Sportello Civis: Diritto alla legalità e alla cittadinanza attiva
Il diritto alla legalità in generale e alla cittadinanza attiva,
intesa come promozione alla conoscenza e all’esercizio dei diritti e
delle responsabilità civiche finalizzate alla acquisizione di capacità
critiche che consentano la partecipazione attiva e responsabile dei
destinatari, costituiscono gli elementi decisivi di quel processo
fondamentale per il rispetto della legalità e per il progresso della
società civile. I concetti di “diritto alla legalità” e di “cittadinanza attiva”
sono inscindibilmente legati tra loro e rappresentano due diverse
prospettive del più generale concetto di consapevolezza dell’esser
Cittadino che trova il suo specifico e puntuale fondamento nel dettato
Costituzionale.
Il diritto alla legalità non può e non deve intendersi come mero
recepimento di norme “imposte” dal Legislatore al Cittadino ma deve
risultar e il prodotto dell’interazione tra quest’ultimo e lo Stato
attraverso un binomio bidirezionale per cui la legalità rappresenta il
risultato cosciente di un Cittadino che interagisce e si rende
protagonista all’interno della società per assumerne il ruolo centrale, e
per ciò solo titolare in pari modo sì di diritti ma soprattutto di
doveri.
Una rapida analisi della nostra Costituzione, soprattutto in quei
Principi Fondamentali e nella parte dei Diritti e Doveri dei Cittadini,
dovrà essere il giusto punto di partenza per l’avviamento di quel
percorso che dovrà giungere alla corretta formazione di quella
consapevolezza del Cittadino per cui non dovrà mai “sentirsi” mero
ricettore di imposizioni e vincoli, disponendo altresì degli strumenti
necessari per poter attivamente partecipare nella società civile, o
perlomeno di comprenderne il suo funzionamento. Lo stesso precetto dell’
art. 1 Cost. è la chiave di volta dell’intera narrazione, evidenziando sin da subito la centralità del Popolo nell’ambito dell’organizzazione fondamentale del Paese. Il popolo è titolare di diritti cui corrispondono veri e propri doveri per esercitare, almeno in parte, quegli stessi diritti. In questo modo si pongono immediatamente le fondamenta di un uno Stato democratico basato sulla sovranità popolare e fondato sul lavoro.
Ciò significa che se è pur vero che democrazia e sovranità popolare
sono impressi nella Carta Fondamentale, il Cittadino potrà, anzi, dovrà
agire e attivarsi in modo che quel dettato sia realizzato, non bastando
di certo la predisposizione dei mezzi fatta dal Legislatore, attraverso
la costituzione dei partiti politici e l’esercizio del diritto di voto
che, laddove disattesi, renderebbero inutile l’aver stabilito che il
Popolo decide dei propri governanti. In tal senso possono essere
interpretati gli artt. 17 (libertà di riunione) 18 (libertà di associazione) e 49 (liberta di associarsi in partiti politici)
della Costituzione che oltre a rappresentare diritti fondamentali per
esplicazione della persona umana, assumono indubbia rilevanza ai fini
dell’esercizio di altro fondamentale diritto quale quello di cui all’art. 48
per cui al compimento del 18° anno di età (e fermi restando i limiti
per l’elezione del Senato della Repubblica di cui all’art. 58 Cost.
fissato in 25 anni) si acquisisce il diritto di voto. Tali determinanti
precetti costituiscono il fondamento di quella che possiamo
chiamare cittadinanza attiva e vanno ad indicare una serie di possibilità mediante le quali il cittadino può partecipare attivamente alla vita dello stato. Il
cittadino ha la facoltà di rivolgere petizioni alle Camere per
richiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità (art. 50 Cost.), può richiedere l’abrogazione tramite referendum di leggi (si v. art. 75 cost.
ad eccezioni di quelle tributarie e di bilancio di amnistia e indulto
di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, particolari
materia per cui non è possibile il diretto intervento del Popolo per
evidenti finalità tecniche e – pensiamo alla legge costituzionale
approvata a maggioranza dei due terzi nella seconda deliberazione – di
opportunità) o ancora presentare proposte di legge alle Camere mediante progetti redatti in articoli (art. 71 Cost.).
Appare evidente che gli strumenti esistono e sono accessibili. Per il
cittadino è possibile interagire attivamente nella società per
indirizzarla e modificarla. Ciò che manca è la consapevolezza di questi
strumenti.
Il riconoscimento e le garanzie approntate sulla Nostra Carta dei
diritti inviolabili dell’uomo, in forma individuale o associata di cui
all’ art. 2 Cost. richiede l’adempimento degli
inderogabili doveri di solidarietà politica economica e sociale ed
impone necessariamente, almeno da un punto di vista morale, che ciascun
Cittadino si faccia carico della propria “quota” attraverso semplici e
piccoli gesti, soprattutto nella vita quotidiana, che devono
necessariamente vedere protagonisti tutti i Cittadini che di quella
solidarietà e di quello impegno non possono non essere che protagonisti.
