Classi pollaio illegittime – Sentenza TAR Molise sent. 144 del 10.4.2012
Classi pollaio illegittime – Il TAR Molise, con le sentenze 144/2012 e 145/2012, ha sancito con chiarezza che la sicurezza degli alunni e del personale della scuola viene prima delle altre esigenze.
La formazione delle classi da parte del Dirigente Scolastico/datore di lavoro, a prescindere dall’esistenza o meno di qualsiasi altra esigenze (compresa quella economica), deve avvenire nel rispetto sia degli indici di edilizia scolastica (1,80 mq netti alunno/persona), sia delle norme in materia di prevenzione incendi nelle scuole (max 26 alunni/persone per aula) e sia di quelli in materia di prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro.
N. 00144/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00285/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 285 del 2011, proposto da
Vincenzina Ciocca, Carmine Di Criscio, Giovanni Greco, Massimo Rit
Guerrera, Carmela Maglieri, Incoronata Maglieri, Salvatore Manocchio,
Carmela Moffa, Carmelina Moffa, Luigi Moffa, Anna Sangiovanni, Michele
Serago, Giovanni Testa, Vitale Testa, rappresentati e difesi dagli avv.
Michele Coromano e Marcella Ceniccola, con domicilio eletto presso lo
studio del primo in Campobasso, via Principe di Piemonte, 41;
contro
Ministero
dell’Università dell’Istruzione e della Ricerca in persona del Ministro
pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Liceo
Scientifico di Riccia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via
Garibaldi, 124;
per l’annullamento
del
provvedimento del 24.6.11 con cui l’Ufficio Scolastico regionale per il
Molise ha proceduto ad accorpare la ex classe 1 B del Liceo scientifico
di Riccia alla sezione A, eliminando di fatto, per l’anno scolastico
2011-2012, la sez. B per la classe II e prevedendo, di conseguenza,
esclusivamente un’unica classe seconda di 29 alunni, di ogni atto
presupposto, connesso e/o conseguenziale, nonchè in via subordinata per
la disapplicazione del DPR 20 marzo 2009 n. 81, nella parte in cui si
pone in contrasto con la normativa legislativa in materia di edilizia
scolastica ed eventualmente con legge 626/94, delle circolari MIUR nn.
21 del 14.3.11 e 63 del 13.7.11, nella parte in cui, nel dare attuazione
al DPR n. 81/09, si pongono in contrasto con la medesima normativa in
materia di edilizia scolastica;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università,
dell’Istruzione e della Ricerca nonché dell’Ufficio Scolastico Regionale
per il Molise;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 il dott. Luca
Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I
ricorrenti sono genitori di alunni che nel corso dell’anno scolastico
2010/2011 hanno frequentato la classe I sezione A del Liceo Scientifico
di Riccia composta di 14 alunni e la classe I sezione B del medesimo
istituto composta di 15 alunni.
L’Ufficio
Scolastico regionale con provvedimento del 24 giugno 2011 ha provveduto
ad accorpare gli alunni della sezione B alla sezione A creando per il
nuovo anno scolastico un’unica classe II di 29 alunni.
Il
Dirigente scolastico del Liceo Scientifico di Riccia con nota 8 luglio
2011 ha rappresentato all’Ufficio Scolastico regionale che l’assetto
organizzativo derivante dal disposto accorpamento è stato ritenuto dal
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’istituto
scolastico non conforme ai parametri di legge e, segnatamente, al D.M.
18.12.1975, con grave pregiudizio per l’igiene e la sicurezza delle
persone destinate ad utilizzare l’aula, anche con riferimento alle
procedure di evacuazione in caso di pericolo, indicando in 23 il numero
massimo di alunni compatibile con le dimensioni delle aule e le
caratteristiche dell’edificio scolastico; ciò del resto in conformità
con quanto già rappresentato con nota del 19.5.2011 in sede di proposta
relativa al dimensionamento delle classi per l’anno scolastico
2011/2012.
