Il negozio chiude e arriva pure la penale
il gestore telefonico ha
presentato comunque il conto all’ ex commerciante per l’ anticipata
risoluzione del contratto. sul caso interviene il codacons
Possibile che i gestori telefonici non si rendano conto che un negozio che chiude è come la morte di una persona e quindi non dovrebbe essere soggetta a penali per l’ interruzione del contratto?”. Se lo chiede Licia Mariani, ex commerciante di Cesena che si è trovata costretta a chiudere la propria attività di cartoleria nel giro di un mese. “Il mio problema – lamenta – si è presentato quando ho dovuto chiudere il contratto Vodafone. Ho mandato a mezzo A/R regolare disdetta con allegata la “Visura camerale di cessata attività”. Arrivata la fattura di chiusura mi ritrovo a dover pagare la penale per “chiusura anticipata del contratto”! E’ mai possibile che nessuno si sia mai posto il problema del fatto della chiusura anticipata e dover pagare delle penali? Io ho chiuso l’ attività, cosa dovevo fare, tenere attiva la linea telefonica fino alla scadenza della promozione? Io ho dato disdetta del contratto “per una giusta causa”! Non sono passata ad un altro operatore, Perchè nessuno si è mai posto il problema?”. Per il Codacons l’ ex commerciante cesenate deve pagare solo i costi amministrativi, altrimenti no. “Sul punto si è espressa anche L’ Agcom – spiegano i responsabili – che ha affermato come: “gli unici importi ammessi in caso di recesso fossero quelli giustificati dai costi degli operatori”. Il decreto si applica tutte le volte in cui un cliente di una compagnia telefonica decide di passare ad un altro operatore, essendo presente il mercato libero nel settore, nessun costo potrebbe essere addebitato al cliente stesso. Tale normativa viene spesse volte aggirata dalle compagnie telefoniche che addebitano in bolletta i costi relativi alla “disattivazione del contratto”, i quali possono variare da 40 a 80-100 euro. Tale procedura è pertanto illegittima, tolti i cosiddetti costi amministrativi, i quali non possono però essere manifestamente eccessivi. I costi addebitabili sono pertanto quelli che l’ operatore giustifica per la cessazione del contratto medesimo”.
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