Acquisti telefonici Stop del Garante
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fonte:
- La Città di Salerno
Il consumatore spesso è vittima di inganni o raggiri derivanti da un acquisto effettuato attraverso l’utilizzo del telefono. In tali circostanze, normalmente, il consumatore paga perché non si riesce a risalire, considerati i tempi stretti tra l’arrivo del prodotto e l’eventuale possibilitá di esercitare il diritto di recesso. Nelle famiglie, tale acquisto, normalmente inutile, determina quasi una ricerca del "colpevole" o dell’ "incosciente" che ha ricevuto la telefonata da parte del venditore. Oggi, qualcosa è cambiato a favore dei consumatori. Infatti, sull’argomento si è espresso il Garante per la Protezione dei dati personali, il quale in un proprio atto ha ordinato che la voce è da considerarsi un dato personale quindi, la registrazione di un colloquio telefonico che comporta l’attivazione di un nuovo servizio commerciale deve essere resa disponibile all’interessato che ne faccia richiesta.Tale disposizione è stata stabilita dal Garante, il quale ha accolto il ricorso di un consumatore che contestava, l’attivazione di un contratto da parte di un gestore telefonico attraverso la prassi del "verbal ordering", ovvero la chiamata con la quale avrebbe aderito all’offerta commerciale. Il ricorrente aveva chiesto alla societá telefonica una copia della registrazione del colloquio. Il gestore, aveva fornito solo una sintesi scritta. L’utente si è rivolto all’Autoritá. In conclusione, il Garante nel dare ragione al consumatore, ha precisato che anche suoni ed immagini costituiscono dati personali. Il diritto di accesso ai dati personali contenute nel "verbal ordering" non può, dunque, ritenersi soddisfacente con la trascrizione fornita dall’azienda, in quanto solo la registrazione consente di accedere al dato vocale e quindi verificare se il consumatore abbia o non aderito ai servizi offerti. * responsabile "Cittadino in Divisa"
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Sezioni:
- Rassegna Stampa
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Tags: diritto di recesso, privacy, recesso, verbal ordering