Avverso il provvedimento dell’Ufficio
Scolastico regionale sono insorti i genitori degli alunni indicati in
epigrafe per chiederne l’annullamento lamentandone la illegittimità per i
seguenti motivi:
1. Violazione e falsa
applicazione del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, della legge 11 gennaio
1996, n. 23, del D.M. 18 dicembre 1975, del d. lgs. 19 settembre 1994,
n. 626 e successive modificazioni, del D.M. 26 agosto 1992, del D.P.C.M.
7 giugno 1995, dell’art. 3 della legge 241 del 1990. Eccesso di potere
per erroneità dei presupposti e per carenza di adeguata motivazione.
Lamentano
che le misure di accorpamento organizzativo previste dal D.P.R. n.
81/2009 non potrebbero derogare alle norme speciali sull’edilizia
scolastica di cui al D.M: 18.12.1975 che, nella disciplina dei requisiti
igienico sanitari, alla tabella 9 specifica il rapporto tra numero
degli alunni e dimensioni dell’aula, indicandolo in una superficie
minima netta di 1,9 mq per alunno; poiché nel caso del Liceo Scientifico
di Riccia l’aula più grande ha dimensioni di mq 45,40, la capienza
massima di alunni sarebbe pari a 23, come indicato dal responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, donde l’illegittimità del
provvedimento impugnato che ne ha previsti ben 29. In ogni caso le norme
sulla riorganizzazione della rete scolastica di cui al D.P.R. n.
81/2009 non potrebbero derogare quelle contenute nel D.M. 18.12.1975
anche perchè successivamente legificate dalla legge 11 gennaio 1996, n.
23 art. 5 con conseguente necessità di disapplicarle in parte qua.
Il
provvedimento impugnato si porrebbe inoltre in contrasto con la
normativa a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.
lgs. 626/1994 e successive modifiche come segnalato dal responsabile del
servizio di prevenzione e protezione con apposita relazione trasmessa
dal dirigente scolastico all’Ufficio scolastico regionale.
Risulterebbe
violato altresì il D.M. 26 agosto 1992 recante norme di prevenzione
incendi per l’edilizia scolastica che all’art. 5 indica in 26 persone il
massimo affollamento ipotizzabile; analoga violazione si configurerebbe
con riferimento al D.P.C:M. 7 giugno 1995 recante la carta dei servizi
scolastici che prescrive il rispetto di standard di tutela adeguati
anche per quanto concerne le condizioni igieniche e di sicurezza dei
locali da adibire ad attività didattica.
Infine il
provvedimento impugnato sarebbe anche immotivato in relazione alle
risultanze istruttorie tenuto conto che sia la relazione del dirigente
scolastico sia quella del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione rappresentavano motivatamente la necessità di conservare il
precedente assetto organizzativo articolato su due distinte classi per
le seconde al fine di assicurare la salubrità delle aule nonché per la
corretta evacuazione dall’edificio in situazioni di pericolo.
Si
è costituito in giudizio il Ministero dell’Università, dell’Istruzione e
della ricerca per contestare la fondatezza dei motivi ex adverso
articolati concludendo per la reiezione del ricorso nel merito.
Alla
camera di consiglio del 5 ottobre 2011 è stata accolta la domanda
cautelare con ordinanza 186/2011 confermata dalla VI sezione del
Consiglio di Stato con ordinanza n. 316 del 24 gennaio 2012.
Alla pubblica udienza del 26.1.2012 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
È
pacifico tra le parti che in conseguenza del disposto accorpamento
delle classi I A e I B del Liceo Scientifico di Riccia per l’anno
scolastico 2011/2012 non risulta rispettato il parametro della
superficie netta minima che il D.M. 18 dicembre 1975 indica per la
scuola secondaria di secondo grado in 1,96 mq per studente, con un
numero massimo di studenti pari a 25 per aula, secondo quanto
rappresentato dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione
con relazione istruttoria del 6.7.2011 inviata dal dirigente scolastico
all’Ufficio scolastico regionale dopo che analoghe motivazioni erano
state poste a fondamento della proposta di mantenimento delle due classi
formulata in sede istruttoria con nota del 19.5.2011 inviata in data
anteriore al disposto accorpamento.
