Corriere della Sera – Radio Vaticana è un caos estremo…..INTERROGAZIONE PARLAMENTARE PRESENTATA DAL SEN. ANTONIO DI PIETRO
Ai Ministri della Sanità, dell’Ambiente e della Giustizia
Premesso:
che il Codacons è un’associazione di consumatori che da anni ormai persegue il fine statutario della tutela dei consumatori dall’esposizione ai campi elettromagnetici. All’uopo si ritiene opportuno descrivere una serie di fatti e vicende legate alla gestione della problematica dell’inquinamento elettromagnetico, alla sua regolamentazione e all’esatta informazione rivolta al pubblico da parte di organi che si definiscono scientifici dato che tale tipo di inquinamento può provocare in seguito ad una esposizione protratta nel tempo gravi danni alla salute umana tra cui la modifica del sistema immunitario e persino il cancro.
che il CODACONS, recentemente è stato oggetto di una richiesta di rinvio in giudizio a seguito di una denuncia di alcuni ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità.
che tale denuncia rivolta nei confronti di un’associazione che, meritoriamente, da anni lotta per la salute degli utenti appare opportuno presentare un resoconto degli avvenimenti che si sono succeduti in questa materia che vede coinvolti Società Industriali nazionali e internazionali con interessi plurimiliardiari e la commistione di interessi pubblici e privati.
che il palesarsi di interessi privati ha inizio con le verifiche tecnico sanitarie svolte dal dott. Ciarrocca che ricopriva l’incarico di fisico sanitario ed esperto qualificato presso il presidio multizonale di prevenzione di Roma e Provincia (PMP), settore controllo onde non ionizzanti.
che questo funzionario pubblico incaricato di svolgere misurazioni, sulla base della L.R.Lazio n. 56/89 nell’intero territorio di Roma, nel caso specifico della scuola Leopardi di Monte Mario tranquillizza il corpo scolastico sulla pericolosità delle onde elettromagnetiche emesse dagli impianti , appartenenti alla RAI e ad altre reti radio e TV, siti su Monte Mario dichiarandoli completamente innocui e rilevando l’irradiazione di valori inferiori al massimo.
che tale dichiarazione smentita dai risultati delle perizie successive svolte da altri istituti che misuravano valori talmente elevati da richiedere l’abbassamento della frequenza tenuta sotto controllo attraverso un apposito monitoraggio svolto dall’ISPESL e ciò anche in seguito ad una serie di azioni giudiziarie del Codacons nei confronti del Comune di Roma e delle società che abusivamente avevano occupato e continuano ad occupare il suolo pubblico di Monte Mario inquinando la zona circostante.
che lo stesso funzionario dichiarava che i valori da lui misurati, emessi dalla stazione radio della OMNITEL installata su un palazzo di Corso Vittorio, erano di 2 V/m, valori poi risultati inferiori a quelli rilevati in seguito a ricorso predisposto dal Codacons e ad apposita perizia richiesta dal TAR Lazio che con ordinanza sospendeva il funzionamento dell’impianto OMUNITEL in quanto pericoloso per la salute dei residenti nelle immediate vicinanze del sito.
che l’incompatibilità degli incarichi pubblici svolti dal dott. Ciarrocca, che rilasciava autorizzazioni favorevoli in tutta Roma e provincia si evidenzia attraverso la sua partecipazione, nello stesso periodo, come socio alla srl "Pegaso prevenzione ambiente" avente tra l’altro come oggetto statutario quello della "compravendita di apparecchiature scientifiche e tecnologiche, materiale fotosensibile accessori per la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizioni a agenti chimici, fisici e biologici…, realizzazione di corsi di aggiornamento, assunzione di appalti", una società commerciale con scopo di lucro aperta ai conferimenti di altre società del settore come ad es. la OMNITEL.
che tale condotta si pone in aperta violazione delle norme dettate sul comportamento dei pubblici dipendenti di cui al D.M. 31.03.1994 e dlgs. del 3.2.1993, n. 29 e dell’art. 60 del DPR 10.1.1957, n. 3 sull’incompatibilità di cariche in società commerciali e lo svolgimento di un pubblico impiego e in generale delle norme contrattuali, cumulando tale soggetto l’incarico pubblico di garanzia del diritto alla salute dei cittadini con incarichi privati con esso potenzialmente configgenti.
