27 Aprile 2007

“Telecom non doveva tagliare la linea“

“Telecom non doveva tagliare la linea“
Rigettato l`appello, l`ex preside Laterza vince pure il secondo round

ROVERETO. Il principio sancito dalla sentenza, che ancora una volta dà torto a Telecom, è importante perchè fissa un criterio forte: un contratto stipulato tra un privato e una società che garantisce un servizio non può risolversi solo perchè un`altra società dice alla prima che quel cliente non è più suo. Serve invece l`inconfutabile prova della volontà del cliente di rescindere il contratto. Con queste premesse, il collegio giudicante presieduto dal giudice Riccardo Dies e formato dai giudici Isabella Parolari e Simona Caterbi ha rigettato il ricorso di Telecom contro l`ex preside Francesco Laterza. Il quale, contattato da Tele2 che gli proponeva un contratto alternativo, si era visto revocare il servizio telefonico di Telecom. In sostanza, era rimasto senza telefono benchè non avesse firmato nulla di nulla. Era accaduto, come si evince dalla documentazione presentata da Telecom, che Tele2, vantando un contratto con il signor Laterza per l`utenza casalinga, aveva notificato la cosa al gestore telefonico. Il quale (Telecom) aveva preso atto staccando i fili a Laterza. Il quale si era rivolto al servizio clienti di Telecom, dove si era sentito rispondere che su sollecitazione di Tele2 la linea telefonica fissa era cessato “per subentro di nuovo gestore“. Il quale per l`appunto doveva essere Tele2, con cui però Laterza non aveva firmato alcunchè. L`ex preside era andato su tutte le furie e si era rivolto all`ufficio legale del Codacons, che ha sede allo studio associato Canestrini, Toldo e Valentini. I legali del Codacons avevano depositato in tribunale un ricorso d`urgenza che il giudice Luca Perilli aveva accolto in toto, ordinando l`immediato ripristino del servizio telefonico condannando il gestore Telecom a farsi carico delle spese legali sostenute da Laterza. Telecom aveva fatto ricorso in sede civile, ma il collegio del tribunale ha dato un`altra volta torto alla società, sostenendo nella motivazione della sentenza che l`onere probatorio dell`estinzione del contratto è in carico al gestore. Ovvero, era Telecom a dover provare la volontà di Laterza di cessare l`utenza. Quanto alla tesi dell`azienda, che sostiene di essersi attenuta a ciò che prevede l`authority per le telecomunicazioni, secondo il collegio è “un assurdo giuridico“.

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