10 Aprile 2012

Classi pollaio illegittime – Sentenza TAR Molise sent. 144 del 10.4.2012

Classi pollaio illegittime – Il TAR Molise, con le sentenze 144/2012 e 145/2012, ha sancito con chiarezza che la sicurezza degli alunni e del personale della scuola viene prima delle altre esigenze.

La formazione delle classi da parte del Dirigente Scolastico/datore di lavoro, a prescindere dall’esistenza o meno di qualsiasi altra esigenze (compresa quella economica), deve avvenire nel rispetto sia degli indici di edilizia scolastica (1,80 mq netti alunno/persona), sia delle norme in materia di prevenzione incendi nelle scuole (max 26 alunni/persone per aula) e sia di quelli in materia di prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro.

N. 00144/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00285/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul

ricorso numero di registro generale 285 del 2011, proposto da

Vincenzina Ciocca, Carmine Di Criscio, Giovanni Greco, Massimo Rit

Guerrera, Carmela Maglieri, Incoronata Maglieri, Salvatore Manocchio,

Carmela Moffa, Carmelina Moffa, Luigi Moffa, Anna Sangiovanni, Michele

Serago, Giovanni Testa, Vitale Testa, rappresentati e difesi dagli avv.

Michele Coromano e Marcella Ceniccola, con domicilio eletto presso lo

studio del primo in Campobasso, via Principe di Piemonte, 41;

contro

Ministero

dell’Università dell’Istruzione e della Ricerca in persona del Ministro

pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Liceo

Scientifico di Riccia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura

Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via

Garibaldi, 124;

per l’annullamento

del

provvedimento del 24.6.11 con cui l’Ufficio Scolastico regionale per il

Molise ha proceduto ad accorpare la ex classe 1 B del Liceo scientifico

di Riccia alla sezione A, eliminando di fatto, per l’anno scolastico

2011-2012, la sez. B per la classe II e prevedendo, di conseguenza,

esclusivamente un’unica classe seconda di 29 alunni, di ogni atto

presupposto, connesso e/o conseguenziale, nonchè in via subordinata per

la disapplicazione del DPR 20 marzo 2009 n. 81, nella parte in cui si

pone in contrasto con la normativa legislativa in materia di edilizia

scolastica ed eventualmente con legge 626/94, delle circolari MIUR nn.

21 del 14.3.11 e 63 del 13.7.11, nella parte in cui, nel dare attuazione

al DPR n. 81/09, si pongono in contrasto con la medesima normativa in

materia di edilizia scolastica;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti

gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università,

dell’Istruzione e della Ricerca nonché dell’Ufficio Scolastico Regionale

per il Molise;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore

nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 il dott. Luca

Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I

ricorrenti sono genitori di alunni che nel corso dell’anno scolastico

2010/2011 hanno frequentato la classe I sezione A del Liceo Scientifico

di Riccia composta di 14 alunni e la classe I sezione B del medesimo

istituto composta di 15 alunni.

L’Ufficio

Scolastico regionale con provvedimento del 24 giugno 2011 ha provveduto

ad accorpare gli alunni della sezione B alla sezione A creando per il

nuovo anno scolastico un’unica classe II di 29 alunni.

Il

Dirigente scolastico del Liceo Scientifico di Riccia con nota 8 luglio

2011 ha rappresentato all’Ufficio Scolastico regionale che l’assetto

organizzativo derivante dal disposto accorpamento è stato ritenuto dal

responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’istituto

scolastico non conforme ai parametri di legge e, segnatamente, al D.M.

18.12.1975, con grave pregiudizio per l’igiene e la sicurezza delle

persone destinate ad utilizzare l’aula, anche con riferimento alle

procedure di evacuazione in caso di pericolo, indicando in 23 il numero

massimo di alunni compatibile con le dimensioni delle aule e le

caratteristiche dell’edificio scolastico; ciò del resto in conformità

con quanto già rappresentato con nota del 19.5.2011 in sede di proposta

relativa al dimensionamento delle classi per l’anno scolastico

2011/2012.

