24. La
    sanzione pecuniaria varia da 300 a 1.200 euro. Il sindaco può consentire
    una deroga ma solo 2 volte l’anno (notte del 15 agosto e del 31
    dicembre). Per gli esercizi “di vicinato” la vendita è vietata dalle ore
    24 alle ore 6. Si prevede poi che i concessionari demaniali di spiagge
    possano organizzare “happy hours”, con somministrazione di bevande
    alcoliche dalle ore 17 alle ore 20, dietro autorizzazione della
    commissione tecnica di pubblico spettacolo (con decorrenza dal terzo
    mese successivo all’entrata in vigore della legge). Se non si rispettano
    le regole, scatta una sanzione pecuniare che può arrivare fino a 20mila
    euro, più la sospensione da 7 a 30 giorni dell’attività, in caso di
    recidiva (3 casi nel biennio).
  • Farmaci pericolosi per la guida. Entro 4 mesi
    dall’entrata in vigore della presente legge, il ministero del Welfare
    dovrà individuare (e successivamente tenere aggiornato) un elenco di
    farmaci che producono effetti negativi in relazione alla guida dei
    veicoli e dei natanti. Tali farmaci dovranno riportare sulle confezioni
    esterne o sui contenitori un pittogramma che indichi in modo ben
    visibile la pericolosità per la guida derivante dall’assunzione del
    medicinale e le avvertenze di pericolo. Se ci si scorderà di mettere il
    pittogramma il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
    del farmaco sarà soggetto a una multa che può arrivare fino a 25mila
    euro.
  • Guida accompagnata a 17 anni. Si introduce una
    nuova normativa sulla “guida accompagnata” per i minori che abbiano
    compiuto 17 anni e siano titolari di patente A, consentendo loro la
    guida, con l’assistenza di un adulto, alle seguenti condizioni: a) che
    il minore sia accompagnato da un conducente titolare di patente B da
    almeno 10 anni e b) che sia stata rilasciata apposita autorizzazione da
    parte del ministero, su istanza del genitore o dell’eventuale
    rappresentante legale. In strada, si dovranno rispettare i limiti di
    velocità previsti per i primi 3 anni dal conseguimento della patente,
    100 Km/h, per le autostrade e 90 Km/h, per le strade extraurbane
    principali. In caso di guida accompagnata a 17 anni, l’accompagnatore è
    responsabile del pagamento delle sanzioni pecuniarie in solido con il
    genitore o chi esercita l’autorità parentale o con il tutore del
    conducente minorenne. Qualora, poi, il conducente commetta violazioni
    che portano alla sospensione o alla revoca della patente, al minore
    viene revocata l’autorizzazione alla guida accompagnata e
    l’impossibilità di conseguirne di nuovo un’altra. Le medesime sanzioni
    si applicheranno anche se il minore viene pizzicato alla guida senza
    accompagnatore.
  • Innalzata a 68 anni l’età per condurre bus e autocarri. Si
    prevede un aumento dell’età per trasportare persone e merci fino a 68
    anni (oggi, 65). Arriva anche la facoltà di guidare oltre gli 80 anni a
    seguito del superamento di visita medica specialistica biennale
    (requisiti fisico-psichici) di fronte alla commissione medica locale.
  • Invalidi. I relativi contrassegni devono essere
    esposti sui veicoli. Il contrassegno non può contenere diciture dalla
    quali può individuarsi la persona fisica interessata.
  • Licenziamento autisti ubriachi. Sarà considerata
    giusta causa di licenziamento dei conducenti la revoca della patente
    disposta a seguito di guida sotto l’influsso di alcool.
  • Macchine agricole. Sale automaticamente da uno a 2
    anni la validità dell’autorizzazione per le macchine agricole che per
    necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste
    dalla legge. A beneficiarne, tutte le autorizzazioni rilasciate
    successivamente all’entrata in vigore della presente legge. Raddoppiano,
    però, imposta di bollo e, ove previsti, gli eventuali indennizzi
    relativi alla maggiore usura delle strade conseguente al transito di
    veicoli eccezionali. Previsto, anche, che il Governo introduca la
    previsione che le attrezzature delle macchine agricole possano essere
    utilizzate, anche, per le attività di manutenzione e di tutela del
    territorio, disciplinandone le relative modalità.
  • Macchinette di bambini e invalidi. Non rientrano
    nella definizione di veicolo (e quindi non sono soggette alle norme del
    Codice della Strada), le macchinette dei bambini e quelle a uso degli
    invalidi che, secondo la normativa comunitaria, vengono annoverate fra
    gli ausili medici, anche se con motore. Si prevede, poi, che la
    circolazione delle macchine per uso di bambini o di invalidi sulle parti
    della strada riservate ai pedoni, già consentita dal Codice della
    Strada, debba, comunque, ora, avvenire «secondo le modalità stabilite
    dagli enti proprietari delle strade».
  • Modifiche ciclomotori. Sanzioni in salita (da 779 a
    3.119 euro, oggi da 78 a 311) per chi modifica i ciclomotori per
    aumentarne la velocità. Chi circola, invece, con un ciclomotore non più
    rispondente alle caratteristiche o che sviluppi velocità superiore a
    quella prevista paga da 389 a 1.559 euro. Giro di vite, pure, su chi
    fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppano
    una velocità superiore ai 45 Km/h, che dovrà pagare da mille a 4mila
    euro (oggi, da 78 a 311) Aumenta, anche, (portandola da 78 a 311 euro)
    la sanzione per chi circola con un ciclomotore munito di targa i cui
    dati non siano chiaramente visibili. Non ci sarà spazio per vacatio
    legis. Vale a dire, queste norme entreranno in vigore da subito, cioè il
    giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta. Previsto,
    infine, un decreto ministeriale che definisce un calendario per
    l’attribuzione del certificato di circolazione e della targa a tutti i
    ciclomotori in circolazione.
  • Monitoraggio incidentalità stradale. Polizia ed
    enti locali dovranno trasmettere, in via telematica, ai Trasporti tutti i
    dati relativi a incidenti stradali. È autorizzata una spesa di 1,5
    milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
  • Motore acceso quando il veicolo è in sosta.
