Finalmente il check up al mutuo e al conto corrente – CONFERENZA STAMPA 8.11.2013
SINTESI DELLA CONFERENZA STAMPA TENUTA IL GIORNO 08.11.2013
Motivo della conferenza stampa – dice il prof.
Marchetti, Presidente Codacons Campania – è informare la gente dell’apertura di questo nuovo sportello che avrà la sua
ubicazione presso la sede regionale del Codacons Campania e che sarà seguito
direttamente dall’Avv. Matteo Marchetti, Vice Segretario Nazionale del Codacons
Nazionale e dal Dottore commercialista
Francesco Di Giacomo.
Il nuovo sportello avrà la finalità di aiutare tutti i
correntisti a verificare se le somme addebitate dalle banche negli anni passati
siano state legittime o meno, unitamente a ciò si verificheranno i contratti di
mutuo in essere e si offriranno
consulenze su mutui ancora da stipulare.
Le problematiche che verrano analizzate
1) La commissione di massimo
scoperto è un costo illegittimo che i privati e le
imprese hanno trovato spesso nel corso degli anni all’interno dei contratti di
conto corrente bancario con o senza apertura di credito, a seconda del caso in
cui la banca avesse messo o meno a disposizione del cliente un fido o
affidamento da utilizzare, a tempo determinato o indeterminato, anche oltre le
somme depositate sul conto: la
commissione di massimo scoperto era dunque un onere che veniva addebitato al
cliente come corrispettivo per la semplice messa a disposizione di una somma, a
prescindere dall’effettivo utilizzo da parte del cliente e remunerazione per il
rischio di concedere al cliente l’utilizzo di una determinata somma, a volte
oltre il limite del fido.
2) Analisi
sul tasso Soglia trova applicazione anche in tutti quei contratti
bancari in cui è prevista l’applicazione di un tasso di interesse, quali i
contratti di conto corrente, i conti anticipi, le aperture di credito, ivi
inclusi i contratti di mutuo, i finanziamenti, i contratti di locazione
finanziaria, il credito revolving, ecc.
Una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 350/2013) ha ribadito che, in un contratto di mutuo ai fini dell’applicazione
dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c. comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite
stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque
convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori, censurando la modalità di calcolo del
tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia, senza tenere conto della
maggiorazione dei punti pattuiti a titolo di mora.
Pertanto, anche in presenza di un
contratto di mutuo in regolare ammortamento o, a maggior ragione, in caso di
rate insolute, gli interessi pattuiti con la Banca devono
ritenersi illegittimi, ove superino il Tasso Soglia, comportando l’usurarietà
dell’intero rapporto, con conseguente obbligo della banca mutuante alla restituzione
di quanto illegittimamente percepito.
Un ulteriore aspetto, non meno importante, è
determinato dal fatto che la contestazione dei tassi applicati può essere attivata anche nel
caso di contratti di mutuo già esauriti ed estinti, sia in sede civile che in
sede penale.
3) Nel momento in cui,
poi, ci siano delle procedure esecutive a carico dei consumatori o delle
imprese, lì dove ci sia stato da parte della banca l’addebito di somme
illegittime, si può procedere ad un’azione di rimborso che sospenda le
procedure messe in atto dalle stesse banche.
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