Avverso il provvedimento dell’Ufficio

Scolastico regionale sono insorti i genitori degli alunni indicati in

epigrafe per chiederne l’annullamento lamentandone la illegittimità per i

seguenti motivi:

1. Violazione e falsa

applicazione del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, della legge 11 gennaio

1996, n. 23, del D.M. 18 dicembre 1975, del d. lgs. 19 settembre 1994,

n. 626 e successive modificazioni, del D.M. 26 agosto 1992, del D.P.C.M.

7 giugno 1995, dell’art. 3 della legge 241 del 1990. Eccesso di potere

per erroneità dei presupposti e per carenza di adeguata motivazione.

Lamentano

che le misure di accorpamento organizzativo previste dal D.P.R. n.

81/2009 non potrebbero derogare alle norme speciali sull’edilizia

scolastica di cui al D.M: 18.12.1975 che, nella disciplina dei requisiti

igienico sanitari, alla tabella 9 specifica il rapporto tra numero

degli alunni e dimensioni dell’aula, indicandolo in una superficie

minima netta di 1,9 mq per alunno; poiché nel caso del Liceo Scientifico

di Riccia l’aula più grande ha dimensioni di mq 45,40, la capienza

massima di alunni sarebbe pari a 23, come indicato dal responsabile del

servizio di prevenzione e protezione, donde l’illegittimità del

provvedimento impugnato che ne ha previsti ben 29. In ogni caso le norme

sulla riorganizzazione della rete scolastica di cui al D.P.R. n.

81/2009 non potrebbero derogare quelle contenute nel D.M. 18.12.1975

anche perchè successivamente legificate dalla legge 11 gennaio 1996, n.

23 art. 5 con conseguente necessità di disapplicarle in parte qua.

Il

provvedimento impugnato si porrebbe inoltre in contrasto con la

normativa a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.

lgs. 626/1994 e successive modifiche come segnalato dal responsabile del

servizio di prevenzione e protezione con apposita relazione trasmessa

dal dirigente scolastico all’Ufficio scolastico regionale.

Risulterebbe

violato altresì il D.M. 26 agosto 1992 recante norme di prevenzione

incendi per l’edilizia scolastica che all’art. 5 indica in 26 persone il

massimo affollamento ipotizzabile; analoga violazione si configurerebbe

con riferimento al D.P.C:M. 7 giugno 1995 recante la carta dei servizi

scolastici che prescrive il rispetto di standard di tutela adeguati

anche per quanto concerne le condizioni igieniche e di sicurezza dei

locali da adibire ad attività didattica.

Infine il

provvedimento impugnato sarebbe anche immotivato in relazione alle

risultanze istruttorie tenuto conto che sia la relazione del dirigente

scolastico sia quella del responsabile del servizio di prevenzione e

protezione rappresentavano motivatamente la necessità di conservare il

precedente assetto organizzativo articolato su due distinte classi per

le seconde al fine di assicurare la salubrità delle aule nonché per la

corretta evacuazione dall’edificio in situazioni di pericolo.

Si

è costituito in giudizio il Ministero dell’Università, dell’Istruzione e

della ricerca per contestare la fondatezza dei motivi ex adverso

articolati concludendo per la reiezione del ricorso nel merito.

Alla

camera di consiglio del 5 ottobre 2011 è stata accolta la domanda

cautelare con ordinanza 186/2011 confermata dalla VI sezione del

Consiglio di Stato con ordinanza n. 316 del 24 gennaio 2012.

Alla pubblica udienza del 26.1.2012 la causa è stata infine trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

È

pacifico tra le parti che in conseguenza del disposto accorpamento

delle classi I A e I B del Liceo Scientifico di Riccia per l’anno

scolastico 2011/2012 non risulta rispettato il parametro della

superficie netta minima che il D.M. 18 dicembre 1975 indica per la

scuola secondaria di secondo grado in 1,96 mq per studente, con un

numero massimo di studenti pari a 25 per aula, secondo quanto

rappresentato dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione

con relazione istruttoria del 6.7.2011 inviata dal dirigente scolastico

all’Ufficio scolastico regionale dopo che analoghe motivazioni erano

state poste a fondamento della proposta di mantenimento delle due classi

formulata in sede istruttoria con nota del 19.5.2011 inviata in data

anteriore al disposto accorpamento.

