Canone Telecom illegittimo?
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fonte:
- Il quotidiano della Calabria
E` quanto sostenuto dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, con sentenza del 14 Novembre 2005, le cui motivazioni qui fedelmente si riportano:
“Nel merito, la domanda é fondata e va, pertanto, accolta.
L`attore ha affermato che nessuna disposizione di legge prevede la richiesta e relativa corresponsione di somme a titolo di canone. La convenuta Telecom, per giustificare la pretesa del canone di abbonamento si riporta al disposto dell`art. 3 D.P.R. n. 318/97 che impone a detta società l`incarico di fornire il servizio universale su tutto il territorio nazionale.
Da un attento esame della suindicata norma, comma 1, si evince che il servizio universale consiste nella fornitura di alcuni servizi, ma in essa norma non viene nominato il canone di abbonamento?. ?è pur vero che il servizio universale dà origine a dei costi che vengono sopportati dalla società Telecom, ma proprio per questo motivo il legislatore ha stabilito un meccanismo di aggiustamento che non deve essere però sopportato dall`utente.
Quindi l`onere del servizio universale per quanto sopra, deve essere sopportato solo ed esclusivamente, così come dice il legislatore: a) dagli operatori che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni; b) dai fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico; c) dagli organismi che prestano servizi di comunicazione mobili e personali. Da ciò si evince che gli utenti finali sono esclusi dall`onere di costi aggiuntivi, compreso il pagamento del canone di abbonamento richiesto dalla Telecom.
E la clausola contrattuale che impone il pagamento del canone all`utente?
? atteso che il contratto di abbonamento telefonico è un contratto di adesione, necessita verificare la eventuale vessatorietà della clausola che prevede il pagamento del canone di abbonamento, facendo riferimento all`art. 1469 bis c.c. Di certo la clausola predisposta solo dalla Telecom produce uno squilibro dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Al pagamento del canone non corrisponde nessun servizio erogato dalla convenuta, producendo uno squilibrio degli obblighi che derivano dal contratto, giungendo all`assurdo pagamento del canone anche in un bimestre nel quale non vi sia stato alcun traffico telefonico. È inammissibile la clausola contenente il pagamento di canone di abbonamento, tale clausola è inefficace, e se viene prevista in contratto è da considerarsi clausola vessatoria.
Di conseguenza la richiesta di pagamento del canone di abbonamento che prescinde da un effettivo servizio erogato dalla convenuta è inammissibile, per cui la Telecom è tenuta a restituire all`utente quanto percepito a tale titolo.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni a questo Giudice appare che l`attore abbia diritto a ripetere quanto indebitamente versato con conseguente condanna della Telecom Italia S.p.A. alla restituzione di quanto in dispositivo“.
La sentenza, come era logico presumere, ha suscitato molto scalpore e non pochi commenti.
Il Codacons, associazione dei consumatori, così si espresso: “questa sentenza apre la strada a oltre 20 milioni di cause analoghe dinanzi ai Giudici di pace, da parte degli utenti Telecom ancora costretti a versare l`odioso canone. Se anche altri giudici concorderanno con la decisione del GdP di Torre Annunziata, svariati miliardi di euro dovranno uscire dalle casse dell`azienda telefonica per rientrare nelle tasche degli utenti. Le sedi Codacons sul territorio sono pronte ad assistere tutti i consumatori che decideranno di chiedere a Telecom Italia la restituzione del canone versato negli ultimi 5 anni“.
Non siamo venuti al momento a conoscenza, probabilmente per nostra mancanza, di dichiarazioni ufficiali Telecom in merito alla vicenda. Qualora ce ne fossero, o ce ne saranno, sarà cura dell`illustre capofila della telefonia fornircele, provvederemo, come già accaduto altre volte, a riportarle in sintesi su questo giornale.
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