Classi pollaio illegittime – Sentenza TAR MOLISE sent. 145 del 10.4.2012
Il TAR Molise, con le sentenze 144/2012 e 145/2012, ha sancito con chiarezza che la sicurezza degli alunni e del personale della scuola viene prima delle altre esigenze.
La formazione delle classi da parte del Dirigente Scolastico/datore di lavoro, a prescindere dall’esistenza o meno di qualsiasi altra esigenze (compresa quella economica), deve avvenire nel rispetto sia degli indici di edilizia scolastica (1,80 mq netti alunno/persona), sia delle norme in materia di prevenzione incendi nelle scuole (max 26 alunni/persone per aula) e sia di quelli in materia di prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro.
N. 00145/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00294/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 294 del 2011, proposto da:
Giuseppina Salvatore, Angelina Stelluti, Domenico Fiore, Fiorella
Monaco, Matteo Petrella, Nicola Ciarallo, Maria Daniela Occhionero,
Carla Cocchiarella, Iolanda Di Lena, Antonio Molino, Maria Maddalena
Navarra, Domenico Fulvio, Marta G. Moscardini, Giuseppe Iacovino, Maria
Antonietta Campolieti, Wanda Santoro, Rosa Maria Bonifacio, Antonio
Macrellino, Maria Pina Porrazzo, Paola Michelina Loffreda, Filomena
D’Aulisa, Maria Di Bello, Rosalia Maria Torraco, Giovanna Morelli,
Teresa Boccadi, Maria Grazia Armento, Antonio Scardocchia, Antonella
Fiscante, Egidio Del Vescovo, Clotilde Spina, rappresentati e difesi
dagli avv. Michele Coromano e Marcella Ceniccola, con domicilio eletto
presso lo studio del primo in Campobasso, via Principe di Piemonte, 41;
contro
Ministero
dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca in persona del
Ministro pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise,
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Francesco D’Ovidio” – Liceo
Scientifico di Larino (Cb), rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via
Garibaldi, 124
per l’annullamento
del
provvedimento del 24.6.11, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per
il Molise ha proceduto ad accorpare la ex classe III sez. C alle sezioni
A e B del Liceo Scientifico di Larino (CB) eliminando di fatto, per
l’anno scolastico 2011 – 2012 la sez. C per la classe IV e prevedendo,
di conseguenza, due classi quarte, sezz. A e B, rispettivamente di 26 e
27 alunni; nonchè in via subordinata per la disapplicazione del D.P.R.
20.3.09, n. 81 e delle circolari MIUR nn. 21 del 14.3.11 e 63 del
13.07.11, nella parte in cui si pongono in contrasto con la medesima
normativa in materia di edilizia scolastica e di sicurezza negli
ambienti di lavoro, di tutti gli atti presupposti, connessi, e/o
conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione,
dell’Universita’ e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale per
il Molise e dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Francesco
D’Ovidio” – Liceo Scientifico di Larino (Cb);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 il dott. Luca
Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I
ricorrenti sono genitori di alunni che nel corso dell’anno scolastico
2010/2011 hanno frequentato le classi III sezione A, composta di 16
alunni, B, composta di 22 alunni, C, composta di 14 alunni del Liceo
Scientifico di Larino.
L’Ufficio Scolastico
regionale, in applicazione del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, contenente
norme per la riorganizzazione della rete scolastica, con provvedimento
del 24 giugno 2011 ha provveduto ad accorpare gli alunni della sezione C
alle sezioni A e B, eliminando per l’anno scolastico 2011/2012 la
sezione C per la classe IV.
In conseguenza del disposto accorpamento le due classi quarte sono costituite, rispettivamente, di 26 e 27 alunni.
Il
Dirigente scolastico del Liceo Scientifico di Larino con nota 9
settembre 2011 ha rappresentato all’Ufficio Scolastico regionale che
l’assetto organizzativo derivante dal disposto accorpamento è stato
ritenuto dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dell’istituto scolastico non conforme ai parametri di legge e,
segnatamente, al D.M. 18.12.1975, con grave pregiudizio per l’igiene e
la sicurezza delle persone destinate ad utilizzare le due aule;
Avverso
il provvedimento dell’Ufficio Scolastico regionale sono insorti i
genitori degli alunni indicati in epigrafe per chiederne l’annullamento
lamentandone la illegittimità per i seguenti motivi:
1.
Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, della
legge 11 gennaio 1996, n. 23, del D.M. 18 dicembre 1975, del d. lgs. 19
settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, del D.M. 26 agosto
1992, del D.P.C.M. 7 giugno 1995, dell’art. 3 della legge 241 del 1990.
Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per carenza di
adeguata motivazione.
Lamentano che le misure di
accorpamento organizzativo previste dal D.P.R. n. 81/2009 non potrebbero
derogare alle norme speciali sull’edilizia scolastica di cui al D.M:
18.12.1975 che, nella disciplina dei requisiti igienico sanitari, alla
tabella 9 specifica il rapporto tra numero degli alunni e dimensioni
dell’aula, indicandolo in una superficie minima netta di 1,9 mq per
alunno, parametro nel caso di specie disatteso come indicato dal
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei documenti
allegati alla nota del dirigente scolastico del 9.9.2011. In ogni caso
le norme sulla riorganizzazione della rete scolastica di cui al D.P.R.
n. 81/2009 non potrebbero derogare quelle contenute nel D.M. 18.12.1975
anche perchè successivamente legificate dalla legge 11 gennaio 1996, n.
23 art. 5 con conseguente necessità di disapplicarle in parte qua.
