Telefonia, l’ Antitrust prepara la scure contro i servizi truffa
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fonte:
- Il Mattino
Marco Esposito segue dalla prima pagina H3G (Tre), Telecom Italia-Tim, Vodafone e Wind sono finiti sotto inchiesta dell’ Autorità garante della concorrenza (in sigla Agcm) lo scorso luglio e l’ indagine è prossima alla chiusura. Se non sarà definita oggi, cosa possibile data la complessità della materia, il provvedimento arriverà nel giro di una-due settimane. L’ intervento dell’ Antitrust, per quanto imminente, non sembra brillare per tempestività: sono anni infatti che i consumatori beffati denunciano individualmente o tramite le associazioni l’ attivazione di servizi non richiesti, soprattutto con la navigazione su telefonia mobile. Un caso noto da oltre due anni riguarda gli utenti di Tre, che si sono trovati a pagare 9 centesimi per ogni pagina visualizzata dal portale del proprio gestore. In rete gli utenti ingannati vanno in cerca di soluzioni («ad ogni fattura mi vengono addebitati costi aggiuntivi con la voce “contenuto portale 3”, nell’ ultima fattura sono stati di 38 euro» lamenta una signora). Chi chiama l’ assistenza del gestore si sente rispondere che ha attivato dei sevizi a pagamento. Tuttavia l’ Agcom non ha mai preso per le corna il fenomeno mentre l’ Antitrust ha avuto a lungo le mani legate, perché le sezioni unite del Consiglio di stato avevano sottratto all’ Autorità garante della concorrenza le materie per le quali c’ è già un’ autorità specifica, ovvero l’ Agcom per le comunicazioni (quindi compresa la telefonia), l’ Authority per l’ energia per gas ed elettricità, Bankitalia per il credito e l’ Ivass per le assicurazioni. Il problema è che le autorità di settore hanno una spiccata competenza regolatoria ma una insufficiente cultura della tutela del consumatore. È dovuta intervenire l’ Unione europea per bacchettare l’ Italia e imporre la caduta dei paletti che impedivano all’ Antitrust di occuparsi di settori vitali per il consumatore, ridando dallo scorso luglio all’ autorità guidata da Giovanni Pitruzzella il potere di intervenire in tutti i settori sulla pubblicità ingannevole e le pratiche commerciali scorrette. E gli interventi non si sono fatti attendere. Sulla base di segnalazioni arrivate tra il dicembre 2012 e il giugno 2014, l’ Autorità garante della concorrenza e del mercato a luglio ha aperto quattro istrutturie – poi unificate – per mettere sotto esame i cosiddetti servizi premium, cioè a pagamento, offerti direttamente o indirettamente dalle quattro società di telefonia mobile. Le segnalazioni sono arrivate sia dal Codacons, sia da singoli consumatori, sia sono state raccolte d’ ufficio dalla stessa authority. Le presunte pratiche scorrette riguardano, in particolare, la diffusione di informazioni non veritiere nel contratto di telefonia mobile, con informazioni insufficienti o addirittura mancanti sulla abilitazione del cliente alla ricezione di servizi a pagamento mentre sta navigando in rete. È vero che tutte le società di telefonia hanno attivato un servizio di blocco selettivo di alcuni servizi a pagamento (il cosiddetto «barring sms») però è il cliente che deve informarsi ed effettuare una richiesta esplicita di adesione alla procedura di blocco, il che non appare in linea con il Codice del consumo. Peraltro il servizio di «barring» finisce col bloccare anche servizi che invece il cliente ritiene utili, come il messaggino sms che arriva ogni volta che si utilizza la carta di credito, grazie al quale è possibile un allarme sollecito in caso di utilizzazioni fraudolente. Inoltre le società di telefonia hanno realizzato «un sistema automatico di trasferimento del numero di telefono dell’ utente dal gestore ai Content service provider, che ereditano i contenuti digitali a pagamento e il successivo automatico addebito del servizio sul credito telefonico dell’ utente, senza che quest’ ultimo abbia mai inserito il proprio numero telefonico o si sia, in altro modo consapevole, reso riconoscibile». E non è finita. Per Telecom Italia (che nel mobile opera com’ è noto con il marchio commerciale Tim) e per H3G (cioè Tre) l’ Antitrust ha indagato anche su modalità di presentazione dei messaggi promozionali (sotto forma di link, pop up, banner) che promuovono servizi a pagamento senza chiarire adeguatamente le caratteristiche commerciali e senza informare il