    Ripristinato il divieto di tenere il motore acceso durante la sosta del
    veicolo. È stato però eliminato il riferimento al divieto in caso di
    sola fermata del veicolo. Viene invece cancellata la norma che
    consentiva la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all’interno delle
    aree pedonali in mancanza di appositi parcheggi, se non recavano
    intralcio ai pedoni e disabili.
  • Multe a rate. Rateizzabili le multe a partire da
    200 euro, in rate mensili da 100 euro, (prima il tetto era di 400 euro),
    a patto che si abbia un reddito, risultante dall’ultima dichiarazione,
    non superiore a 10.628,16 euro.
  • Neopatentati. Viene modificata la disciplina
    concernente le limitazioni alla guida per i titolari di patente da meno
    di un anno, elevando da 50 kw/t a 55 kw/t la potenza specifica, riferita
    alla tara, al di sopra della quale i veicoli non possono essere guidati
    dai neopatentati. Viene inoltre fissato un limite di potenza massima
    pari a 70 kw per i veicoli di categoria M1 (veicoli per il trasporto
    persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente).
  • Niente minicar senza patente. Chi ha subito il
    ritiro della patente non può condurre ciclomotori e microcar e non può
    conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
  • No alla patente per chi importa, acquista o riceve droga.
    Si prevede che tra i soggetti che non possono conseguire la patente di
    guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di
    motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori siano
    compresi anche coloro che illecitamente importano, esportano,
    acquistano e ricevono a qualsiasi titolo o comunque detengono sostanze
    stupefacenti o psicotrope, che siano già stati condannati per reati
    contro la persona, il patrimonio, connessi a sostanze stupefacenti, o
    consistenti in violazioni del Codice della strada. Scatterà il ritiro a
    vita della patente (qualsiasi categoria) a chi sia stata revocata per la
    seconda volta la patente per il reato di omicidio colposo.
  • Notifica multe. I verbali di contestazione delle
    violazioni al codice della strada devono essere notificati entro 90
    giorni (e non più entro gli attuali 150 giorni). Quando il verbale è
    contestato immediatamente al trasgressore il verbale deve essere
    notificato al proprietario del veicolo, all’usufruttuario,
    all’acquirente con patto di riservato dominio o all’utilizzatore a
    titolo di locazione finanziaria entro 100 giorni dalla violazione. La
    contestazione immediata non è necessaria per la rilevazione degli
    accessi di veicoli non autorizzati nei centri storici, nelle zone a
    traffico limitato, nelle aree pedonali o per la circolazione su corsie e
    strade riservate. Inoltre, per semafori e accessi a ztl non è
    necessaria la presenza degli organi di polizia stradale se
    l’accertamento avviene tramite dispositivi o apparecchi omologati o con
    funzionamento automatico. Saranno i prefetti, poi, a essere compententi a
    individuare i tratti stradali fuori dai centri abitati dove posizionare
    gli impianti di rilevazione automatica delle violazioni.
  • Obbligo di lenti o apparecchi per la guida. Obbligo
    di usare lenti o apparecchi per la guida, se prescritti, per i titolari
    di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di
    ciclomotori (il cosiddetto patentino). Tale obbligo è quindi esteso
    anche a ciclomotori e minicar ed entra in vigore subito.
  • Patenti estere. Previste pene pecuniarie per chi,
    trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in
    Italia, guidi con patenti rilasciate da uno Stato estero non più in
    corso di validità (le multe sono salate: da 2.257 euro a 9.032, oltre al
    fermo amministrativo di 3 mesi). Giro di vite analogo per il guidatori
    professionali.
  • Patentino per i motorini. D’ora in avanti,
    nell’ambito dei corsi di preparazione per far guidare il motorino ai
    14enni, bisognerà svolgere una lezione teorica di almeno un’ora, volta
    ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in
    caso di emergenza. Inoltre, sempre ai fini del rilascio del patentino,
    bisognerà aver superato tutti gli esami e le prove teoriche previste,
    anche, previa attività di formazione, e una prova pratica di guida del
    ciclomotore. Quest’ultima, però, scatterà a decorrere dal 19 gennaio
    2011, una volta che sarà recepita la normativa europea (Direttiva
    2006/126/Ce) sulla patente di guida.
  • Permesso di guida a ore. Chi ha subito il ritiro
    della patente può ottenere dal prefetto un permesso di guida a ore, al
    massimo di 3 ore giornaliere per documentate ragioni di lavoro o per
    motivi sociali. Il periodo di sospensione della patente viene aumentato
    delle ore nelle quali è stata consentita la guida.
  • Pneumatici da neve “sicuri”. Spetterà al ministro
    delle Infrastrutture e dei Trasporti prevedere l’obbligo che i
    pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e
    filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa
    comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente
    sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di
    efficienza. Bisognerà, poi, che tutti i veicoli, anche atipici, (a
    esclusione, però, di quelli da città, ultraleggeri, micro veicoli ad
    alimentazione elettrica e veicoli ibridi) siano muniti (o, almeno,
    abbiano a bordo) mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei
    alla marcia su neve o su ghiaccio. Ci saranno sanzioni amministrative
    (pecuniarie) da 779 fino a 3.119 euro per chiunque importi, produca per
    la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializzi
    pneumatici, sistemi, componenti o entità tecniche dei veicoli di tipo
    non omologato o privi della richiesta marcatura. Oltre, ovviamente, al
    sequestro e alla successiva confisca degli eventuali pezzi irregolari.
  • Proventi multe superamento limiti velocità. I
    proventi delle multe per eccesso di velocità, al netto delle spese, sono
    attribuiti al 50% all’ente proprietario della strada sui cui è stato
    effettuato l’accertamento (proventi da impiegarsi nella regione in cui è
