Garante privacy, gestori telefonici e call center
Nella newsletter n. 297 del 30 ottobre 2007 (www.garanteprivacy.it) il Garante per la protezione dei dati personali ha annunciato di aver applicato ai gestori telefonici 60 sanzioni, per oltre 260 mila euro, per tutelare i diritti degli utenti telefonici dall’attivazione di servizi non richiesti e dalle telefonate indesiderate.
Si legge nel comunicato che le sanzioni sono state comminate per illecito trattamento di dati personali e "riguardano prevalentemente attivazione di servizi non richiesti (cambi di operatore, linee Internet veloci, servizi aggiuntivi) e, in misura minore, telefonate pubblicitarie indesiderate".
Prosegue così l’azione del Garante in seguito alle segnalazioni dei consumatori che hanno lamentato i costi ed i disagi subiti in seguito ad un uso scorretto dei loro dati personali da parte dei call center dei principali gestori (Telecom, Tele2, Fastweb, Wind, Eutelia, Tiscali).
L’Autorità ha accertato, infatti, che nella maggior parte dei casi è stato sufficiente rispondere al telefono, senza con ciò dare alcun assenso a quanto veniva proposto, per scoprire di aver attivato servizi mai richiesti, con conseguenti fatturazioni di costi in bolletta, distacco della linea telefonica, attese per il passaggio ad un altro operatore.
I casi più clamorosi hanno fatto emergere che a volte gli utenti hanno scoperto di "aver aderito" a qualche nuovo servizio solamente al ricevimento della bolletta telefonica.
Ricordiamo che nel Comunicato stampa del 15 giugno 2007 l’Autorità aveva annunciato di aver adottato cinque provvedimenti nei confronti di Fastweb S.p.A. [doc. web n. 1412626], Tele2 talia s.r.l. – Transcom Worldwide S.p.A. [doc. web n. 1412610], Telecom Italia S.p.A. [doc. web n. 1412598], Tiscali Italia S.p.A. – Winex s.r.l. [doc. web n. 1412557], Wind Telecomunicazioni S.p.A. [doc. web n. 1412586], prescrivendo per i gestori ed i call center le seguenti misure:
- interrompere l’uso indebito di numeri telefonici raccolti ed utilizzati a scopi commerciali senza il previsto consenso da parte degli interessati;
- regolarizzare le banche dati informando gli utenti e ottenendo da essi lo specifico consenso all’utilizzo dei dati per scopi pubblicitari;
- informare con la massima trasparenza gli utenti anche al momento del contatto sulla provenienza dei dati e sul loro uso;
- registrare la volontà degli utenti di non essere più disturbati;
- interrompere l’utilizzo illecito di dati per attivare servizi non richiesti (segreterie, linee internet veloci);
- effettuare controlli sui responsabili dei trattamenti svolti presso i diversi call center.
Ribadisce ed evidenzia il Garante che i call center hanno l’obbligo di informare con la massima trasparenza gli utenti sulla provenienza dei dati e sul loro uso e, se richiesto, di registrare la volontà dell’abbonato di non essere più disturbato.
Per omessa o inidonea informativa il Codice privacy prevede una sanzione che va da 3000 a 18.000 euro, che può essere aumentata sino al triplo a seconda delle condizioni economiche della società.
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