18 Gennaio 2008

Equitalia, valide le cartelle di pagamento senza l`indicazione del responsabile

Equitalia, valide le cartelle di pagamento senza l`indicazione del responsabile
Direttiva in contrasto con l`ordinanza della consulta, protestano i contribuenti

La mancata indicazione nella cartella di pagamento del responsabile del procedimento rappresenta una mera irregolarità, non sufficiente a determinare l`annullabilità dell`atto. Pertanto, le cartelle sono da ritenersi valide. è quanto stabilisce Equitalia, la società che gestisce la riscossione, che con la direttiva prot. n. 2008/2008 del 15 gennaio (contestata da Federcontribuenti) ha fornito indicazioni alle società del gruppo che si trovano (o si potrebbero trovare) coinvolte in eventuali giudizi promossi dai contribuenti, volti a far dichiarare la nullità degli atti per l`omissione di tale informazione. La Corte costituzionale, con l`ordinanza n. 377 dell`11 novembre 2007, ha disposto che gli agenti della riscossione devono “indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento“ (si veda tabella in pagina). Equitalia, quindi, ha provveduto ad adeguare il contenuto delle cartelle (direttiva del 22 novembre 2007), introducendo nello spazio destinato alle “comunicazioni dell`agente della riscossione“ l`indicazione del soggetto responsabile del procedimento di emissione e notificazione del provvedimento. Per quanto riguarda le cartelle emesse in un momento precedente all`ordinanza della Consulta, Equitalia ha spiegato che le società del gruppo, in caso di ricorsi, chiederanno ai giudici l`applicazione dell`art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. La norma dispone che “non è annullabile, il provvedimento amministrativo adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolante del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato“. La cartella, sostiene Equitalia, non è altro che la fotografia del ruolo formato e consegnato dall`ente creditore (Agenzia delle entrate, Inps, comuni) in conformità al modello approvato con decreto ministeriale 28 giugno 1999. L`agente di riscossione, perciò, non può inserire modifiche, ma deve riportare esattamente le informazioni del ruolo. Senza questa discrezionalità, anche in assenza dell`indicazione del responsabile del procedimento, la cartella di pagamento resta valida. Le critiche e le precisazioni. Adusbef, Federconsumatori e Codacons hanno annunciato un`azione contro le “cartelle pazze“ di Equitalia che, secondo le associazioni, “continua a intimidire i contribuenti“. In particolare il riferimento è alla non annullabilità dei provvedimenti che non contengono il nominativo del responsabile del procedimento, oggetto della direttiva di Equitalia. La stessa società per la riscossione, però, risponde dicendo che “agli agenti è preclusa ogni possibilità di verificare la fondatezza formale e sostanziale del tributo da riscuotere. Controllo che è di esclusiva competenza dell`ente impositore. Quindi, a fronte di una iscrizione a ruolo, la società è obbligata a emettere e notificare la cartella“.

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