Sportello Civis: Contratti bancari
I contratti bancari sono quei contratti con i quali la banca raccoglie denaro lo impiega per erogare credito oppure fornisce servizi accessori. La prima attività è quindi la raccolta del risparmio, attività fondamentale per la collettività tanto da essere disciplinata dalla Carta Costituzionale all’art. 47 il cui primo comma recita: “la Repubblica incoraggia a tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.”
I contratti bancari vengono disciplinati dal codice civile del 1942 agli artt.1834 -1860 ma non è una disciplina esaustiva. Infatti, la disciplina in materia bancaria e creditizia è raccolta nel Testo Unico bancario il quale, tra l’altro, (D.lgs.385/1993)
ha disciplinato e consentito alle banche, oltre allo svolgimento della
attività di raccolta di denaro ed erogazione del credito, anche lo
svolgimento di qualsiasi altra attività finanziaria. Sono, inoltre,
consentite le attività connesse o strumentali a quella finanziaria.
Infine il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 le banche possono
anche svolgere servizi di investimento nei confronti del pubblico,
negoziando e gestendo strumenti finanziari.
I contratti bancari possono classificarsi in tipici e atipici. Sono contratti tipici quelli disciplinati espressamente dal codice civile, vale a dire: il deposito bancario (art. 1834 cod. civ.), l’apertura di credito (art. 1846 cod. civ.) e lo sconto bancario (art. 1860 cod. civ.). Con questi contratti la banca svolge la sua tradizionale attività di intermediazione creditizia. Sono contratti atipici
quelli mediante i quali la banca offre servizi diversi. Si tratta
per lo più di combinazione di vari contratti tipici. Il codice ne
disciplina due: il deposito di titoli in amministrazione (art. 1838 cod. civ.) ed il servizio della cassetta di sicurezza (art. 1839 cod. civ.).
Il D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385 disciplina anche la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
avente la finalità di rendere conoscibili ai clienti sia gli esatti
estremi delle proposte di volta in volta formulate, nell’ottica di
rendere più competitivo e conveniente proprio per il consumatore, il
mercato bancario e creditizio. E’ obbligo dell’istituto bancario
informare i clienti delle variazioni tanto favorevoli quanto sfavorevoli
(ad es. un aumento del tasso di interesse del mutuo stipulato, deve
essere tempestivamente comunicato al cliente). Gli obblighi informativi (v. Delibera CICR 4 marzo 2003 e Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia del 25 luglio 2003) integrano la cosiddetta trasparenza bancaria, la cui disciplina di base è contenuta nel Titolo VI del D. Lgs. 385/1993,
vanno dalla fase delle trattative in vista della conclusione di un
contratto, fino al momento della formalizzazione (sottoscrizione). La
Banca deve tempestivamente aggiornare e comunicare ogni minimo dettaglio
che possa rivelarsi utile a che il cliente concluda un affare
consapevolmente circa i rischi i vantaggi e gli svantaggi, e, possa
liberamente scegliere se sottoscrivere o meno l’accordo. Le comunicazioni avvengono mediante:
- l’avviso: affisso nei locali aperti al pubblico e in modo
leggibile, serve a rendere noti diritti e strumenti di tutela previsti a
vantaggio dei clienti (“Principali norme di Trasparenza”): - fogli informativi: strutturati secondo le direttive della Banca
d’Italia (in modo da poter immediatamente confrontare i vari predisposti
da ogni banca) sono informazioni analitiche riguardo la banca, le
caratteristiche e i rischi “tipici” dell’operazione o del servizio, le
condizioni economiche, le principali clausole contrattuali
dell’operazione o del servizio; - i cosiddetti documenti di sintesi: servono per riepilogare le
principali condizioni contrattuali economiche sottoscritte, fornisce un
importante “notiziario” sull’andamento dei rapporti in essere con la
banca; - copia del contratto idoneo per la stipula (su richiesta del
cliente): è il documento che, in ogni trattativa ogni cliente dovrebbe
premurarsi di farsi consegnare per poter valutare nel migliore dei modi
se quell’affare è un vantaggio oppure no.
L’Associazione Bancaria Italiana (ABI), inoltre, ha elaborato nel 1996 il Codice di comportamento del settore bancario e finanziario
– ad adesione volontaria può essere sottoscritto dalle banche e dagli
altri intermediari finanziari iscritti all’ABI o appartenenti a un
gruppo bancario iscritto, disciplinante il risparmio, la concessione di
credito e la fornitura di servizi di incasso e pagamento, e regolante
tutti i comportamenti che la banca deve adottare nei confronti della
clientela.