    avvenuto l’accertamento) e all’ente da cui dipende l’organo
    accertatore, vale a dire al comune. La disposizione non si applica alle
    strade affidate in concessione. Gli enti devono destinare le quote dei
    proventi per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle
    strade, comprese segnaletica e barriere, e di impianti, arredi,
    attrezzature e pertinenze, al potenziamento delle attività di controllo
    delle violazioni. L’ente deve trasmettere entro il 31 maggio di ogni
    anno una relazione al ministero delle Infrastrutture indicando
    l’ammontare complessivo dei proventi e gli interventi realizzati. La
    percentuale dei proventi è ridotta del 30% per l’ente che non trasmette
    la relazione. Si prevede, poi, un inasprimento delle sanzioni
    amministrative per chi sfora il limite di velocità. Per chi lo supera di
    oltre 40 Km/h, da 500 a 2mila euro e patente sospesa da 1 a 3 mesi. Chi
    supera, invece, il tetto di oltre 60 Km/h, dovrà pagare da 779 a 3.119
    euro. Previsto, inoltre, che il posizionamento e l’uso degli autovelox
    fuori dai centri abitati non sia previsto entro un Km dal segnale del
    limite di velocità.
  • Pubblicità su strade e veicoli. Arriva una stretta
    sulla pubblicità su strade e veicoli. In primo luogo, sono consentiti
    segnali (e quindi non più cartelli) di valorizzazione e promozione del
    territorio indicanti siti d’interesse turistico e culturale e indicanti
    servizi di pubblico interesse. Bisognerà, però, avere l’autorizzazione
    dell’ente proprietario della strada. In attesa, poi, di una revisione e
    un aggiornamento generale degli itinerari internazionali, si prevede che
    divieti e prescrizioni di pubblicità per strada si applichino solo alle
    strade classificate come A e B. Nelle strade indicate con la lettera C,
    bisognerà verificare, volta per volta, (sarà compito del ministro dei
    Trasporti) la sussistenza di comprovate ragioni di garanzia della
    sicurezza per la circolazione stradale. Inoltre, si prevede che l’ente
    proprietario possa disporre dei mezzi pubblicitari rimossi se dopo 60
    giorni non ne viene chiesta la restituzione da parte dell’autore della
    violazione, del proprietario o del possessore del terreno. Gli organi di
    polizia sono autorizzati ad accedere sul fondo privato dove è collocata
    la pubblicità per procedere alla sua rimozione. Mentre per quanto
    riguarda i veicoli, si stabilisce che la pubblicità a mezzo di altri
    veicoli sarà limitata alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune
    nei centri abitati, con verifiche periodiche sui prescritti oneri
    tributari. Sempre in tema di pubblicità sui veicoli, si ammette, anche,
    seppur con determinati limiti e prescrizioni, la pubblicità non luminosa
    per conto di terzi, anche, sui veicoli appartenenti alle organizzazioni
    non lucrative di utilità sociale (Onlus), alle associazioni di
    volontariato iscritte nei registri e alle associazioni sportive
    dilettantistiche, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi
    rilasciato dal Coni.
  • Recupero punti. I punti persi sulla patente si
    riacquistano sostenendo una prova d’esame. La frequenza ai corsi di
    aggiornamento, organizzati della autoscuole o da soggetti autorizzati
    dalla Motorizzazione, consente di riacquistare 6 punti (9, per chi ha la
    patente professionale). All’esame di idoneità tecnica si deve
    sottoporre il titolare della patente che, dopo una prima violazione che
    fa perdere almeno 5 punti, compia nell’arco di 12 mesi altre 2
    violazioni non contestuali che fanno perdere ciascuna almeno 5 punti.
    Vengono poi elencate le principali variazioni sulla perdita dei punti.
    Per bilanciare il rigore delle misure, viene anche introdotto un sistema
    premiale, per cui, per i primi 3 anni dal rilascio della patente, la
    mancanza di violazioni che comportano la riduzione di punti, determina
    l’attribuzione di un punto l’anno (tale punteggio si aggiunge al credito
    di 2 punti l’anno, fino a un massimo di 10, per ogni 2 anni senza
    violazioni, giù previsto dalla normativa vigente). Il giro di vite
    entrerà in vigore da subito, il giorno successivo alla pubblicazione in
    Gazzetta.
  • Revisione patente. La revisione della patente
    scatta per i soggetti in condizione di coma prolungato (48 ore), oppure
    quando il conducente sia coinvolto in un incidente che ha determinato
    lesioni gravi a persone (e per lui ha significato la sospensione della
    patente) o, infine, quando il conducente minore di 18 anni, titolare di
    patente A, sia autore materiale di una violazione che determini,
    ugualmente, la sospensione della patente.
  • Revisioni. Si fissa la sanzione da 78 a 311 euro
    per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere
    effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti e
    si prevede il raddoppio della sanzione amministrativa (che di base
    oscilla tra 155 a 624 euro) per il veicolo che non sia stato presentato
    alla prescritta revisione solo, però, in caso di revisione omessa per
    più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni
    vigenti. L’organo accertatore annota sulla documento di circolazione
    (anziché sulla carta di circolazione, come era invece previsto prima)
    che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della
    revisione. È consentita la circolazione del veicolo per recarsi presso
    le officine autorizzate ovvero direttamente presso i Trasporti per fare
    la revisione. Fuori da tali ipotesi, nel caso in cui si è pizzicati a
    circolare, comunque, con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa
    dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma da 1.842 a 7.369 euro. All’accertamento della
    violazione, consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo
    amministrativo del veicolo per 90 giorni e in caso di reiterazione delle
    violazioni, arriva la confisca del mezzo.
  • Ricorso ai giudici di pace. Soppressa la norma che
    riduceva da 60 a 30 giorni il termine per proporre ricorso ai giudici di