considerato inoltre:
che altre vicende hanno in comune la commistione di interessi immediati e privati dei singoli operatori che esplicano la propria attività contemporaneamente: nell’ambito pubblico attraverso un controllo sulle società di telefonia mobile e in generale sull’industria dell’energia elettrica e allo stesso tempo cooperano con i controllati e aderiscono ad associazioni private quale è l’AIRP.
che l’AIRP è l’associazione italiana di radio protezione di cui fa parte il dott. Paolo Vecchia, responsabile del reparto radiazioni non ionizzanti del Dipartimento di Fisica dell’ISS.
che per meglio comprendere come è avvenuta la gestione della problematica legata all’inquinamento elettromagnetico e agli effetti a lungo termine sulla popolazione rispetto agli interessi multimiliardari sottesi, è necessario descrivere i fatti che nel tempo hanno evidenziato la commistione di interessi privati con quelli pubblici. A cominciare dalla pubblicazione del bollettino dell’AIRP, affiliata ICNIRP-IRPA, bollettino redatto presso gli uffici dell’ISS in viale Regina Elena, 299 Roma.
che attraverso questi bollettini il dott. Paolo Vecchia ha potuto diffondere la sua personale ma interessata compagna per dichiarare che i campi elettromagnetici non fanno male.
che la cronistoria degli eventi è la seguente:
Nel 1990 viene redatto il rapporto ISTISAN 90/6 dal dott. Vecchia e dal dott. Martino Grandolfo, il primo membro dall’AIRP e il secondo dell’affiliata IRPA; in cui entrambi nella loro funzione di alti consiglieri dello Stato decidono di mutuare i limiti IRPA (ICNIRP-AIRP) per i campi elettromagnetici a 50-60 Hz, fissandoli a 1mT e di 0,1mT, salvo poi verificare, nel rapporto ISTISAN 95/29, che in seguito ad una esposizione maggiore già 0,0002 mT possono esserci gravi rischi cancerogeni.
Il dott. Vecchia in qualità di componente della Commissione costituita ex art. 8 DPCM 23.04.1992, dichiarava altresì che le distanze di sicurezza dagli elettrodotti non hanno valenza sanitaria con la conseguenza che veniva emanato, in seguito a tale parere, il DPCM 29.09.1995 che consentiva di rinviare la bonifica ambientale delle situazioni a rischio per gli elettrodotti prevista dal precedente decreto Ruffolo.
Nello stesso tempo il dott. Vecchia firmava il rapporto ISTISAN 95/29 dove l’analisi degli studi epidemiologici evidenziava una aumentata insorgenza tumorale nei bambini residenti presso gli elettrodotti. Peraltro il convincimento del dott. Vecchia sulla mancanza di valenza sanitaria della fissazione di distanze precauzionali dagli elettrodotti è stata esternata anche in un convegno organizzato dall’AIRP a Napoli.
Nel 1992 il Ministero dei Lavori Pubblici richiedeva all’ISS un parere sulla pericolosità dei varchi elettromagnetici formulato con una relazione del 92/1 redatta dal dott. Vecchia e controfirmata dal dott. Grandolfo con cui si scriveva che pur essendo accertato che tali apparecchiature superavano il limiti di esposizione previsti per la popolazione, tuttavia non era superato quello previsto per i lavoratori con l’applicazione dei limiti IRPA e tralasciando di considerare il limite più basso firmato dalla Commissione Interministeriale costituita con D.M. Sanità 4.8.1981. In tal modo venivano acquistate e collocate centinaia di apparecchiature situate nei ministeri poi sospesi in seguito a ricorso Codacons e a provvedimento di accoglimento della domanda cautelare presentata dinanzi al TAR Lazio in quanto "pericolosi per la salute dei dipendenti".
Nel 1995 tramite il bollettino dell’AIRP il Presidente, dott. Paolo Vecchia dichiarava di aver ricevuto una donazione dalla Motorola.
Subito dopo veniva pubblicato il rapporto ISTISAN 92/2 con cui il dott. Vecchia dichiarava che le stazioni radio base sono assolutamente innocue e non necessitano di controlli, rapporto recepito dal Ministero della Sanità e tradottosi in una circolare diffusa in tutte le regioni dove si afferma l’inutilità dei controlli sanitari sulle antenne radio base installate e ciò in palese violazione dell’art. 220 T.U. L.S. R.D. 1265/34.