La tutela del consumatore in materia di contratti bancari e prodotti finanziari è iniziata a livello comunitario con le importanti direttive CEE (n. 87/102 del 22.12.1996 e la 90/88 del 22.02.1990) che hanno introdotto una disciplina comunitaria delle parti contraenti deboli nel settore del credito al consumo. La direttiva n. 87/102 è stata recepita nell’ordinamento italiano con la L. n. 142/92 che ha introdotto la disciplina del credito al consumo e con la conferma della definizione di consumatore quale persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale.
L’importanza della categoria dei consumatori è aumentata sempre più ed è
stata sancita dal Trattato di Maastricht firmato il 7.02.1992 a seguito
del quale sono iniziate le pubblicazioni dei cosiddetti libri verdi su
argomenti di interesse consumeristico.
Nell’ambito della tutela della libera circolazione di beni e servizi, la Comunità ha voluto consentire la libera
circolazione dei servizi finanziari sia per quanto concerne la libertà
di stabilimento sia per quanto concerne la libertà di prestazione
nell’ambito dei servizi di investimento (Direttive n. 22/93 e la 6/93).
La legislazione comunitaria si è prefissata l’obiettivo di armonizzare
la legislazione fra gli Stati membri in materia di autorizzazioni e
vigilanza facendo in modo che un’unica autorizzazione possa essere
valida in tutta la Comunità.
Con riferimento al credito al consumo e all’esigenza di protezione dei consumatori in tale settore, il Consiglio d’Europa ha emanato la direttiva 90/88/CEE che ha introdotto una formula matematica unica per calcolare il TAEG, e la direttiva n. 98/7/CEE concernente l’armonizzazione della legislazione in materia di credito al consumo.
Altra tappa importante per la tutela dei consumatori in materia di servizi finanziari è stata la direttiva 2002/65/CEE sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari.
La predetta direttiva è stata recepita con il D.Lgs. n. 190/2005 che ha introdotto una disciplina
comune per le vendite di servizi finanziari, assicurativi o bancari
concluse tra una consumatore e un venditore condotte tramite mezzi di
comunicazione a distanza quali telefono, fax, internet, TV, e
posta elettronica. Il decreto legislativo citato si prefigge l’obiettivo
di facilitare l’uso di questi sistemi di comunicazione e nel contempo
rafforzare la tutela del contraente debole.
La normativa nazionale ha proseguito la disciplina in materia di intermediazione finanziaria con il c.d. Eurosim (D.Lgs.n 415/96) e con il T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. n. 58/98).
Quest’ultimo, in particolare, ha come obiettivo disciplinare in maniera
organica la materia dell’intermediazione finanziaria, abrogando a tale
scopo tutte le disposizioni previgenti o incompatibili con il T.U.,
introducendo, al contempo, importanti novità quali la responsabilità
dell’intermediario per la violazione dei doveri informativi nei
confronti del cliente specie per quanto concerne investimenti con alto
margine di rischio.
Gli articoli del T.U. bancario che tutelano il consumatore sono
quelli che vanno dal 115 al 126 e costituiscono uno dei pilastri della
tutela del consumatore unitamente alle disposizioni contenute nella direttiva MIFID e all’ art. 23 comma 6 del D.Lgs n. 58/98,
il quale introduce una inversione dell’onere della prova nei giudizi di
risarcimento per i danni cagionati al cliente. L’intermediario, nella
fase di negoziazione e conclusione, è tenuto ad usare la diligenza che
il tipo di professione richiede. In base a tale principio, l’intermediario deve:
- acquisire dal cliente le informazioni volte a comprendere le loro effettive esigenze;
- fornire al cliente tutte le informazioni utili alla effettiva comprensione e presa di coscienza del tipo di operazione proposta;
- comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza;
Il 30 luglio 2010 è stato approvato, in attuazione di una direttiva comunitaria, il D.Lgs. n. 141 relativo ai contratti di credito ai consumatori. Tale riforma ha modificato anche l’art 67 del
Codice del consumo stabilendo che il contratto di credito collegato al
contratto principale relativo alla vendita di beni o servizi, si intende
risolto di diritto, in caso di recesso da quest’ultimo. Altra novità è
data dalla possibilità di rimborso anticipato del credito da parte del
consumatore il quale avrà diritto ad una riduzione del costo complessivo
del credito. Al soggetto che eroga il finanziamento, la normativa
impone un obbligo di trasparenza e informazione specie
nella fase che precede la stipula del contratto, il quale dovrà avere
obbligatoriamente la forma scritta. Il cliente ha diritto a ricevere un
modulo in cui sono indicati nei dettagli i costi dell’operazione, in
particolare il TAEG che deve essere indicato in percentuale rispetto al
credito complessivo.
