SANITA`:SSN PAGHI CURA ESTERO ANCHE SE HA POCHE POSSIBILITA`
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fonte:
- Ansa
CODACONS, PRINCIPIO AFFERMATO DA SENTENZA CONSIGLIO STATO
(ANSA) – ROMA, 15 apr – Il Servizio sanitario Nazionale deve
pagare le cure all`estero anche se queste offrono poche
possibilità di guarigione.
La V Sezione del Consiglio di Stato, commentata
dall`associazione Codacons, ha infatti stabilito il principio in
fatto di cure mediche e relativi pagamenti, affermando che se
una cura in Italia non è ancora disponibile, è possibile
seguirla all`estero, a spese del Servizio Sanitario Nazionale,
anche se questa non garantisce la piena guarigione.
La sentenza vedeva contrapposti l`Azienda Sanitaria Locale n.
3 “Genovese“, la Regione Liguria, il Centro di Riferimento
Oncologia presso l`I.S.T. di Genova (non costituito in
giudizio), il Centro Regionale Ospedale di Riferimento Urologia
di Genova, (non costituito in giudizio) e due cittadini liguri,
e faceva riferimento ad una precedente sentenza del Tar della
Liguria.
La sentenza del Tar appellata aveva accolto il ricorso
proposto da un uomo per l`annullamento dei provvedimenti del 13
dicembre 2002 e del 3 febbraio 2003 con cui era stata respinta
la sua istanza diretta ad ottenere l`autorizzazione a sottoporsi
ad una terapia di radiochirurgia stereotassica presso un
Istituto specializzato statunitense.
L`Amministrazione ha proposto appello sostenendo che non vi
é alcuna contraddittorietà nel comportamento
dell`Amministrazione stessa per aver affermato, da un lato che
la terapia consigliata al paziente era priva di validità
scientifica ed, allo stesso tempo, aver precisato che la stessa
era, tuttavia, fornita da un Ospedale nazionale (il Bellaria di
Bologna).
I giudici hanno invece deciso che non può essere posta in
dubbio la legittimità del diritto del paziente a vedersi
riconosciuto il trattamento medico a lui consigliato dal medico
curante quando, come in quel caso, questo trattamento non è
assicurato da strutture mediche nazionali e non è in
discussione la specialità della cura prescritta.
“Non appare, poi, corretto – spiega ancora il Codacons –
valutare l` adeguatezza della cura con riguardo agli effetti
certi o probabili di guarigione, ciò almeno per tutte quelle
patologie che per loro natura comportano una possibilità minima
di successo pieno della terapia e per le quali, con evidenza,
assume un rilievo specifico e significativo anche solo la
possibilità di un certo grado di miglioramento, sia pure
temporaneo, delle condizioni del paziente“.
Per queste ragioni la sentenza ha stabilito che ci fossero
tutte le condizioni previste per il rilascio dell`autorizzazione
alla cure all`estero. (ANSA).
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