3 Marzo 2006

FUMO:TAR LAZIO, DICITURA `LIGHTS` VERITIERA MA FUORIVIANTE

FUMO:TAR LAZIO, DICITURA `LIGHTS` VERITIERA MA FUORIVIANTE




PUBBLICATE MOTIVAZIONI SENTENZA SU RICORSI PRODUTTORI TABACCO









(ANSA) – ROMA, 2 mar – La dicitura `light` apposta sui

pacchetti di sigarette “é di per sé veritiera“, ma

“potenzialmente fuorviante nel momento in cui l` informazione

codificata non ha più trovato piena rispondenza nelle evidenze

scientifiche e nelle politiche delle autorità sanitarie

internazionali, divenendo pertanto ingannevole, almeno per i

consumatori più sprovveduti o disattenti“. E` uno dei passaggi

delle motivazioni della sentenza con la quale il 20 gennaio

scorso la I sezione del Tar del Lazio ha respinto i ricorsi

proposti dai produttori di tabacco contro la decisione

dell`Antitrust che ha `bollato` come ingannevoli le diciture

`Lights, Leggera, Ultra Lights, Super Lights, Legeres` sulle

confezioni di alcune marche di sigarette.

Per i giudici amministrativi non può essere condiviso il

fatto che “le ricorrenti – si legge nel provvedimento – hanno

posto in dubbio la natura pubblicitaria delle diciture `lights`

e simili in quanto parte integrante dei marchi con cui i

prodotti vengono commercializzati“, sostenendo invece che la

dicitura stessa “ancorché parte integrante del marchio,

comunica con immediatezza al consumatore una caratteristica

qualitativa del prodotto che, diversamente, potrebbe essere

desunta solo dall` attenta e analitica disamina delle

indicazioni tecniche relative al tenore di condensato e di

nicotina. Si tratta perciò non già di un` espressione neutra o

meramente ripetitiva di tali indicazioni, bensì di una forma di

comunicazione commerciale, volta a facilitare e orientare le

scelte d` acquisto del consumatore“.

Relativamente poi al ritenuto “bilanciamento“ al potenziale

carattere fuorviante della dicitura, che per i produttori di

tabacco dovrebbe riconoscersi alle avvertenze sanitarie

obbligatoriamente presenti su tutte le confezioni di sigarette

(per esempio la dicitura “il fumo uccide“), “l` esistenza di

una fascia di consumatori – scrivono i giudici – che ritiene le

sigarette lights meno nocive di quelle normali, rappresenta un

indizio concreto del fatto che la valenza informativa degli

`health warnings` può essere vanificata da quella, positiva,

del `descriptor` in esame“.

Tutte ragioni, queste, che insieme ad altre hanno indotto i

giudici amministrativi a respingere i ricorsi delle società

produttrici di tabacco, e ritenere legittimo il provvedimento

dell` Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a

fianco della quale in giudizio si è costituito il

Codacons.(ANSA).

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