Di estrema importanza, ai fini della tutela dei consumatori/risparmiatori, assume la questione delle clausole vessatorie nei contratti bancari, in particolare quello di conto corrente. Nei conti correnti le banche sono solite inserire una clausola
in base alla quale vengono capitalizzati gli interessi ogni tre mesi in
maniera tale da produrre nuovi interessi su quelli già maturati. Tale fenomeno è conosciuto con il termine di anatocismo. Per comprendere meglio il fenomeno dell’anatocismo occorre in primo luogo partire dal codice civile. L’art. 1283 stabilisce che “In
mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre altri
interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore allo loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno da sei mesi”. La formula “In mancanza di usi contrari”,
ha consentito alle banche, fino al 1999, di capitalizzare gli interessi
in base alla sussistenza di uniformi usi bancari. Nel 1999, però, la Suprema Corte, nel modificare orientamento, ha emanato le sentenze n.237, n.3096 e n.12507. Con queste, ha stabilito che la clausola in base alla quale le banche capitalizzano gli interessi trimestralmente ha valore di “uso negoziale” e non “uso normativo”. In quanto tale non può derogare l’art. 1283 c.c.
Per porre rimedio ad una situazione di potenziale conflittualità dei rapporti fra banche e clienti, il Governo ha emanato l’art. 25 del D.Lgs. 342/99, il cosiddetto Decreto salva interessi. Con tale provvedimento il legislatore ha mutato il dettato dell’art.120 del testo unico bancario introducendo due commi. Con il secondo stabilisce che: “Il
CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli
interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio
dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in
conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa
periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori”. Mentre con il terzo: “le
clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi
maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di
entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed
efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al
disposto della menzionata delibera che stabilirà , altresì, le modalità e
i tempi dell’adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole
divengono inefficaci e l’inefficacia può essere fatta valere solo dal
cliente”.
Il CICR, il 9 febbraio del 2000,
ha stabilito che, a partire dal 22 aprile dello stesso anno che
l’accredito degli interessi e l’addebito deve avvenire secondo la
medesima periodicità stabilita da contratto. Tuttavia la Corte
Costituzionale con la sentenza n. 425 del 17 ottobre 2000 dichiarava il comma 3 dell’art. 25 D.Lgs. n. 342 incostituzionale. Tuttavia, il rimanente contenuto dell’articolo rimane inalterato, così come è rimasta efficacie e valida la delibera del CICR.
Riassumendo: il legislatore, da un lato ha sancito una sanatoria delle
clausole anatocistiche dei contratti bancari siglati prima del 1999
(entrata in vigore del D.Lgs. 342/99) con effetti limitati fino al 22.4.2000 (entrata in vigore della delibera del CICR);
dall’altro ha assegnato validità alle clausole poste in essere nel
periodo tra il 09.02.1999 e il 21.4.2000. In altri termini, il
legislatore non ha voluto considerare illegittimo l’addebito trimestrale
degli interessi ma ha imposto alle banche la stessa periodicità nella
capitalizzazione. In definitiva, quindi, la capitalizzazione con
periodicità inferiore all’anno è consentita, ma deve essere rispettata
un’identica periodicità nel conteggio degli interessi creditori e
debitori.
Per i contratti successivi al 1999 è possibile chiedere
il rimborso delle somme trattenute dalla banca. In primo luogo occorre
controllare gli estratti conto e individuare ogni quanto è effettuata la
capitalizzazione degli interessi passivi e quelli attivi. Se non si
possiede la documentazione si può richiedere alla banca. La prescrizione
a richiedere il rimborso è decennale. Una volta accertata la presenza
dell’anatocismo, occorre richiedere alla banca il rimborso tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno.
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