Nessuna
deduzione è stata sul punto articolata in fatto dalla difesa erariale
sicchè, in applicazione del generale principio di non contestazione ex
art. 64, comma 2 del c.p.a., devono ritenersi, allo stato, sussistenti
le carenze segnalate dal dirigente scolastico con nota del 19 maggio
2011 e del 8 luglio 2011 nonché dal responsabile della sicurezza con
nota del 6 luglio 2011.
La difesa erariale
eccepisce in via preliminare la sopravvenuta abrogazione implicita per
incompatibilità del D.M. 18.12.1975 ad opera del successivo D.P.R.
81/2009 nella parte in cui innova la disciplina dei criteri numerici di
composizione delle classi: in senso contrario deve osservarsi, in
applicazione dei canoni generali che regolano la successione delle norme
nel tempo, che la norma generale successiva non può abrogare quella
speciale anteriore qual è nel caso di specie la tabella 9 allegata al
D.M. 18.12.1975 disciplinante i requisiti minimi di igiene della aule
scolastiche, anche perché la prima dà attuazione al canone del buon
andamento della funzione organizzativa del servizio, la seconda tutela
il diritto fondamentale alla salute sicchè ogni atto organizzativo deve
necessariamente essere adottato nel rispetto della normativa speciale in
materia di igiene e sanità che opera quale requisito di validità
dell’atto.
La difesa erariale rileva ancora, in
diritto, che i parametri del D.M. 18 dicembre 1975 non sarebbero
comunque vincolanti in quanto le disposizioni ivi contenute, ai sensi
dell’art. 5.7 del medesimo decreto, rivestirebbero “carattere
indicativo” non solo per i progetti in corso di esecuzione, o già
approvati o in fase inoltrata di approvazione ma anche per gli
ampliamenti, gli adattamenti ed i completamenti degli edifici già
esistenti e poiché nel caso di specie il Liceo Scientifico di Riccia si
trova momentaneamente allocato presso i locali dell’ex carcere, allo
scopo appositamente adattati nel corso degli anni, dopo che la
precedente sede era stata dichiarata inagibile in conseguenza degli
eventi sismici del 2002, le predette disposizioni dovrebbero ritenersi
prive di carattere prescrittivo e vincolante.
In
senso contrario deve tuttavia osservarsi che nel caso di specie la
vincolatività delle prescrizioni in questione, sebbene non discenda
direttamente dal citato decreto ministeriale, deriva tuttavia dalla
autonoma scelta del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dell’istituto scolastico che ha ritenuto di uniformarvisi
nella valutazione in concreto (cfr. T.A.R. Veneto, III, 16 febbraio
2009, n. 375) dei rischi che il sovraffollamento delle classi comporta
per l’igiene e la salubrità delle aule intese quale luogo di lavoro ai
sensi dell’art. 30 del d. lgs. 81 del 2008 nonché alla luce della
inderogabile necessità di garantire “la gestione delle emergenze e la
corretta evacuazione dall’edificio in situazioni di pericolo” coma
accade in ipotesi di incendio e di eventi sismici (cfr. relazione del
R.S:P.P. del 6.7.2011).
Il parametro di legittimità
violato è dunque rappresentato non dal citato decreto ministeriale del
1975 bensì dal d. lgs. 626 del 1994 poi confluito nel d. lgs. 81 del
2008 – applicabile agli istituti scolastici ai sensi dell’art. 3, comma
2, del medesimo, come successivamente precisato dall’art. 1, comma, 1
D.M. 382/1998 anche con riferimento agli alunni in quanto “utenti” del
servizio – e, come si vedrà nel prosieguo, dal D.M. 26 agosto 1992 sulla
prevenzione incendi.