    pace e introduceva lo specifico termine di 60 giorni se l’interessato
    risiedeva all’estero. Prevista, invece, la notificazione del ricorso e
    del decreto di comparizione anche mediante fax o in via telematica.
    Novità interessante sul fronte processuale: si stabilisce che
    l’opposizione non ha effetti sospensivi, salvo che il giudice di pace
    disponga, in modo motivato e in contraddittorio con le parti, la
    sospensione dell’esecuzione del provvedimento. In tal modo, si esclude
    che la sospensione ai adottata senza giustificazione e senza aver
    sentito l’autorità che ha adottato il provvedimento. Al tempo stesso si
    prevede che l’ordinanza di sospensione possa essere impugnata con
    ricorso al tribunale.
  • Rinnovo patente di guida. Addio al vecchio
    tagliandino autoadesivo: d’ora in poi dovrà essere rilasciato un
    duplicato della patente, con l’indicazione del nuovo termine di
    validità. Al momento del ricevimento della nuova patente, si dovrà
    distruggere quella scaduta. Previsto, inoltre, che la motorizzazione
    civile possa rilasciare ai titolari di patente, chiamati per sottoporsi
    alla visita medica per il rinnovo, per una sola volta, un permesso di
    guida provvisorio, valido fino all’esito finale delle procedure di
    rinnovo.
  • Segnalazione visiva e illuminazione veicoli. Si
    precisa che l’uso obbligatorio delle luci di posizione, dei proiettori
    anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci
    d’ingombro, sia fuori che dentro i centri abitati, si applica non solo
    ai motocicli e ciclomotori, ma anche alle minicar. Sono esentati da tale
    obbligo esclusivamente i veicoli di interesse storico e
    collezionistico. Rispondendo ai dubbi sollevati dai tecnici del Senato,
    la nuova formulazione della norma prevede espressamente che chiunque
    violi queste norme sia soggetto alla sanzione pecuniaria da 38 a 155
    euro.
  • Segnaletica stradale. Aumentano le sanzioni per chi
    non mantiene in perfetta efficienza la segnaletica stradale. Prima si
    pagavano da 78 a 311 euro, ora da 389 a 1.559. Inoltre, si consente
    l’apposizione temporanea di segnali stradali, oltre che nei casi di
    urgenza e necessità, anche nei casi di “emergenza”, comprese le attività
    di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto
    della piattaforma stradale.
  • Segnali luminosi. Arriva una nuova categoria di
    segnali luminosi: i tabelloni luminosi rilevatori della velocità in
    tempo reale dei veicoli in transito.
  • Semafori intelligenti. E’ prevista l’installazione
    di semafori intelligenti (bisognerà però prima fissarne i criteri di
    omologazione). Si tratterà di dispositivi finalizzati alla
    visualizzazione del tempo residuo, all’accensione delle luci degli
    impianti semaforici, nonché di impianti impiegati per regolare la
    velocità e di impianti attivati dal rilevamento della velocità dei
    veicoli in arrivo. Entreranno in vigore 6 mesi dopo l’adozione dei
    criteri di omologazione.
  • Servizi sociali. Disposto, a richiesta,
    l’affidamento in prova ai servizi sociali il luogo dell’arresto, qualora
    il conducente sia incorso nel reato di guida reiterata di autoveicoli o
    motocicli senza aver conseguito la patente, ovvero in stato di ebbrezza
    o sotto l’effetto di droghe.
  • Servizio di noleggio con conducente. La norma
    amplia il novero di mezzi che possono essere adibiti a effettuare il
    servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone. Oltre alle
    classiche autovetture, si ammettono, pure, i motocicli (che possono
    essere con o senza sidecar), i tricicli, i quadricicli, gli autobus, e,
    pure, gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici
    di persone e le famose “carrozzelle”, cioè, i veicoli a trazione
    animale. Vale la pena ricordare che per la definizione di “sidecar”
    occorre far riferimento all’articolo 47 del Codice della Strada, che
    classifica nella categoria L4, i veicoli a 3 ruote asimmetriche
    (rispetto all’asse longitudinale mediano), con cilindrata del motore
    superiore ai 50 cc o con velocità massima di costruzione superiore ai 50
    Km/h (motocicli con carrozzetta laterale).
  • Sirena anche per i mezzi di soccorso per animali.
    L’uso di sirena e lampeggiante è consentito anche ai conducenti di
    ambulanze e mezzi di soccorso per il recupero degli animali o di
    vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi di urgenza di istituto,
    che saranno individuati da un decreto Infrastrutture, che definirà
    anche le condizioni per le quali il trasporto di un animale può essere
    considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, e la
    documentazione da esibire dopo l’eventuale controllo da parte delle
    autorità di polizia stradale. Si prevede, poi, una multa fino a 1.559
    euro per chi, dopo aver causato un incidente con danni ad animali
    d’affezione, da reddito o protetti, non si ferma e presta soccorso
    all’animale. La multa è, invece, al massimo di 311 euro per chi comunque
    coinvolto nell’incidente omette di prestare soccorso.
  • Strade e autostrade. Prevista una nuova procedura,
    che coinvolge anche le Regioni, per la modifica e l’aggiornamento della
    rete stradale e autostradale di interesse nazionale esistente. Le
    modifiche possono riguardare non solo intere strade, ma anche tronchi di
    strada. Per le varianti, l’integrazione avverrò d’ufficio.
  • Strade “sicure”. Si introduce un obbligo specifico
    in capo agli enti proprietari e concessionari delle strade e delle
    autostrade nelle quali si registrano più elevati tassi di incidentalità:
    quello di porre in essere specifici interventi di manutenzione
    straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze,
    degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di
    sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di
    manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i
    rischi relativi alla circolazione.
  • Stretta sull’intestazione fittizia dei veicoli.
    Norme più puntuali per evitare l’intestazione fittizia dei veicoli. Ogni