Nessuna

deduzione è stata sul punto articolata in fatto dalla difesa erariale

sicchè, in applicazione del generale principio di non contestazione ex

art. 64, comma 2 del c.p.a., devono ritenersi, allo stato, sussistenti

le carenze segnalate dal dirigente scolastico con nota del 19 maggio

2011 e del 8 luglio 2011 nonché dal responsabile della sicurezza con

nota del 6 luglio 2011.

La difesa erariale

eccepisce in via preliminare la sopravvenuta abrogazione implicita per

incompatibilità del D.M. 18.12.1975 ad opera del successivo D.P.R.

81/2009 nella parte in cui innova la disciplina dei criteri numerici di

composizione delle classi: in senso contrario deve osservarsi, in

applicazione dei canoni generali che regolano la successione delle norme

nel tempo, che la norma generale successiva non può abrogare quella

speciale anteriore qual è nel caso di specie la tabella 9 allegata al

D.M. 18.12.1975 disciplinante i requisiti minimi di igiene della aule

scolastiche, anche perché la prima dà attuazione al canone del buon

andamento della funzione organizzativa del servizio, la seconda tutela

il diritto fondamentale alla salute sicchè ogni atto organizzativo deve

necessariamente essere adottato nel rispetto della normativa speciale in

materia di igiene e sanità che opera quale requisito di validità

dell’atto.

La difesa erariale rileva ancora, in

diritto, che i parametri del D.M. 18 dicembre 1975 non sarebbero

comunque vincolanti in quanto le disposizioni ivi contenute, ai sensi

dell’art. 5.7 del medesimo decreto, rivestirebbero “carattere

indicativo” non solo per i progetti in corso di esecuzione, o già

approvati o in fase inoltrata di approvazione ma anche per gli

ampliamenti, gli adattamenti ed i completamenti degli edifici già

esistenti e poiché nel caso di specie il Liceo Scientifico di Riccia si

trova momentaneamente allocato presso i locali dell’ex carcere, allo

scopo appositamente adattati nel corso degli anni, dopo che la

precedente sede era stata dichiarata inagibile in conseguenza degli

eventi sismici del 2002, le predette disposizioni dovrebbero ritenersi

prive di carattere prescrittivo e vincolante.

In

senso contrario deve tuttavia osservarsi che nel caso di specie la

vincolatività delle prescrizioni in questione, sebbene non discenda

direttamente dal citato decreto ministeriale, deriva tuttavia dalla

autonoma scelta del responsabile del servizio di prevenzione e

protezione dell’istituto scolastico che ha ritenuto di uniformarvisi

nella valutazione in concreto (cfr. T.A.R. Veneto, III, 16 febbraio

2009, n. 375) dei rischi che il sovraffollamento delle classi comporta

per l’igiene e la salubrità delle aule intese quale luogo di lavoro ai

sensi dell’art. 30 del d. lgs. 81 del 2008 nonché alla luce della

inderogabile necessità di garantire “la gestione delle emergenze e la

corretta evacuazione dall’edificio in situazioni di pericolo” coma

accade in ipotesi di incendio e di eventi sismici (cfr. relazione del

R.S:P.P. del 6.7.2011).

Il parametro di legittimità

violato è dunque rappresentato non dal citato decreto ministeriale del

1975 bensì dal d. lgs. 626 del 1994 poi confluito nel d. lgs. 81 del

2008 – applicabile agli istituti scolastici ai sensi dell’art. 3, comma

2, del medesimo, come successivamente precisato dall’art. 1, comma, 1

D.M. 382/1998 anche con riferimento agli alunni in quanto “utenti” del

servizio – e, come si vedrà nel prosieguo, dal D.M. 26 agosto 1992 sulla

prevenzione incendi.