consumatore sui suoi diritti, a partire dalla possibilità di recesso. Il consenso, sospetta l’ Antitrust, talvolta è raccolto in modo meramente accidentale, per esempio con lo «sfioramento manuale dello schermo da parte dell’ utente» oppure con un «clic sul pulsante che identifica il comando di chiusura del relativo banner». Trucchi, insomma, se non vere e proprie truffe tese a moltiplicare le occasioni di spesa da parte del cliente, il quale non di rado, nel caso della telefonia mobile, è un minorenne. Cosa rischiano gli operatori? L’ Antitrust in passato ha erogato multe salatissime, che hanno colpito assicurazioni, petrolieri e gli stessi operatori della telefonia mobile. Ma in quei casi il tema era la riduzione della concorrenza, violazione per la quale la sanzione è proporzionata al fatturato. Nel caso delle pratiche commerciali scorrette, invece, la multa massima è di 5 milioni di euro, ovvero una somma che per colossi come i gestori della telefonia mobile rischia di avere l’ effetto deterrente del calcio di una mosca. Il fatturato della telefonia mobile, secondo l’ ultima relazione dell’ Agcom, è di 17,2 miliardi – 17.200 milioni – per cui quattro multe da 5 milioni ciascuna porterebbero a una sanzione contenuta nello 0,12% del giro d’ affari. L’ autority di Pitruzzella, perciò, molto probabilmente punta a chiudere l’ istruttoria con la formula degli «impegni cogenti», vale a dire con l’ assicurazione formale da parte degli operatori alla messa a bando dei comportamenti ingannevoli nei confronti del consumatore, magari accompagnata da una campagna di informazione in favore della clientela. In modo simile si sono concluse di recente istruttorie nei confronti di Groupon e per sette compagnie assicurative nel settore del plurimandato. E c’ è un’ altra novità. L’ Italia lo scorso luglio ha finalmente recepito la direttiva Ue chiamata «Consumer Rights» e cioè diritti dei consumatori, con la quale si riconoscono e rafforzano le tutele per i consumatori soprattutto nella contrattazione a distanza. In particolare scatteranno nuove regole che disciplineranno i contratti conclusi a distanza, ad esempio al telefono, e fuori dai locali commerciali: il venditore sarà sempre obbligato a far confermare al consumatore l’ offerta. «Nell’ era delle transazioni via internet – segnala l’ Antitrust – è, infatti, necessario che il rafforzamento delle regole a tutela del consumatore venga reso più efficace da una cooperazione flessibile, moderna, ma al tempo stesso più intensa, in grado di far fronte alle sfide derivanti dal diffondersi di pratiche commerciali transfrontaliere. Il consumatore deve avere fiducia nell’ e-commerce ed essere messo al riparo dalle insidie che si nascondono in questa forma di contrattazione». La direttiva Consumer Rights coglie molti aspetti della vita quotidiana di milioni di persone. In particolare viene sostituita la parte del Codice, dall’ articolo 45 all’ articolo 67, che riguarda i contratti negoziati sia dentro che fuori dai locali commerciali, i contratti a distanza, il nuovo regime sanzionatorio e la disciplina rimborsi “accelerati” del diritto di recesso. La direttiva introduce nuovi obblighi informativi precontrattuali: il consumatore deve ricevere informazioni che riguardano il venditore (compreso un recapito telefonico per un contatto rapido), il bene acquistato, le modalità di pagamento, il diritto di recesso e la garanzia legale. Nel caso in cui il consumatore non sia stato preventivamente informato sul diritto al ripensamento, il recesso viene esteso a ben dodici mesi. Queste, in sintesi, le principali novità: – si avranno a disposizione più giorni per il recesso dal contratto e tempi più stretti per avere indietro le somme versate; – ci saranno più giorni a disposizione per il ripensamento di fronte a un acquisto incauto o insoddisfacente e tempi più stretti per ottenere indietro la somma pagata; – il venditore sarà ritenuto responsabile del danneggiamento o della perdita del bene fino a quando non lo avrà consegnato materialmente nelle mani dell’ acquirente; – infine scatteranno, come si è detto, nuove regole che disciplineranno i contratti conclusi a distanza, ad esempio al telefono, e fuori dai locali commerciali: il venditore sarà sempre obbligato a far confermare al consumatore l’ offerta. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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