    mutamento di intestazione deve essere registrato entro 30 giorni. Dalla
    carta o dal certificato di circolazione deve risultare il soggetto
    responsabile ai fini della circolazione del veicolo. Sanzione da 500 a
    2mila euro per chi abbia chiesto o ottenuto documenti in violazione
    della normativa. La sanzione si applica anche a chi abbia avuto la
    disponibilità del mezzo e al proprietario dissimulato. Il veicolo per il
    quale viene rilasciata la carta o certificato di circolazione in
    violazione delle norme sull’intestazione dei veicoli viene cancellato
    d’ufficio dal Pra.
  • Targhe personale e dei rimorchi. Previsto che il
    competente ufficio dei Trasporti, su richiesta dell’acquirente, emetta e
    rilasci una nuova carta di circolazione che tenga conto di tutti i
    mutamenti intervenuti. La carta di circolazione è aggiornata anche in
    caso di trasferimento di residenza, come pure in quello di trasferimento
    di sede di persona giuridica. Viene precisato, poi, che le targhe di
    immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sono personali,
    non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e
    sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà,
    costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di
    acquisto, esportazione all’estero e cessazione, o, a seguito di modifica
    del Senato, sospensione dalla circolazione. Spetterà, inoltre, al
    Governo procedere alla definizione delle caratteristiche costruttive,
    dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei
    rimorchi degli autoveicoli, in modo di renderle conformi a quelle delle
    targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli. La disciplina
    relativa al rinnovo e all’aggiornamento della carta di circolazione e
    alla targa personale si applica a decorrere dal sesto mese dalla data di
    entrata in vigore del relativo regolamento di attuazione. Le novità si
    applicheranno ai soli rimorchi immatricolati dopo l’entrata in vigore
    delle nuove norme. E’ fatta, comunque, salva la possibilità di
    immatricolare nuovamente i rimorchi già immessi in circolazione. Se si
    circola senza targa, scatterà il fermo amministrativo o, in caso di
    reiterazione, la confisca del mezzo.
  • Trasporti eccezionali. Vengono modificate le norme
    in materia di veicoli e trasporti eccezionali. I suddetti trasporti e
    veicoli sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, che
    può essere subordinata a un servizio di scorta della polizia stradale o a
    un servizio di scorta tecnica, che quindi potrà essere solo privata.
    Viene infatti eliminata la precedente previsione che indicava anche la
    polizia della strada. Si prevede, comunque, che qualora il transito del
    veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità
    imponga la chiusura totale della strada con l’approntamento di itinerari
    alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l’intervento degli
    organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le
    circostanze lo consentono, possono autorizzarla ad avvalersi, in loro
    vece o ausilio, del personale della scorta tecnica stessa.
  • Veicoli a metano, elettrici e ibridi. Spetterà al
    ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilire, con proprio
    decreto, nel rispetto dei parametri e vincoli imposti dall’Ue, criteri e
    modalità per i veicoli ad alimentazione a metano, Gpl, elettrica e
    ibrida per applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso
    dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o Gpl,
    alla massa delle bombole del metano o Gpl e dei relativi accessori e,
    nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa
    degli accumulatori e dei loro accessori. Dovranno essere definite,
    anche, le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di
    omologazione. In ogni caso, la riduzione di massa a vuoto in ordine di
    marcia non può superare il limite massimo del 10% della massa
    complessiva a pieno carico del veicolo stesso, quando tale valore
    percentuale è inferiore a una tonnellata. Negli altri casi, non può
    superare una tonnellata. La norma estende infine anche ai veicoli
    alimentati a Gpl, elettrici e ibridi (oltre quindi agli originari
    veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano) la
    previsione che la riduzione di massa a vuoti si applica soltanto nel
    caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della
    stabilità.
  • Veicoli confiscati. Prevista l’assegnazione, a
    richiesta, agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato (anche
    enti pubblici) operanti nel settore della giustizia, della protezione
    civile e della tutela ambientale, dei veicoli confiscati a seguito di
    reati connessi a droga e alcol. In assenza di richieste, i veicoli
    saranno venduti.
  • Veicoli inquinanti. Si introducono misure di
    contrasto all’inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli. In
    particolare, d’ora in avanti, chi non rispetta i vari provvedimenti di
    blocco della circolazione nei centri abitati, andando in giro con mezzi
    appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie
    inferiori a quelle prescritte dal divieto, è soggetto alla sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma da 155 a 624 euro e, nel caso
    di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione
    amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 a 30
    giorni.
  • Verbale informatico. In materia di contestazione e
    verbalizzazione delle violazioni, il verbale può essere redatto anche
    con l’ausilio di sistemi informatici e indicandone i contenuti
    essenziali (sommaria descrizione del fatto accertato, elementi
    essenziali per l’identificazione del trasgressore, targa del veicolo con
    cui è commessa la violazione).
  • Vietato sporcare le strade. Si ricorda il divieto
    di “insozzare” le strade e le sue pertinenza, gettando rifiuti o oggetti
    dai veicoli in sosta o in corsa. La sanzione per chi viola la norma va
    da 100 a 400 euro, con, in aggiunta, la sanzione accessoria del
    ripristino dei luoghi a spese dell’autore della violazione.