In particolare l’art. 33 del
d. lgs. 81/2008 impone al responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dei rischi professionali di provvedere alla individuazione in
concreto dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita’ degli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, sulla base
della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale.
In
applicazione del citato disposto normativo – come già precisato dagli
artt. 2 e 3 del D.M. 382/1998 con specifico riferimento alle istituzioni
scolastiche – l’individuazione e la valutazione dei rischi e la
predisposizione delle conseguenti misure per la sicurezza e la salubrità
degli ambienti di lavoro deve essere condotta “nel rispetto della
normativa vigente” da individuarsi, nel caso di specie, nelle previsioni
del richiamato D.M. 18.12.1975; ed infatti, sebbene tale decreto sia
stato abrogato dall’art. 12 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, il comma
5 del medesimo articolo ha fatto comunque salvo quanto previsto dal
precedente articolo 5, comma 3, a mente del quale “In sede di prima
applicazione e fino all’approvazione delle norme regionali di cui al
comma 2 [quelle cioè sulla progettazione esecutiva degli interventi in
materia di edilizia scolastica] possono essere assunti quali indici di
riferimento quelli contenuti nel decreto del Ministro dei lavori
pubblici 18 dicembre 1975…”.
Poiché la Regione
Molise non ha legiferato in materia, il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, dovendo per legge individuare le situazioni di
potenziale pericolo per la salubrità e la sicurezza dei luoghi di
lavoro “nel rispetto della normativa vigente”, ha ritenuto, nella
propria autonomia decisionale, di poter assumere a parametro di
riferimento le norme del predetto decreto del 1975 essendo a ciò
espressamente facoltizzato dall’art. 5, comma 3 del d. lgs. 23 del 1996
richiamato; e tanto al fine di porre in essere le conseguenti misure
necessarie al corretto dimensionamento della aule che successivamente
l’Ufficio Scolastico Regionale ha ritenuto immotivatamente di
disattendere.
Una volta accertato, dal soggetto a
ciò deputato per legge, che l’accorpamento era incompatibile con
l’esigenza di assicurare la sicurezza e la salubrità dell’aula destinata
ad accogliere gli alunni delle due sezioni, l’Ufficio scolastico
regionale non poteva ignorare tale circostanza senza incorrere in un
palese eccesso di potere nella adozione delle misure organizzative pur
previste dal D.M. 81/2009; così facendo infatti ha obliterato una
circostanza, palesata dall’istruttoria, di rilevante importanza in
quanto pertinente alla necessità di tutelare valori primari quale la
salubrità dell’ambiente di lavoro e la stessa incolumità degli alunni.
In ogni caso a fronte di una tale risultanza istruttoria l’Ufficio
scolastico regionale doveva, quanto meno, motivare in ordine alle
eventuali ragioni che consentivano di ritenere non ostative le
circostanze rappresentate dal dirigente scolastico, non potendo di certo
opporre l’incompetenza ad adottare le misure idonee a superare le
predette criticità poiché il rispetto delle misure di tutela della
salubrità degli ambienti di lavoro e di sicurezza dei lavoratori e degli
utenti del servizio rappresenta una condizione di legittimità dei
provvedimenti relativi all’organizzazione del sistema scolastico.
Inoltre
la contestata inerzia della Provincia, quale ente proprietario
dell’immobile e responsabile delle misure di adeguamento, non può
risolversi nella sostanziale violazione della normativa sulla sicurezza e
la salubrità degli ambienti scolastici con grave pregiudizio per chi vi
opera (alunni, personale docente e non docente).
