PROMOZIONI,PENALI PER CHI CAMBIA
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fonte:
- Giornale di Sicilia
Giuseppe Leone …Nessuna penale se si “tradisce” il proprio operatore per passare a un nuovo gestore. O quasi. Una volta approvato il disegno di legge sulla concorrenza venerdì scorso, sono cominciate a rincorrersi voci sulla reintroduzione di penali in caso di contratti recessi con gli operatori. Alcuni giornali hanno parlato anche di penali superiori ai 100 euro, che avrebbero rappresentato di certo un “tradimento” costoso per l’ utente. Sulla vicenda ieri è intervenuto con una nota il ministero dello Sviluppo economico che ha provato a fare chiarezza. «Il disegno di legge sulla concorrenza approvato dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi, non prevede in alcun modo la reintroduzione di penali per chi recede dai contratti di abbonamento a telefoni fissi e mobili, inter net o a pay -tv», si legge nel comunicato. Dunque, se ci si trova abbonati con un operatore telefonico, ad esempio, e si viene a conoscenza di un’ offerta più vantaggiosa da parte di un’ altra compagnia, è possibile sganciarsi senza alcun problema e soprattutto senza alcun costo? Non è sempre così. Se l’ abbonamento prevedeva anche una promozione (si pensi al caso in cui ci si lega a una tariffa per il cellulare e si approfitta anche per pagare a rate uno smartphone), qualche costo d’ uscita c’ è. «La norma inserita nel disegno di legge – si legge ancora nella nota – non cambia, infatti, le disposizioni generali in materia di recesso anticipato dai contratti di telefonia, internet e tv (già regolati dal DL 7/2007), ma disciplina i costi di uscita dalle sole promozioni relativi ai medesimi servizi (come per esempio l’ uso di uno smartphone o le partite di calcio gratuite). In primo luogo fissa un tetto di 24 mesi alla durata delle promozioni stesse. Secondariamente stabilisce che le eventuali penali – già esistenti nelle promozioni – devono rispettare una serie di stringenti requisiti di trasparenza sia verso il cliente, sia verso il regolatore. In particolare, l’ operatore dovrà fornire al consumatore informazione esaustiva in merito all’ esistenza e all’ entità di costi d’ uscita. Dovrà, inoltre, spiegarne analiticamente al Garante delle comunicazioni, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, la giustificazione». La nota del Mise continua con altre precisazioni sui costi di uscita. «La norma impone che i costi d’ uscita siano proporzionali al valore del contratto e alla durata residua della promozione. In sostanza, l’ effetto delle norme introdotte a favore dei consumatori è quello di chiarire un aspetto precedentemente non definito, allo scopo di ridurre e comunque rendere più trasparenti i costi complessivi di uscita dalle promozioni, promuovendo la mobilità del cliente. Ciò che era vietato fino a oggi continuerà a esserlo anche dopo l’ entrata in vigore della nuova legge sulla concorrenza, e anzi le pratiche commerciali già in atto saranno soggette a vincoli più stringenti a tutela del consumatore». Insomma, il ministero allontana ufficialmente lo spettro di un’ introduzione di nuove penali, ma secondo il Codacons «le norme non vanno affatto nella direzione di garantire una piena tutela degli utenti». In particolare, secondo l’ associazione che difende i diritti dei consumatori, se si fosse voluto realmente difendere l’ utente dallo strapotere dei gestori, sarebbe stato eliminato il vincolo della durata delle promozioni, o per lo meno il tetto dei 24 mesi massimi sarebbe stato abbassato, in modo da non vincolare eccessivamente il cliente all’ operatore. «Proprio la presenza di penali eccessive in caso di uscita anticipata dalle promozioni, porta oggi i consumatori a rimanere per due anni con la stessa compagnia, un tempo eccessivamente lungo che rappresenta un evidente squilibrio a sfavore degli utenti». (*GILE*)
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