Altre informazioni utili al cittadino per una corretta educazione stradale riguardano le principali categorie di patenti (patente A e patente B), i veicoli alle quali queste consentono di accedere e le indicazioni per il loro conseguimento. In particolare:

l    La patente A. Chi ha compiuto 16 anni può conseguire la patente cosiddetta “A1” che consente di guidare moto di cilindrata fino a 125 cc e di potenza fino a 11 kw. A 18 anni è possibile prendere la patente “A ad accesso graduale”,
che abilita alla guida di moto di potenza fino a 25 kw e con rapporto
potenza/peso (kw/kg) fino a 0,16. Per poter condurre moto di qualsiasi
cilindrata e potenza è necessario avere 20 anni ed aver conseguito da
due anni la patente “A ad accesso graduale” oppure aver compiuto 21
anni.

l    La patente B. Chi ha compiuto 18
anni può conseguire la patente B al fine di poter guidare autoveicoli
di peso non superiore a 3500 Kg e nove posti a sedere totali compreso
quello del conducente, autoveicoli con rimorchio leggero il cui peso non
sia superiore a 750 kg, autoveicoli con rimorchio pesante il cui peso
totale non deve superare 3500 Kg e il peso del rimorchio non deve
superare quello dell’autoveicolo a vuoto, motocicli di cilindrata non
superiore a 125 cc e potenza fino a 11 Kw  e tricicli e quadricicli

