Sovraindebitamento, Codacons assiste i cittadini e le imprese
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fonte:
- Il Quotidiano del Sud
SOVRAINDEBITAMENTO e gestione della crisi d’impresa, doveroso da parte nostra informare i cittadini della possibilità di accedere, attraverso l’Associazione dei Consumatori, alla procedura prevista dalla legge n. 3 del 2012 c.d. “legge salva suicidi”. Trattasi di una particolare procedura che, specie in questo momento storico caratterizzato da una profonda crisi economica come conseguenza del lungo periodo di emergenza sanitaria, consente di ridurre i debiti con un abbattimento sostanziale attraverso la composizione della crisi da sovraindebitamento. Gli italiani, da sempre riconosciuti nel mondo come popolo di risparmiatori, oggi sono diventati di fatto un popolo di consumatori sempre più indebitati e in molti casi, che hanno perso la definitiva capacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Una vita a rate per i privati nel nome di un’economia domestica che le famiglie del nostro Paese hanno adottato per sostenere anche le spese fisse come le bollette di luce, gas ed altre utenze, per le vacanze, per l’acquisto della casa o dell’auto e per estinguere o rinforzare precedenti finanziamenti, cumulando un indebitamento residuo pro-capite di circa 35mila euro. Complice la facilità dell’accesso al credito per i privati (basta avere una busta paga e un minimo d’anzianità lavorativa) con l’offerta di centinaia di finanziarie che propongono allettanti soluzioni economiche rateizzabili per poter far fronte alle spese laddove il proprio reddito non arriva, la situazione può sfuggire facilmente di mano creando stati debitori, a volte irreversibili, che inesorabilmente possono condurre ad un sovraindebitamento. Le maggiori vittime di questo fenomeno, manco a dirsi, sono le fasce più deboli della società: lavoratori, pensionati, artigiani, piccole realtà economiche. Negli ultimi anni si sono aggiunte anche realtà appartenenti al mondo dell’agricoltura che, complice la crisi, faticano ad onorare i propri debiti. La legge sovraindebitamento, approvata a fine 2012, è una novità rivoluzionaria per tutti i cittadini che, secondo la legislazione italiana, non rientrano nella categoria dei soggetti “fallibili” ossia che non possono fare ricorso alla legge fallimentare, applicabile solo a società commerciali (spa, srl) e sancisce il diritto del debitore di liberarsi dai propri debiti, divenuti ormai insostenibili, creando un piano di ristrutturazione del debito che gli consenta un rientro ridimensionato e rateizzato secondo le sue effettive risorse economiche. Giova evidenziare che la Legge n. 3/2012 si pone altresì come utile strumento volto a superare la crisi del terzo settore. Sempreché l’ente non sia fallibile o soggetto alla liquidazione coatta amministrativa, per la vasta platea di imprese del terzo settore come le cooperative sociali, associazioni culturali, soggetti del volontariato e associazioni sportive, la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento consente la ristrutturazione del debito mediante la proposizione di un accordo (art. 10 L. 3/2012), che se omologato dal tribunale diventerà vincolante per i creditori, oppure mediante l’accesso a una procedura di liquidazione del patrimonio (art. 14 ter L. 3/2012). Nel primo caso il debitore dovrà sottoporre alla votazione dei creditori un piano di pagamento dei propri debiti, il quale potrà essere approvato se ottiene il parere favorevole del 60% dei creditori. Nel caso della liquidazione il richiedente dovrà mettere a disposizione della procedura il proprio patrimonio, anche se di valore notevolmente inferiore all’ammontare dei propri debiti. Entrambe le procedure porteranno alla cancellazione dei debiti residui e consentiranno di ritornare ad operare senza debiti pregressi. Una volta iscritto al Codacons il cittadino riceverà una consulenza personalizzata.I soggetti che possono agire con il Codacons, secondo la Legge 3/2012 dovranno far parte di una di queste categorie:A) consumatori, ossia i soggetti, persone fisiche,che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività di carattere imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; B) imprenditori agricoli;C) associazioni professionali, le società fra professionisti o i singoli professionisti intellettuali; D) artisti e gli altri lavoratori autonomi che esercitano attività libere;E) start up innovative; F) enti non commerciali (ad esempio, associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni, comitati, organizzazioni di volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, etc.); G) imprenditori che esercitano un’attività commerciale, sia in forma individuale sia in forma societaria,i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: -aver avuto, negli ultimi 3 esercizi o dall’inizio della attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo non superiore a 300.000 euro; -aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro; -avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro.
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