Per aver portato all’attenzione della stampa questa vicenda il Codacons ha ricevuto ben tre identiche querele per diffamazione, mentre il Grandolfo è stato a sua volta sottoposto a indagine per calunnia su denuncia del Codacons.
Sulle indagini in corso, estremamente rilevanti per i riflessi che possono avere sull’informazione scientifica in un campo molto rilevante per la salute collettiva, si chiede al Ministro di Grazia e Giustizia se sia a conoscenza di quanto segue:
la prima querela proposta dal dott. Vecchia è stata assegnata al PM dott. La Speranza che dopo indagini ne chiedeva l’archiviazione. Il procedimento veniva affidato al GIP dott.ssa Rando che emetteva un decreto di archiviazione così motivato "non potendosi escludere l’effettiva corresponsione del contributo elargito dalla motorola in favore dell’AIRP per l’acquisto delle scaffalature della biblioteca di Villa Olmo (circostanza emersa dall’atto di querela), dovendosi altresì sottolineare che al fatto viene data risonanza nell’ambito della campagna promossa da Codacons a difesa dell’inquinamento elettromagnetico".
La seconda identica querela, proposta dal dott. Comba veniva istruita dal PM dott. La Speranza che concludeva l’indagine con una richiesta di archiviazione così motivata: "non vi sono elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, per carenza dell’elemento soggettivo richiesto dagli artt. 368 e 595". Il procedimento veniva assegnato al diverso GIP , dott.ssa Iannini, che in precedente procedimento penale per diffamazione tra Codacons e Walt Disney si era astenuta a causa di una denuncia presentata dal Codacons contro il coniuge dott. Bruno Vespa. Costei disponeva atti istruttori non sul contenuto della querela ma sulla identità dei rappresentanti legali del Codacons, che risultavano gli stessi soggetti indagati nel procedimento su querela della Disney. All’udienza successiva, dinanzi al GIP Iannini, il PM ritirava la precedente richiesta di archiviazione.
La terza identica querela, proposta dal dott. Grandolfo, veniva assegnata al PM dott. La Speranza che chiedeva il rinvio a giudizio del Sig. Giovanni Pignoloni per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Il procedimento, assegnato al GIP Iannini, all’udienza vedeva il PM richiedere la modifica del capo di imputazione concretando l’accusa nel contenuto di un ricorso al TAR presentato dal Codacons proprio contro i provvedimenti, dannosi per la salute collettiva, adottati dai ricercatori dell’ISS che avevano espresso parere per la definizione dei limiti da parte del D.I. 381/98 in misura doppia rispetto alle conclusioni raggiunte dalla commissione tecnica
Della quarta indagine, quella aperta dal PM La Speranza per calunnia contro il querelante dott. Grandolfo non si è saputo nulla nonostante il Codacons, parte offesa, avesse chiesto di avere avviso della richiesta di archiviazione. Sembra comunque che sia anche questa ora all’esame dello stesso GIP Il tutto con scarso rispetto del principio di certezza del diritto e unicità della definizione degli stessi procedimenti.
Nel 1997 il dott. Martino Grandolfo partecipa, quale esperto qualificato, al comitato scientifico istituito in un convegno sponsorizzato dalla OMNITEL e dalla TIM presso il Centro Congressi Assolombarda di via Pantano n. 9 e in aperta contrapposizione con l’incarico affidatogli nello stesso periodo dal Ministro dell’Ambiente e dal Ministro della Sanità quale membro del gruppo di lavoro Interministeriale sulla tutela dall’elettrosmog per predisporre la legge quadro per regolamentare la materia tanto delicata e che coinvolge interessi multimiliardari;
Nel 1997 il dott. Vecchia viene nominato in qualità di funzionario dell’ISS membro della Commissione scientifica che doveva valutare l’impatto ambientale e sanitario dell’impianto sanitario di Orte, commissione che contrariamente al parere espresso dall’ISPESL (previsto dall’art. 9 della normativa regionale L.R. Lazio n. 56/89), dichiarava la non pericolosità dell’impianto. Il dott. Vecchia in quella sede sosteneva la innocuità di tali progetti nonostante si superassero i 6 V/m e nonostante la stessa Elsacom, ditta che doveva provvedere alla costruzione e al funzionamento dell’impianto avesse riconosciuto la non validità del progetto cambiandolo e riducendolo fino a 3 V/m. Anche in tal caso è intervenuto il Codacons che con ricorso ha chiesto al TAR Lazio di pronunciarsi sulle valutazioni predisposte sull’impatto ambientale e sanitario del progetto satellitare, valutazioni che il giudice ha ritenuto carenti sospendendo la costruzione dell’impianto.