La patente BE può essere rilasciata a chi ha già la
patente B, e consente di guidare autoveicoli con un rimorchio che non
rientri nei casi previsti per la patente B (ad esempio, rimorchio di
peso superiore a 750 Kg).

Per prendere la patente (sia A che B) occorre presentare domanda ad
un ufficio della motorizzazione e quindi sostenere un esame di teoria ed
uno di pratica di guida.
Nel dettaglio la procedura prevede:

  • pagamento di € 14,62 sul c/c 4028 (bollettino prestampato in
    distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • pagamento di € 15,00 sul c/c 9001 (bollettino prestampato in
    distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • visita medica presso una delle autorità sanitarie previste dall’art. 119 del Codice della strada.

Deve inoltre essere presentata una domanda ad un ufficio della
motorizzazione utilizzando l’apposito modulo, il “TT2112”, in
distribuzione presso gli uffici. Al modulo compilato occorre allegare:

  • le attestazioni dei due pagamenti effettuati
  • il certificato della visita medica, in bollo e con data non anteriore a 6 mesi
  • 2 foto recenti in formato tessera, di cui una autenticata, su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica.

Al momento della prenotazione dell’esame pratico deve essere
presentata l’attestazione di un ulteriore versamento di € 14,62 sul c/c
4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e
gli uffici motorizzazione) per il pagamento in modo virtuale
dell’imposta di bollo sulla patente di guida. Documentazione aggiuntiva è
prevista per le domande presentate da minorenni per la patente di
categoria A1. In questo caso è necessario esibire un valido documento di
identità, con relativa fotocopia, dal quale sia rilevabile la residenza
in Italia oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un
tutore, ad esempio il genitore, relativa alla residenza del candidato. A
chi ha fatto domanda e, in base alla visita medica, risulta in possesso
dei requisiti fisici e psichici prescritti, è rilasciata una
autorizzazione per esercitarsi alla guida, chiamata “foglio rosa”.
L’autorizzazione è valida 6 mesi e consente di esercitarsi su veicoli
per i quali è stata richiesta la patente. Occorre quindi prenotare
l’esame presso l’ufficio della motorizzazione dove è stata fatta la
domanda. Importi, bollettini e modalità di pagamento possono variare in
Sicilia e nelle Province del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia
Giulia. I cittadini extracomunitari, al momento della domanda, devono
portare in visione il permesso di soggiorno in corso di validità o la
ricevuta della richiesta di rinnovo o di primo rilascio del documento.
Questo documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione
dell’esame di guida. Per i cittadini comunitari residenti in Italia è
sufficiente l’iscrizione nell’anagrafe del Comune di residenza. L’esame
consiste in una prova di teoria ed in una prova pratica di guida. Può
essere sostenuto non prima di un mese dalla data di presentazione della
domanda ed entro i 6 mesi di validità del “foglio rosa”: in questo
periodo è possibile ripetere una sola volta una delle due prove d’esame.
Chi ha la patente di categoria A1 o A e vuole conseguire la patente B
non deve sostenere l’esame di teoria. Analogamente l’esame di teoria per
la patente A non deve essere sostenuto da chi ha la patente di
categoria B. Se non si supera la prova pratica e il “foglio rosa” è
scaduto, saranno restituiti al candidato l’ultima attestazione del
versamento ed il certificato medico, se ancora valido, che potranno
essere riutilizzati per successive richieste. Se si supera la prova
pratica la patente viene rilasciata immediatamente. L’esame per il
conseguimento della patente B consiste in una prova di teoria e in una
prova pratica di guida. La prova di teoria prevede test con 10 domande a
risposta multipla: sono consentiti al massimo 4 errori. La prova
pratica deve essere sostenuta con un veicolo dotato di doppi comandi.
L’esame per il conseguimento della patente A consiste in una prova di
teoria e in una prova pratica di guida. La prova di teoria prevede test
con 10 domande a risposta multipla: sono consentiti al massimo 4 errori.
La prova pratica prevede diverse modalità a seconda del tipo di patente
e dell’età. Tra i 16 ed i 18 anni deve essere usata una moto di
cilindrata fino a 125 cc e 11kw di potenza (patente categoria A1). Per
chi ha un’età compresa tra i 18 ed i 21 anni non compiuti è necessario
utilizzare una moto di potenza uguale o inferiore a 25 kw, non inferiore
a 120 cc di cilindrata e che raggiunga la velocità di almeno 100 km/h
(patente A “ad accesso graduale”). I candidati di età superiore ai 21
anni possono sostenere la prova oltre che su una moto con le
caratteristiche previste per la patente A “ad accesso graduale”, anche
su una moto di potenza uguale o superiore a 35 kw (patente A “ad accesso
diretto”). Se la prova pratica viene effettuata con un motociclo dotato
di cambio automatico questa circostanza viene annotata sulla patente
limitandone l’abilitazione ai soli motocicli con marcia automatica.
L’esame di guida prevede generalmente due prove da sostenersi nell’arco
della stessa giornata. La prima è una prova di abilità da effettuarsi in
area chiusa e la seconda da effettuarsi su strada. Per i neopaentati, inoltre, sono previsti dei limiti ben precisi. Per quanto riguarda la patente B,
per i primi tre anni dal conseguimento, non è consentito il superamento
della velocità di 100 Km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade
extraurbane principali. Inoltre, per il primo anno, non è consentita la
guida di autoveicoli con potenza specifica, riferita alla tara,
superiore a 50 kw per tonnellata. Questa limitazione si applicherà a chi
conseguirà la patente dal 1 gennaio 2011. La data del 1 gennaio 2011 è
stata fissata dall’articolo 5, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio
2010, n. 25. Non ci sono limitazioni per chi ha conseguito la patente A ad “accesso diretto”, cioè con prova pratica effettuata con moto di potenza maggiore o uguale a 35 Kw. Invece chi ha conseguito la patente A ad “accesso graduale”
(cioè con prova pratica effettuata con moto di potenza inferiore o
uguale a 25 Kw, 120 cc di cilindrata e che raggiunga la velocità di
almeno 100 Km/h), per i primi due anni non può condurre motocicli di
potenza superiore a 25 Kw e con rapporto potenza/peso (riferito alla
tara) superiore a 0,16 Kw/Kg.