Ciò
anche in considerazione del fatto che, stando a quanto disposto in
materia di istituzioni scolastiche dall’art. 5 del D.M. 29 settembre
1998, n. 382, “nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l’eventuale
responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ravvisi grave
ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e
degli allievi adotta, sentito lo stesso responsabile, ogni misura idonea
a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone
contemporaneamente l’ente locale per gli adempimenti di obbligo” sicchè
l’Ufficio scolastico regionale non può adottare provvedimenti
organizzativi che si pongano in contrasto con le specifiche misure di
prevenzione adottate dal dirigente scolastico in forza di espressa
previsione normativa, senza incorrere in una palese violazione di legge.
Peraltro
il provvedimento impugnato risulta illegittimo anche perché assunto in
contrasto con l’art. 5 del D.M. 26 agosto 1991 recante norme di
prevenzione incendi per l’edilizia scolastica (sulla vincolatività di
tale normativa nel dimensionamento delle classi cfr. T.A.R. Veneto, III,
16 febbraio 2009, n. 375); tale disposto normativo, ai fini della
sicurezza antincendi prescrive che il massimo affollamento ipotizzabile
in aula sia di 26 persone mentre nel caso di specie ve ne sono 29 (28
alunni più l’insegnante).
E’ noto che il predetto
limite è stato considerato suscettibile di deroga dal Ministero
dell’Interno Dipartimento dei vigili del fuoco con nota prot. P480/4122
sott.32 del 6.5.2008, come rammentato dalla difesa erariale, ma la
possibilità di deroga è stata subordinata al ricorrere di tre
condizioni: 1) che le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 metri
ed aprirsi nel senso dell’esodo e devono rispondere agli ulteriori
requisiti specificamente indicati al punto 5.6; 2 ) che ci sia una
apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare
dell’attività; 3) che l’incremento numerico sia “modesto”.
Nel
caso di specie nessuna delle tre circostanze è stata comprovata dal
Ministero intimato: non le dimensioni e le caratteristiche delle porte
di uscita dell’aula ed il rispetto degli ulteriori parametri indicati al
punto 5.6. del D.M. 26 agosto 1992; non l’esistenza della prescritta
dichiarazione di responsabilità del dirigente scolastico, in quanto
soggetto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro (che ha
piuttosto rappresentato ragioni ostative al rilascio); non la condizione
del modesto incremento numerico, non potendosi d’altro canto ritenere
tale un incremento di oltre il 10% rispetto al limite massimo di 26.
Occorre
infine precisare che ove la definizione delle classi non corrisponda a
quanto previsto negli atti progettuali depositati presso il locale
Comando dei vigili del fuoco, l’eventuale dichiarazione di
responsabilità del dirigente scolastico, attestante il numero di persone
presenti per ogni singola aula ed il rispetto, sebbene in regime di
deroga, del punto 5 “Misure per l’evacuazione in caso di emergenza”
dell’allegato al D.M. 26.08.1992, dovrà comunque essere sottoposta ad
una verifica formale da parte del comando vigili del fuoco competente
per territorio, quale organo deputato per legge ad accertare se
l’incremento numerico della popolazione scolastica per aula, rispetto al
parametro legale (n. 26), comunicato dal dirigente scolastico, possa
reputarsi effettivamente compatibile, in concreto, con la capacità di
deflusso del sistema di vie d’uscita, senza pregiudicare le condizioni
generali di sicurezza, come specificato nella richiamata nota
ministeriale del 6 maggio 2008.
Ne discende che
alla luce delle motivazioni che precedono il ricorso va accolto ed il
provvedimento dell’Ufficio scolastico regionale dev’essere annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il
Tribunale amministrativo regionale del Molise, definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla il provvedimento adottato dall’Ufficio Scolastico
regionale in data 24.6.2011 e condanna il Ministero dell’Università,
dell’Istruzione e della Ricerca alla rifusione, in favore dei ricorrenti
in solido tra loro, delle spese di lite che si liquidano in euro
3000.00 di cui euro 2000,00 per onorari ed euro 1000,00 per diritti,
oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
-
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