6 Settembre 2017

Bollette telefoniche a 28 giorni: come fare ricorso

 

il codacons mette a disposizione moduli e formulari per reclamo/diffida contro gli operatori
Una tariffazione telefonica a 28 giorni e non più a cadenza mensile. E la differenza pesa sul portafogli dell’ utente: in questo modo, infatti, il rincaro si aggira intorno all’ 8,6% in più ogni anno. I mesi di fatturazione infatti non sono più dodici ma tredici, con un mese extra di pagamento all’ azienda che eroga il servizio. Un fenomeno che nemmeno l’ Antitrust è finora riuscito ad arginare, neanche comminando sanzioni alle principali compagnie attive nel mercato italiano. Bollette telefoniche a 28 giorni: come fare ricorso Per tentare di interrompere questo meccanismo, e “costringere” gli operatori a rispettare la delibera 121/17/CONS Agcom che vieta la fatturazione a 28 giorni, il Codacons ha deciso di affiancare tutti quei cittadini che decideranno di fare ricorso, mettendo a disposizione gli strumenti per un “reclamo/diffida con richiesta di rimborso di quanto versato illegittimamente in più per ogni bolletta a 28 giorni inviata dal gestore in indirizzo”. Se c’ è un mancato riscontro da parte dell’ operatore entro il termine di trenta giorni (o di risposta negativa alla richiesta di rimborso), l’ associazione metterà a disposizione “il formulario Ug parzialmente precompilato (a eccezione dei dati personali) in relazione alla fatturazione a 28 giorni, così da accedere alla conciliazione presso i Corecom e richiedere l’ applicazione degli indennizzi automatici”. “La conciliazione rappresenta infatti una procedura semplice e gratuita di risoluzione extragiudiziale delle controversie – spiegano – obbligatoria per legge nelle liti tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, ideata proprio per tutelare i diritti dei consumatori. Permette quindi di richiedere un congruo indennizzo per ogni bolletta emessa con fatturazione a 28 giorni”. Come aderire? Basterà inviare un sms al numero 4892892 con il testo ‘203 CODACONS 2017′ al costo di 2,03, di cui una parte destinata in beneficenza (a questo link le condizioni e i termini dell’ adesione al servizio “class action”).

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