In particolare l’art. 33 del

d. lgs. 81/2008 impone al responsabile del servizio di prevenzione e

protezione dei rischi professionali di provvedere alla individuazione in

concreto dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e

all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita’ degli

ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, sulla base

della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale.

In

applicazione del citato disposto normativo – come già precisato dagli

artt. 2 e 3 del D.M. 382/1998 con specifico riferimento alle istituzioni

scolastiche – l’individuazione e la valutazione dei rischi e la

predisposizione delle conseguenti misure per la sicurezza e la salubrità

degli ambienti di lavoro deve essere condotta “nel rispetto della

normativa vigente” da individuarsi, nel caso di specie, nelle previsioni

del richiamato D.M. 18.12.1975; ed infatti, sebbene tale decreto sia

stato abrogato dall’art. 12 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, il comma

5 del medesimo articolo ha fatto comunque salvo quanto previsto dal

precedente articolo 5, comma 3, a mente del quale “In sede di prima

applicazione e fino all’approvazione delle norme regionali di cui al

comma 2 [quelle cioè sulla progettazione esecutiva degli interventi in

materia di edilizia scolastica] possono essere assunti quali indici di

riferimento quelli contenuti nel decreto del Ministro dei lavori

pubblici 18 dicembre 1975…”.

Poiché la Regione

Molise non ha legiferato in materia, il responsabile del servizio di

prevenzione e protezione, dovendo per legge individuare le situazioni di

potenziale pericolo per la salubrità e la sicurezza dei luoghi di

lavoro “nel rispetto della normativa vigente”, ha ritenuto, nella

propria autonomia decisionale, di poter assumere a parametro di

riferimento le norme del predetto decreto del 1975 essendo a ciò

espressamente facoltizzato dall’art. 5, comma 3 del d. lgs. 23 del 1996

richiamato; e tanto al fine di porre in essere le conseguenti misure

necessarie al corretto dimensionamento della aule che successivamente

l’Ufficio Scolastico Regionale ha ritenuto immotivatamente di

disattendere.

Una volta accertato, dal soggetto a

ciò deputato per legge, che l’accorpamento era incompatibile con

l’esigenza di assicurare la sicurezza e la salubrità dell’aula destinata

ad accogliere gli alunni delle due sezioni, l’Ufficio scolastico

regionale non poteva ignorare tale circostanza senza incorrere in un

palese eccesso di potere nella adozione delle misure organizzative pur

previste dal D.M. 81/2009; così facendo infatti ha obliterato una

circostanza, palesata dall’istruttoria, di rilevante importanza in

quanto pertinente alla necessità di tutelare valori primari quale la

salubrità dell’ambiente di lavoro e la stessa incolumità degli alunni.

In ogni caso a fronte di una tale risultanza istruttoria l’Ufficio

scolastico regionale doveva, quanto meno, motivare in ordine alle

eventuali ragioni che consentivano di ritenere non ostative le

circostanze rappresentate dal dirigente scolastico, non potendo di certo

opporre l’incompetenza ad adottare le misure idonee a superare le

predette criticità poiché il rispetto delle misure di tutela della

salubrità degli ambienti di lavoro e di sicurezza dei lavoratori e degli

utenti del servizio rappresenta una condizione di legittimità dei

provvedimenti relativi all’organizzazione del sistema scolastico.

Inoltre

la contestata inerzia della Provincia, quale ente proprietario

dell’immobile e responsabile delle misure di adeguamento, non può

risolversi nella sostanziale violazione della normativa sulla sicurezza e

la salubrità degli ambienti scolastici con grave pregiudizio per chi vi

opera (alunni, personale docente e non docente).

