27 Marzo 2006

Spettabile Codacons

Spettabile Codacons, da molto tempo ho una questione aperta con la mia compagnia telefoniCa: ho inviato lettere, fax, ho telefonato decine di volte spendendo tempo e danaro senza risolvere nulla. Oltre tutto, visto che sono certo di avere ragione, questa faccenda mi sta causando grande nervosismo. A questo punto vorrei portare la compagnia in tribunale e chiedere, oltre alla restituzione di somme, i danni per lo stress che sto patendo. Ne ho diritto?


Caro lettore, dopo la liberalizzazione del mercato nel settore della telefonia (e la fine del monopolio di Telecom Italia) la libera concorrenza tra compagnie ha portato ad un aumento preoccupante del contenzioso tra operatori del settore e utenti. Lo strumento del tentativo di conciliazione innanzi il Comitato regionale per le comunicazioni è riuscito solo parzialmente a prevenire le cause proposte davanti ai Giudici di Pace di tutta Italia (il Giudice di Pace, lo ricordiamo, ha competenza per le cause relative a beni mobili fino a 2.582,28 euro e il valore delle controversie nel settore della telefonia difficilmente supera questo limite). Per quanto riguarda la risarcibilità dei danni non patrimoniali (“i danni morali“), è utile sottolineare come la giurisprudenza si sia molto evoluta a partire dalla originaria posizione secondo la quale potevano ritenersi risarcibili esclusivamente i danni derivanti da un fatto che costituisse anche reato. La (recente) lettura costituzionalmente orientata dell`art. 2059 c.c. ha invece aperto la strada alla risarcibilità dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti la persona. L`applicazione del principio sopra citato ai rapporti contrattuali e ai danni derivanti dal loro inadempimento consente di tutelare una serie di interessi che, pur non avendo una valuta. Per questo il “nuovo“ danno non patrimoniale si è esteso anche all`inadempimento contrattuale e si è giunti ad ipotizzare che sia da considerare danno risarcibile anche l`inadempimento contrattuale che (determinando o non determinando un danno patrimoniale) comporti una ripercussione negativa sul normale svolgimento delle attività realizzatrici della vita del creditore. Nell`ambito dei contratti telefonici, innumerevoli sono stati in questi ultimi anni i casi di inadempimento contrattuale che hanno portato i Giudici di merito a riconoscere risarcimento ai danni non patrimoniali derivati agli utenti per la mancata attivazione di servizi richiesti, ovvero per l`attivazione di servizi non richiesti. In entrambe le ipotesi di inadempimento i Giudici hanno ritenuto di dover risarcire il pregiudizio non patrimoniale patito dagli utenti e consistito, ad esempio, nell`aver dovuto sollecitare la società telefonica affinché adempisse all`impegno assunto, ovvero nell`aver patito un disagio, una frustrazione o uno stress o infine nel non aver potuto usufruire del servizio prescelto per un lungo periodo. Il Giudice di Pace di Roma, ad esempio, ha sentenziato che il danno non patrimoniale sofferto da un utente al quale è stato attivato un servizio telefonico non richiesto deve essere riconosciuto “come stato di sofferenza e legittima insofferenza in cui l`utente dei pubblici servizi versa, a fronte del comportamento dei soggetti gestori – pubblici o privati – non conforme alle regole della correttezza amministrativa e produttività operativa“ (G.d. P. Roma sent. n. 2774 del 20 gennaio 2004). Ancora, il Giudice di Pace di Roma (11 luglio 2003) ha stabilito che in caso di mancato puntuale adempimento del contratto telefonico da parte del gestore (in specie, ritardata attivazione del servizio), l`utente ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno esistenziale patito per non avere potuto usufruire subito del servizio. Precisiamo che questi principi, questa nuova lettura dell`art. 2059 c.c. ha una portata generale e non si applica solamente al tipo di contratto di cui stiamo scrivendo. Insomma è possibile chiedere alla compagnia telefonica anche il risarcimento del danno non patrimoniale patito per un qualche grave inadempimento durante l`esecuzione del contratto: ovviamente l`ultima parola spetta sempre al giudice che dovrà valutare tutti i profili della vicenda. In questa ottica è importante fornire la prova delle eventuali richieste o comunicazioni rivolte alla compagnia; nel caso in cui sia necessario sporgere reclamo o costituire in mora una compagnia telefonica suggeriamo, quindi, non solo di telefonare al call center ma anche di scrivere una lettera (se non bastasse, più lettere) e spedirla a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all`indirizzo della sede legale della società.

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