l     La patente D. La patente D
permette di condurre autoveicoli per il trasporto di persone (autobus)
con un numero di posti a sedere, escluso il conducente, superiore a
otto. Questo tipo di autoveicolo può anche avere agganciato un rimorchio
leggero.

Per sostenere l’esame per la patente D occorre essere già in possesso della patente B ed aver compiuto 21 anni.

La patente DE permette di guidare autoarticolati e
autosnodati per il trasporto di persone composti da una motrice
rientrante tra quelle della categoria D e da un rimorchio di massa
massima autorizzata superiore a 750 Kg. La patente DE può essere
conseguita per esame da conducenti già in possesso della patente D che
sostengono la prova di guida su un autobus con rimorchio. Inoltre chi ha
la patente CE e sostiene l’esame per la patente D ottiene anche la
patente DE.  Chi ha superato i 60 anni non può più guidare gli
autoveicoli previsti dalla patente D e DE. Questo limite di età può
essere elevato di anno in anno, fino a 65 anni, a seguito di una visita
specialistica presso una commissione medica locale.

l    La patente C. Con la patente C è
possibile guidare autoveicoli diversi da quelli che prevedono la
patente D di massa massima autorizzata superiore a 3500 Kg

Per sostenere l’esame per la patente C occorre essere già in possesso della patente B.
La
patente C viene rilasciata a 18 anni per guidare mezzi fino a 7500 Kg e
a 21 anni o 18 se in possesso del certificato di abilitazione
professionale (C.A.P.) per condurre mezzi di peso superiore a 7500 Kg.
In più con la patente CE, che può essere conseguita per
esame da conducenti già in possesso di patente C, è possibile guidare
autotreni ed autoarticolati composti da una motrice rientrante tra
quelle della categoria C e da un rimorchio di massa massima autorizzata
superiore a 750 Kg. Chi ha superato i 65 anni non può più guidare
autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico
superiore a 20 tonnellate.

Per conseguire la patente C e D la procedura è identica a quella
prevista per le altre categorie di patente (link faq), tranne che per la
visita medica nella quale viene effettuata la verifica dei tempi di
reazione agli stimoli semplici e complessi. Inoltre è necessario
possedere la patente B non scaduta di validità da allegare in fotocopia
fronte-retro in occasione della presentazione della domanda e da esibire
quando si sostiene l’esame. Altro elemento fondamentale per una
corretta educazione stradale è la conoscenza delle modalità mediante le quali i cittadini possono impugnare i verbali aventi ad oggetto sanzioni amministrative.
Se si ritiene che sia stato contestato o notificato illegittimamente un
verbale avente ad oggetto una sanzione amministrativa lo si può
impugnare chiedendone l’annullamento, entro 60 giorni dalla
contestazione o dalla notificazione dello stesso, facendo ricorso al
prefetto o al giudice di pace. Il ricorso al prefetto deve essere
proposto nelle modalità e nei termini di cui all’art. 203 del Codice
della Strada mentre il ricorso al Giudice di Pace, competente per il
territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nelle
modalità e termini di cui all’art. 204-bis del citato codice. La
proposizione del ricorso al prefetto esclude la possibilità di proporre
il ricorso al Giudice di Pace e viceversa.

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Descrizione del progetto

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