Ciò

anche in considerazione del fatto che, stando a quanto disposto in

materia di istituzioni scolastiche dall’art. 5 del D.M. 29 settembre

1998, n. 382, “nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l’eventuale

responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ravvisi grave

ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e

degli allievi adotta, sentito lo stesso responsabile, ogni misura idonea

a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone

contemporaneamente l’ente locale per gli adempimenti di obbligo” sicchè

l’Ufficio scolastico regionale non può adottare provvedimenti

organizzativi che si pongano in contrasto con le specifiche misure di

prevenzione adottate dal dirigente scolastico in forza di espressa

previsione normativa, senza incorrere in una palese violazione di legge.

Peraltro

il provvedimento impugnato risulta illegittimo anche perché assunto in

contrasto con l’art. 5 del D.M. 26 agosto 1991 recante norme di

prevenzione incendi per l’edilizia scolastica (sulla vincolatività di

tale normativa nel dimensionamento delle classi cfr. T.A.R. Veneto, III,

16 febbraio 2009, n. 375); tale disposto normativo, ai fini della

sicurezza antincendi prescrive che il massimo affollamento ipotizzabile

in aula sia di 26 persone mentre nel caso di specie ve ne sono 29 (28

alunni più l’insegnante).

E’ noto che il predetto

limite è stato considerato suscettibile di deroga dal Ministero

dell’Interno Dipartimento dei vigili del fuoco con nota prot. P480/4122

sott.32 del 6.5.2008, come rammentato dalla difesa erariale, ma la

possibilità di deroga è stata subordinata al ricorrere di tre

condizioni: 1) che le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 metri

ed aprirsi nel senso dell’esodo e devono rispondere agli ulteriori

requisiti specificamente indicati al punto 5.6; 2 ) che ci sia una

apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare

dell’attività; 3) che l’incremento numerico sia “modesto”.

Nel

caso di specie nessuna delle tre circostanze è stata comprovata dal

Ministero intimato: non le dimensioni e le caratteristiche delle porte

di uscita dell’aula ed il rispetto degli ulteriori parametri indicati al

punto 5.6. del D.M. 26 agosto 1992; non l’esistenza della prescritta

dichiarazione di responsabilità del dirigente scolastico, in quanto

soggetto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro (che ha

piuttosto rappresentato ragioni ostative al rilascio); non la condizione

del modesto incremento numerico, non potendosi d’altro canto ritenere

tale un incremento di oltre il 10% rispetto al limite massimo di 26.

Occorre

infine precisare che ove la definizione delle classi non corrisponda a

quanto previsto negli atti progettuali depositati presso il locale

Comando dei vigili del fuoco, l’eventuale dichiarazione di

responsabilità del dirigente scolastico, attestante il numero di persone

presenti per ogni singola aula ed il rispetto, sebbene in regime di

deroga, del punto 5 “Misure per l’evacuazione in caso di emergenza”

dell’allegato al D.M. 26.08.1992, dovrà comunque essere sottoposta ad

una verifica formale da parte del comando vigili del fuoco competente

per territorio, quale organo deputato per legge ad accertare se

l’incremento numerico della popolazione scolastica per aula, rispetto al

parametro legale (n. 26), comunicato dal dirigente scolastico, possa

reputarsi effettivamente compatibile, in concreto, con la capacità di

deflusso del sistema di vie d’uscita, senza pregiudicare le condizioni

generali di sicurezza, come specificato nella richiamata nota

ministeriale del 6 maggio 2008.

Ne discende che

alla luce delle motivazioni che precedono il ricorso va accolto ed il

provvedimento dell’Ufficio scolastico regionale dev’essere annullato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il

Tribunale amministrativo regionale del Molise, definitivamente

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per

l’effetto, annulla il provvedimento adottato dall’Ufficio Scolastico

regionale in data 24.6.2011 e condanna il Ministero dell’Università,

dell’Istruzione e della Ricerca alla rifusione, in favore dei ricorrenti

in solido tra loro, delle spese di lite che si liquidano in euro

3000.00 di cui euro 2000,00 per onorari ed euro 1000,00 per diritti,

oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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