23 Marzo 2006

TAR LAZIO ANNULLA PROROGA DECRETO QUALITA` ACQUE

TAR LAZIO ANNULLA PROROGA DECRETO QUALITA` ACQUE




SI` A RICORSO CODACONS CONTRO MINISTERO SALUTE









(ANSA) – ROMA, 22 MAR – Il Tar del Lazio, accogliendo un

ricorso del Codacons, ha annullato il provvedimento di proroga

del valore di soglia di alcune sostanze inquinanti, compreso

l`arsenico, nelle acque destinate al consumo umano, adottato dai

Ministeri della Salute e dell`Ambiente, e destinato ad orientare

le Regioni e Province Autonome nell`ambito del territorio di

rispettiva competenza.

Secondo il Tar non è illegittima la concessione della

proroga in sé, ma il fatto che sia stata concessa “non sulla

base di un esame anticipato condotto in relazione alle singole

esigenze manifestate e motivate da ciascuna Regione interessata,

ma in via generale, tradendo il principio che prevede la

possibilità di concessione di deroghe soltanto laddove

strettamente necessario“.

Il Tar ha però affermato che, da un punto di vista più

generale, il provvedimento contestato “non ha violato il

principio di precauzione sottinteso all`accertamento

dell`eventuale sussistenza di un potenziale pericolo per la

salute umana“.

Il Codacons aveva impugnato il decreto del 22 dicembre 2004

sulla “disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche

di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono

essere disposte dalle regioni e dalle province autonome“

chiedendone l`annullamento in quanto “l`esistenza di un dubbio

scientifico sui limiti massimi normativi consentibili di

sostanze nocive per la salute, nel senso della loro

tollerabilità, oltre il tetto già stabilito nel D.Lgs. n. 31

del 2001, comporta l`applicazione del principio di precauzione e

quindi l`applicazione di misure cautelari anticipate“.

Inoltre, sempre secondo il Codacons, “perché il Ministero

della Salute e quello dell`Ambiente adottino provvedimenti di

deroga è necessaria una motivata richiesta della Regione

interessata, corredata dalle informazioni sui progressi fatti

sulla via dell`obbligatorio avvicinamento ai valori massimi in

esso indicati ed idonea a mettere in luce l`inevitabilità della

deroga concessa“.

Sul primo punto il Tar ha obiettato che “non basta la

richiesta (e la concessione di una deroga), a far ritenere

violato il principio di precauzione, tenuto conto che sia tale

decreto sia la direttiva comunitaria consentono agli Stati

membri non soltanto di derogare ai valori di soglia previsti, ma

non prescrivono limiti superiori comunque inderogabili“.

Il Tar ha invece dato ragione all`associazione dei

consumatori sul secondo punto, in quanto “dall`esame del

provvedimento gravato emerge che lo stesso anziché essere

adottato, secondo quanto prescrive la norma riferita, a

conclusione di una rigorosa istruttoria svolta nei confronti

delle Regioni richiedenti, è il risultato di un`azione `aperta`

nel senso della previa fissazione di valori derogatori comuni,

dei quali le Regioni potevano avvalersi indipendentemente da una

precedente istruttoria individuale“. (ANSA).

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