TAR LAZIO ANNULLA PROROGA DECRETO QUALITA` ACQUE
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fonte:
- Ansa
SI` A RICORSO CODACONS CONTRO MINISTERO SALUTE
(ANSA) – ROMA, 22 MAR – Il Tar del Lazio, accogliendo un
ricorso del Codacons, ha annullato il provvedimento di proroga
del valore di soglia di alcune sostanze inquinanti, compreso
l`arsenico, nelle acque destinate al consumo umano, adottato dai
Ministeri della Salute e dell`Ambiente, e destinato ad orientare
le Regioni e Province Autonome nell`ambito del territorio di
rispettiva competenza.
Secondo il Tar non è illegittima la concessione della
proroga in sé, ma il fatto che sia stata concessa “non sulla
base di un esame anticipato condotto in relazione alle singole
esigenze manifestate e motivate da ciascuna Regione interessata,
ma in via generale, tradendo il principio che prevede la
possibilità di concessione di deroghe soltanto laddove
strettamente necessario“.
Il Tar ha però affermato che, da un punto di vista più
generale, il provvedimento contestato “non ha violato il
principio di precauzione sottinteso all`accertamento
dell`eventuale sussistenza di un potenziale pericolo per la
salute umana“.
Il Codacons aveva impugnato il decreto del 22 dicembre 2004
sulla “disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche
di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono
essere disposte dalle regioni e dalle province autonome“
chiedendone l`annullamento in quanto “l`esistenza di un dubbio
scientifico sui limiti massimi normativi consentibili di
sostanze nocive per la salute, nel senso della loro
tollerabilità, oltre il tetto già stabilito nel D.Lgs. n. 31
del 2001, comporta l`applicazione del principio di precauzione e
quindi l`applicazione di misure cautelari anticipate“.
Inoltre, sempre secondo il Codacons, “perché il Ministero
della Salute e quello dell`Ambiente adottino provvedimenti di
deroga è necessaria una motivata richiesta della Regione
interessata, corredata dalle informazioni sui progressi fatti
sulla via dell`obbligatorio avvicinamento ai valori massimi in
esso indicati ed idonea a mettere in luce l`inevitabilità della
deroga concessa“.
Sul primo punto il Tar ha obiettato che “non basta la
richiesta (e la concessione di una deroga), a far ritenere
violato il principio di precauzione, tenuto conto che sia tale
decreto sia la direttiva comunitaria consentono agli Stati
membri non soltanto di derogare ai valori di soglia previsti, ma
non prescrivono limiti superiori comunque inderogabili“.
Il Tar ha invece dato ragione all`associazione dei
consumatori sul secondo punto, in quanto “dall`esame del
provvedimento gravato emerge che lo stesso anziché essere
adottato, secondo quanto prescrive la norma riferita, a
conclusione di una rigorosa istruttoria svolta nei confronti
delle Regioni richiedenti, è il risultato di un`azione `aperta`
nel senso della previa fissazione di valori derogatori comuni,
dei quali le Regioni potevano avvalersi indipendentemente da una
precedente istruttoria individuale“. (ANSA).
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