L’ordinanza di Emiliano supera il vaglio del Tar «Chi vuole torna in classe»
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fonte:
- Quotidiano di Puglia
La nuova ordinanza (58 del 23 febbario) del governatore Michele Emiliano supera il vaglio dei giudici amministrativi, grazie al cronoprogramma delle vaccinazioni al personale scolastico e a una puntuale spiegazione della situazione di rischio epidemiologico connessa alla frequentazione al 100% delle scuole. Questi gli elementi che hanno convinto il Tar Puglia, che a distanza di quattro giorni dalla sospensiva dell’ordinanza 56, ha respinto i due ricorsi (il primo presentato da un gruppo di genitori del capoluogo pugliese e il secondo dal Codacons di Lecce) che l’avevano impugnata. Il provvedimento in questione, che corregge il dispositivo precedente a sua volta bocciato dai giudici amministrativi, dispone fino al 14 marzo, per tutti gli istituti di ogni ordine e grado, la didattica digitale integrata (Ddi) al 100%, riservando la presenza agli studenti con bisogni educativi speciali, ai diversamente abili e per i laboratori. «Con l’ordinanza 58 il presidente della Regione ha meglio specificato i presupposti motivazionali del proprio atto – spiega il giudice monocratico Orazio Ciliberti – ha ribadito che l’ordinanza ha lo scopo di permettere la vaccinazione con il vaccino AstraZeneca e ha indicato il cronoprogramma delle operazioni di vaccinazione; ha in parte rimosso il tetto massimo del 50% che in precedenza vietava alle istituzioni scolastiche di ammettere alla didattica in presenza una percentuale di alunni e di studenti superiore al 50% dell’intera popolazione scolastica». Non solo questo. Secondo la Terza sezione del Tar di Bari, la nuova ordinanza Emiliano «ha omunque ripristinato al 100% l’accesso a domanda alla didattica in presenza nelle scuole dell’infanzia ed elementari (che sono quelle dove si registra la maggiore difficoltà verso la didattica digitale a distanza); viceversa la soglia del 50% per le scuole secondarie si discosta da quella nazionale del 75% ma sembra comunque adeguata a soddisfare la prevedibile richiesta delle famiglie dei minori adolescenti». Tiene dunque, la nuova organizzazione voluta dal governatore della Puglia, che ha lasciato alle famiglia le possibilità di tenere i figli a casa e far seguire loro le lezioni a distanza, dando contestualmente la possibilità di frequenza ad alunni disabili, senza connessione o che “per ragioni non diversamente affrontabili” non possano seguire la didattica a distanza. La frequenza è consentita fino al 50% negli istituti superiori e senza limiti negli altri e nella quasi totalità le scuole hanno riammesso in presenza chiunque ne facesse richiesta. Per i giudici, inoltre l’ordinanza del presidente, «recepisce in discreta misura» le indicazioni del precedente decreto dello stesso Tar, «rendendo dunque in parte operativa la tutela che quel decreto ha inteso accordare». conclude: «Premesso che è reale l’esigenza di prevenire il contagio pandemico nelle scuole, la questione centrale delle scelte regionali sulla scuola può essere così semplificata: ai bambini e ai minori bisognosi di sostegno non si può chiedere di restare soli a casa a praticare la didattica digitale a distanza. Viceversa tale sacrificio, sia pure in certa misura, può essere chiesto agli adolescenti; senonché la scelta, in ultima istanza, deve essere consentita alle famiglie dei minori e da ciò consegue che i dirigenti scolastici devono oltremodo argomentare e motivare l’eventuale diniego della didattica in presenza a chi ne faccia richiesta, consapevoli che un diniego immotivato potrebbe dar luogo a ulteriori contenziosi e, persino, a danni risarcibili». Ora per la trattazione collegiale in camera di consiglio si dovrà aspettare il 17 marzo. «Non abbiamo vinto, ma quasi: lo scopo dei ricorsi era consentire, a chi voleva, di continuare la didattica in presenza. Chi non la voleva era già libero di optare per la ddi. Il tutto nel rispetto delle percentuali fissate a livello nazionale, ovvero 100% per le scuole primaria e 50% per la secondaria. Oggi il Tar ha posto un paletto fondamentale: non sta ai dirigenti, né al presidente della Regione, sindacare sui motivi di questa scelta, pena la responsabilità per i danni conseguenti» commenta l’avvocato del Codacons di Lecce, Luisa Carpentieri, dopo il rigetto del Tar. «Lasciamo al presidente Emiliano la gioia di aver salvato la sua ennesima ordinanza, noi possiamo essere contenti così, era l’obiettivo che in fondo volevamo raggiungere. Vigileremo a che le scuole ottemperino a tale ordine del Tar, e perciò chiediamo di segnalarci i casi di diniego non adeguatamente motivato. Una diffida in tal senso – conclude – è stata già inviata all’Ufficio scolastico regionale e al Ministero dell’Istruzione nei giorni scorsi da parte del Codacons di Lecce e del Codacons nazionale».
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