Nel marzo del 1998, il 17.03.1998 l’OMS organizzava in via Ripetta n. 22 un convegno sulle onde elettromagnetiche invitando i soggetti che avessero il precipuo compito di tranquillizzare l’opinione pubblica tra cui il Prof. Grandolfo. La data del suddetto convegno coincideva con i giorni fissati per la riunione della Conferenza Stato Regione che aveva il delicato compito di esprimersi sui limiti da fissare per l’esposizione ai CEM e dai cui poi sarebbe scaturito il D.I. n. 381/98. Tale provvedimento è stato, peraltro oggetto di impugnativa dinanzi al giudice amministrativo da parte del Codacons che ha deciso di portare all’attenzione dei giudici amministrativi le modalità di approvazione del decreto stesso visto che da una iniziale previsione di limiti in 3 V/m, come previsto nel parere redatto dall’ISPESL e, maggiormente cautelativi per la popolazione, si è passati a 6V/m attraverso il parere dell’ISS e dei due ricercatori dott. Vecchia e Grandolfo in seguito a proposta del rappresentante della regione Piemonte dott. D’Amore, membro AIRP. Una richiesta accolta dal TAR Lazio che con sentenza interlocutoria ha ordinato ai vari Ministeri competenti, all’ANPA e alla Conferenza di Stato Regione di depositare nel termine di sessanta giorni una serie di atti preparatori all’emanazione del decreto per verificare come sia avvenuta la modifica.
Nel 1998 l’attività dell’AIRP insieme all’ICNIP è stata rivolta alla ricezione nella risoluzione europea sulla limitazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici dei limiti ICNIRP, che riflettono il punto di vista dell’Industria e degli operatori economici dell’energia elettrica e materialmente predisposto dal dott. Grandolfo come dalla stesso confermato all’on. Calzolaio. Un documento contrario al parere formulato dal governo Italiano e modificato solo all’ultimo momento con un intervento, sollecitato anche dalle associazioni ambientalistiche, dai sottosegretari del Ministero dell’Ambiente, della Sanità e delle Comunicazioni che contemporaneamente decidevano di escludere il Prof. Grandolfo dalla nuova sottocommissione incaricata di portare all’UE le corrette posizioni italiane, ricordandogli di rappresentare l’ISS e non l’ICNIRP.
Considerato infine:
che la gravità delle vicende sopra descritte e il legame che corre tra le stesse realizzatesi per tutelare non la salute dei cittadini sono sfociate nella difesa anche giudiziaria che l’ISPESL è stato costretto ad attuare a causa della note posizioni maggiormente protezionistiche in materia:
che la connessione tra questi fatti, tra la qualità di elevati funzionari pubblici con cariche anche date dal Governo alle persone indicate le quali ricoprono delicati compiti legati alla ricerca sanitaria, all’informazione, al controllo, al contributo nella fissazione di limiti di salvaguardia per la salute umana in ambito nazionale e internazionale influenzando anche le scelte dei propri ministeri e l’appartenenza ad un’associazione che ha scopi commerciali (come quello di organizzare corsi su come effettuare le misurazioni), che riceve elargizioni da società di telefonia mobile e che sposa i principi meno protezionistici in materia, contro cui ormai esistano tanti studi sia italiani (documento ISPSEL) che internazionali che la stessa giurisprudenza ha recepito (basta ricordare la sentenza di Rimini 1999 n. 697 con cui si ricostruisce l’iter scientifico con cui si riconosce la ragionevole probabilità di un danni alla salute da esposizione a campi ELF) fonda la richiesta di accertare tramite opportuna istruttoria il ricorrere di violazioni disciplinari.
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano prendere iniziative amministrative rientranti nelle loro competenze dirette ad evitare connessioni tra pubblici funzionari e società private nei campi oggetto della loro attività pubblica.
- Sezioni:
- Codacons in azione
- Aree Tematiche:
- AMBIENTE
- DOSSIER RADIO VATICANA
- TELEFONIA