29 Gennaio 2020

Telefoni, illegittime le bollette di 28 giorni Rimborsi per tutti: ecco come chiederli

con lo stratagemma le compagnie si erano create una tredicesima mensilità: ora devono restituire tra 15 e 60 euro
Matteo Scardigli Le bollette telefoniche a 28 giorni sono illegittime: la fatturazione deve essere mensile. Lo ha stabilito lo scorso anno il Consiglio di Stato, che a maggio ha rigettato la richiesta di sospensiva dei rimborsi presentata dalle compagnie telefoniche Fastweb, Vodafone e Wind-3, e che due mesi più tardi ha respinto i relativi ricorsi presentati contro le decisioni del Tar (Tribunale amministrativo regionale). Palazzo Spada, sede dell’ organo costituzionale, ha così confermato alle società telefoniche le multe erogate da Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) a tutti i gestori e l’ obbligo per essi di corrispondere ai consumatori un indennizzo per quanto pagato in più. UN PO’ DI STORIA. La vicenda era iniziata nel 2017, quando i gestori avevano sostituito le vecchie bollette mensili con le nuove fatturazioni a quattro settimane. I consumatori si erano trovati così a dover pagare una “tredicesima” cartella da pagare ogni anno; ma ben presto Garante e Legislatore si erano espressi in loro favore. Nella primavera del 2018 le compagnie erano allora ritornate sì alle bollette mensili, aumentando però le tariffe dell’ 8,6 percento. L’ Agcom aveva contestato anche questo provvedimento e aveva stabilito che i rimborsi dovessero essere erogati entro la fine di quell’ anno, decisione sulla cui base le compagnie telefoniche avevano presentato i ricorsi di cui sopra. SOLO FISSI E MISTI. I rimborsi riguardano solo i contratti di telefonia fissa (anche quelli che hanno agganciata un’ utenza mobile o usati solo per internet) che hanno subito il passaggio alla fatturazione a 28 giorni tra giugno 2017 e aprile 2018. Non riguardano invece i contratti di sola telefonia mobile, né altri tipi di utenza come luce e gas o pay tv, per le quali ai consumatori viene pure applicata la stessa fatturazione. Il motivo, scrive Agcom, è che “nella telefonia fissa è molto frequente il pagamento tramite Rid bancario (Rapporto interbancario diretto, ndc), perciò qualora si passasse a fatturazioni inferiori al mese, avverrebbe un sfalsamento tra le tempistiche del Rid (a fine mese, dopo incasso stipendio) e quelle della bolletta (ogni volta in un giorno diverso del mese), esponendo l’ utente al rischio di scoperto bancario”. Restano fuori dai rimborsi anche i consumatori che, tra giugno 2017 e aprile 2018, avevano cambiato operatore: il Garante infatti non ha ancora specificato le modalità che li riguardano (pur confermando che hanno diritto all’ indennizzo).COME AVERE I RIMBORSI Agcom ha previsto lo storno in fattura fino al completo conguaglio, ma poiché l’ attuale consiliatura ha concluso il suo settennato di vita nel 2019, in attesa dell’ insediamento del prossimo consiglio le compagnie telefoniche stanno proponendo anche “offerte compensative”, e procedure diverse da gestore a gestore (in base alle rispettive carte dei servizi) che passano quasi sempre dall’ area clienti. Le cifre da rimborsare oscillano in media fra i 15 e i 60 euro per ciascun utente (a seconda delle stime delle associazioni dei consumatori, che parlano di circa un miliardo di euro da restituire), e non c’ è alcun obbligo ad accettare le alternative: chi non risponde all’ offerta del gestore ha diritto a vedersi accreditare in automatico il rimborso in euro nelle bollette successive alla richiesta di indennizzo.I CONSUMATORI. Le maggiori associazioni dei consumatori (Altroconsumo, Codacons, Unione nazionale consumatori, Federconsumatori…) si sono occupate a vario titolo della vicenda, offrendo anche assistenza a costo zero ai cittadini. Fra le più attive c’ è Adiconsum (Associazione difesa consumatori e ambiente), promossa dalla Cisl, che da fine ottobre scorso – nella sola Toscana – ha ricevuto oltre 500 richieste di rimborso da inoltrare agli operatori: «Al momento i dati dei report di risposta delle compagnie telefoniche parlano di un 70 percento di richieste accolte. Il restante 30 percento riguarda errori nella compilazione dei reclami o non diritto al rimborso», spiega l’ associazione, che all’ indirizzo www.adiconsum.it/reclama ospita i collegamenti alle pagine inserite dalle società telefoniche sui propri portali (ma non sempre facilmente raggiungibili) e un modulo proprietario da compilare solo per i consumatori privati o Partite Iva con intestazione di contratto alla persona. —

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