17 Aprile 2006

SANITA`:SSN PAGHI CURA ESTERO ANCHE SE HA POCHE POSSIBILITA`

SANITA`:SSN PAGHI CURA ESTERO ANCHE SE HA POCHE POSSIBILITA`




CODACONS, PRINCIPIO AFFERMATO DA SENTENZA CONSIGLIO STATO








(ANSA) – ROMA, 15 apr – Il Servizio sanitario Nazionale deve

pagare le cure all`estero anche se queste offrono poche

possibilità di guarigione.

La V Sezione del Consiglio di Stato, commentata

dall`associazione Codacons, ha infatti stabilito il principio in

fatto di cure mediche e relativi pagamenti, affermando che se

una cura in Italia non è ancora disponibile, è possibile

seguirla all`estero, a spese del Servizio Sanitario Nazionale,

anche se questa non garantisce la piena guarigione.

La sentenza vedeva contrapposti l`Azienda Sanitaria Locale n.

3 “Genovese“, la Regione Liguria, il Centro di Riferimento

Oncologia presso l`I.S.T. di Genova (non costituito in

giudizio), il Centro Regionale Ospedale di Riferimento Urologia

di Genova, (non costituito in giudizio) e due cittadini liguri,

e faceva riferimento ad una precedente sentenza del Tar della

Liguria.

La sentenza del Tar appellata aveva accolto il ricorso

proposto da un uomo per l`annullamento dei provvedimenti del 13

dicembre 2002 e del 3 febbraio 2003 con cui era stata respinta

la sua istanza diretta ad ottenere l`autorizzazione a sottoporsi

ad una terapia di radiochirurgia stereotassica presso un

Istituto specializzato statunitense.

L`Amministrazione ha proposto appello sostenendo che non vi

é alcuna contraddittorietà nel comportamento

dell`Amministrazione stessa per aver affermato, da un lato che

la terapia consigliata al paziente era priva di validità

scientifica ed, allo stesso tempo, aver precisato che la stessa

era, tuttavia, fornita da un Ospedale nazionale (il Bellaria di

Bologna).

I giudici hanno invece deciso che non può essere posta in

dubbio la legittimità del diritto del paziente a vedersi

riconosciuto il trattamento medico a lui consigliato dal medico

curante quando, come in quel caso, questo trattamento non è

assicurato da strutture mediche nazionali e non è in

discussione la specialità della cura prescritta.

“Non appare, poi, corretto – spiega ancora il Codacons –

valutare l` adeguatezza della cura con riguardo agli effetti

certi o probabili di guarigione, ciò almeno per tutte quelle

patologie che per loro natura comportano una possibilità minima

di successo pieno della terapia e per le quali, con evidenza,

assume un rilievo specifico e significativo anche solo la

possibilità di un certo grado di miglioramento, sia pure

temporaneo, delle condizioni del paziente“.

Per queste ragioni la sentenza ha stabilito che ci fossero

tutte le condizioni previste per il rilascio dell`autorizzazione

alla cure all`estero. (ANSA).

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