Altrettanto fondamentale risulta poi l’enunciazione del principio di uguaglianza di cui all’ art. 3. Tutti
i Cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge
senza distinzione di sesso, razza, religione, lingua, opinione
politica, condizione economica personale e sociale e si risolve
essenzialmente in un principio prescrittivo per il Legislatore che mai
potrà infrangere quel dettato. La Repubblica non può mai porre su
di un piano differente un Cittadino che abbia la pelle bianca nera
o gialle o che voti il partito x o y e risulta altrettanto
imprescindibile che tutti i Cittadini devono avere lo stesso approccio
nei confronti del diverso dal “proprio” concetto di normalità perché
tutti, appunto, hanno il diritto di essere bianchi neri o gialli, votare
per questo o quel partito, essere di questa o quella religione, essere
ricchi o poveri, senza dover subire discriminazioni per una “normale
diversità” nei confronti della quale tutti i Cittadini hanno pari
diritto di poter vivere senza pregiudizio alcuno. Risulta di
fondamentale importanza, quindi, l’impegno profuso da ogni singolo
Cittadino.
In un momento di grande crisi economica deve essere riletto anche il precetto di cui all’ art. 4 in materia di diritto al lavoro.
Questo sta ad indicare il dovere, anche in condizioni sfavorevoli, di
adeguarsi a svolgere funzioni e attività che non si era preventivati di
dover svolgere o che non rientrano nelle proprie specifiche competenze.
Naturalmente si precisa che si spera sempre di non svolgere lavori
alienanti rispetto alla propria persona e alla propria formazione ma si
invita a riflettere sulla possibilità di interpretare la funzione
lavorativa non come fine ma come mezzo (si lavora per vivere e non si
vive per lavorare), non precludendosi così opportunità di lavoro
altrimenti neanche prese in considerazione.
Il Lavoratore, fondamento e pilastro della Repubblica (artt. 1 e 4 Cost.), ha diritto a una retribuzione (v. art. 36) adeguata
alla quantità e qualità del proprio lavoro e comunque idonea a
garantire a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa
(con diritto a riposo settimanale e a ferie annuali retribuite ex art.
35; tutelando la madre e il bambino con una speciale e adeguata
protezione ex art. 37 oltre che il lavoro dei minori; predisponendo gli
istituti necessari e i mezzi per le esigenze di vita dei lavoratori in
caso di malattia infortunio vecchiaia invalidità o disoccupazione
involontaria oltre che il mantenimento e l’assistenza sociale per i
Cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi per vivere ex art.
38). Tali precetti purtroppo spesse volte rimasti disattesi ma,
attraverso l’impegno del Cittadino attivamente impegnato possono essere
sottoposti all’attenzione del Legislatore. Ancora, nonostante il
decentramento amministrativo e la riconosciuta autonomia ai c.d. Enti
locali, l’ art. 5 Cost. rappresenta, affermando l’unità
e indivisibilità della Repubblica, l’impegno e il dovere del Cittadino
di superare quelle normali diversità tra Regioni, Province e Comuni pur
nell’autonomia di ciascun Ente.
La difesa della Patria quale sacro dovere del Cittadino (art. 52) il dovere di fedeltà alla Repubblica (v. art. 54), alla Costituzione e alla leggi
(nonché di svolgere le funzioni pubbliche con disciplina e onore nel
rispetto prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge) e ancora il dovere di contribuire alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva (art. 53)
possono intendersi come un’assunzione di responsabilità che ogni
singolo Cittadino ha nei confronti di se stesso e della Nazione,
l’assolvimento della quale concorrerà a determinare quella
consapevolezza del Cittadino parte attiva della società sotto ogni
profilo.
Ecco, allora, che quel diritto alla legalità non
rappresenta più una mera pretesa asettica subita dal Cittadino come
richiesta e/o imposizione di tutela ma, attraverso l’impegno costante e
l’esercizio di quei diritti ora accennati, altro non è che la traduzione
operata e il risultato, per il tramite di quella necessaria attività
che li rende effettivi e concreti, raggiunti da parte dell’opera dello
stesso Cittadino che, quei principi enucleati in diritti che
corrispondono ad altrettanti doveri di esercizio, li ha fatti propri non
considerandoli più come imposizione-dovuta ma come attività interattiva
necessaria per renderli in tutto e per tutto operativi.
Si è volutamente tralasciata l’elencazione dei diritti espressamente
riconosciuti che pur attenendo a aspetti fondamentali risultano di
facile comprensione. Ai fini del percorso della consapevolezza del
Cittadino, si è voluto rimarcare aspetti troppe volte sottostimati per
una complessiva visione di ciò che il Cittadino potrebbe fare ma che poi
nei fatti “non fa”.
Si rimette sotto in allegato la Costituzione della Repubblica ai fini
del compimento di una approfondita analisi e studio necessari, oltre
che per comprendere nello specifico l’esatta misura del rapporto
diritto-dovere, conoscere gli specifici diritti e i meccanismi
essenziali per poter partecipare attivamente alla vita politica e
sociale dello Stato.
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Descrizione del progetto
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Sezioni:
- Progetti Codacons
