Telemarketing libero, la prima chiamata non si può rifiutare
ROMA È UN J’ ACCUSE in piena regola quello lanciato dal Garante della privacy contro un’ innovazione contenuta nel pacchetto concorrenza approvato al Senato. «Suscita sconcerto e preoccupazione – attacca Antonello Soro – la norma relativa al telemarketing, che elimina il requisito del consenso preventivo per le chiamate promozionali», liberalizzando il fenomeno del telemarketing selvaggio e prevedendo come unica forma di tutela dell’ utente la possibilità di rifiutare le sole chiamate successive alla prima. Un intervento che, di fatto, permette di chiamare, almeno la prima volta, qualsiasi numero comunque acquisito senza nessun consenso. IMMEDIATA la reazione delle associazioni dei consumatori e delle opposizioni. «Con tale norma governo e Parlamento – denuncia il presidente del Codacons Carlo Rienzi – cancellano con un gesto di spugna anni e anni di lotta al telemarketing selvaggio, rendendo il settore una vera e propria giungla dove il cittadino sarà totalmente indifeso. I nostri politici hanno pensato bene di liberalizzare le telefonate promozionali, autorizzando così una giungla che danneggerà enormemente gli utenti». E di «assurda legalizzazione dello stalking telefonico» parla Deborah Bergamini di Forza Italia. Una tesi che torna anche nelle parole dei deputati 5 Stelle: «Non solo il governo non ha accolto l’ invito delle associazioni di consumatori, oltre che del garante per la privacy, di estendere il registro delle opposizioni alle numerazioni mobili ma addirittura ha introdotto, ponendo la fiducia, lo spam di Stato con il fantomatico diritto di prima chiamata assicurato ai call center». Il ministero dello Sviluppo economico, però, non ci sta alla raffica di accuse e offre una lettura opposta della norma: «L’ emendamento, di origine parlamentare, è chiaramente finalizzato – fanno sapere dal dicastero guidato da Carlo Calenda – a fornire un ulteriore strumento di tutela dei consumatori. Il testo si pone infatti l’ obiettivo di consentire a tutti gli utenti, a prescindere dal fatto di essere o meno iscritti al registro delle opposizioni, di respingere eventuali chiamate non desiderate». MA PROPRIO il Garante, che ha sollevato il caso, rilancia: «Si tratta di una soluzione diametralmente opposta a quella – fondata sul previo consenso all’ interessato – ampiamente discussa nella commissione di merito dello stesso Senato, indicata dal Garante e, in apparenza, largamente condivisa». La conclusione è la presa d’ atto «del fatto che ancora una volta il legislatore intervenga sul Codice della privacy nel segno dell’ estemporaneità, rendendo ancora più difficile l’ attività di contrasto delle incontenibili violazioni in questo settore». Claudia Marin.
-
Sezioni:
- Rassegna Stampa