Il
provvedimento impugnato si porrebbe inoltre in contrasto con la
normativa a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.
lgs. 626/1994 e successive modifiche come segnalato dal responsabile del
servizio di prevenzione e protezione con apposita documentazione
trasmessa dal dirigente scolastico all’Ufficio scolastico regionale.
Risulterebbe
violato altresì il D.M. 26 agosto 1992 recante norme di prevenzione
incendi per l’edilizia scolastica che all’art. 5 indica in 26 persone il
massimo affollamento ipotizzabile; analoga violazione si configurerebbe
con riferimento al D.P.C:M. 7 giugno 1995 recante la carta dei servizi
scolastici che prescrive il rispetto di standard di tutela adeguati
anche per quanto concerne le condizioni igieniche e di sicurezza dei
locali da adibire ad attività didattica.
Infine il
provvedimento impugnato sarebbe anche immotivato in relazione alle
risultanze istruttorie tenuto conto che sia la relazione del dirigente
scolastico sia la documentazione tecnica del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione rappresentavano motivatamente la necessità
di conservare il precedente assetto organizzativo articolato su tre
distinte classi al fine di assicurare la salubrità delle aule nonché per
la corretta evacuazione dall’edificio in situazioni di pericolo.
Si
è costituito in giudizio il Ministero dell’Università, dell’Istruzione e
della ricerca per contestare la fondatezza dei motivi ex adverso
articolati concludendo per la reiezione del ricorso nel merito.
Alla camera di consiglio del 6 ottobre 2011 è stata accolta la domanda cautelare con ordinanza 187/2011.
Alla pubblica udienza del 26.1.2012 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
È
pacifico tra le parti che in conseguenza del disposto accorpamento
della ex classe III C alle sezioni A e B del Liceo Scientifico di Larino
per l’anno scolastico 2011/2012 non risulta rispettato il parametro
della superficie netta minima che il D.M. 18 dicembre 1975 indica per la
scuola secondaria di secondo grado in 1,96 mq per studente, secondo
quanto rappresentato dal responsabile del servizio di prevenzione e
protezione con la documentazione istruttoria allegata alla nota del
9.9.2011 inviata dal dirigente scolastico all’Ufficio scolastico
regionale dopo che analoghe motivazioni erano state poste a fondamento
delle reiterate richieste di adeguamento delle strutture scolastiche
inoltrate negli anni agli enti competenti (cfr. doc. in fascicolo
Avvocatura dello Stato) anche con specifico riferimento al
dimensionamento delle classi (cfr. nota del dirigente scolastico del
28.7.2010 e proposta di dimensionamento del 25.5.2010 in fascicolo
Avvocatura nelle quali si menziona espressamente il problema del
rispetto del d. lgs. 626/1994 in relazione alle aule allocate presso la
struttura del vecchio ospedale “Vietri” di Larino).
Nessuna
deduzione è stata sul punto articolata in fatto dalla difesa erariale
sicchè, in applicazione del generale principio di non contestazione ex
art. 64, comma 2 del c.p.a., devono ritenersi, allo stato, sussistenti
le carenze segnalate dal dirigente scolastico da ultimo con nota del 9
settembre 2011.
La difesa erariale eccepisce in via
preliminare la sopravvenuta abrogazione implicita per incompatibilità
del D.M. 18.12.1975 ad opera del successivo D.P.R. 81/2009 nella parte
in cui innova la disciplina dei criteri numerici di composizione delle
classi: in senso contrario deve osservarsi, in applicazione dei canoni
generali che regolano la successione delle norme nel tempo, che la norma
generale successiva non può abrogare quella speciale anteriore qual è
nel caso di specie la tabella 9 allegata al D.M. 18.12.1975
disciplinante i requisiti minimi di igiene della aule scolastiche, anche
perché la prima dà attuazione al canone del buon andamento della
funzione organizzativa del servizio, la seconda tutela il diritto
fondamentale alla salute sicchè ogni atto organizzativo deve
necessariamente essere adottato nel rispetto della normativa speciale in
materia di igiene e sanità che opera quale requisito di validità
dell’atto.
La difesa erariale rileva ancora, in
diritto, che i parametri del D.M. 18 dicembre 1975 non sarebbero
comunque vincolanti in quanto le disposizioni ivi contenute, ai sensi
dell’art. 5.7 del medesimo decreto, rivestirebbero “carattere
indicativo” non solo per i progetti in corso di esecuzione, o già
approvati o in fase inoltrata di approvazione ma anche per gli
ampliamenti, gli adattamenti ed i completamenti degli edifici già
esistenti e poiché nel caso di specie il Liceo Scientifico di Larino si
trova momentaneamente allocato presso i locali dell’ospedale Vietri,
allo scopo appositamente adattati nel corso degli anni, le predette
disposizioni dovrebbero ritenersi prive di carattere prescrittivo e
vincolante.
In senso contrario deve invece
osservarsi che, nel caso di specie, la vincolatività delle prescrizioni
in questione, sebbene non discenda direttamente dal citato decreto
ministeriale, deriva tuttavia dalla autonoma scelta del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dell’istituto scolastico che ha
ritenuto di uniformarvisi nella valutazione in concreto (cfr. T.A.R.
Veneto, III, 16 febbraio 2009, n. 375) dei rischi che il
sovraffollamento delle classi comporta per l’igiene e la salubrità delle
aule intese quale luogo di lavoro ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. 81
del 2008 nonché alla luce della inderogabile necessità di garantire la
gestione delle emergenze e la corretta evacuazione dall’edificio in
situazioni di pericolo, come accade in ipotesi di incendio e di eventi
sismici (cfr. allegato 3 del R.S:P.P. alla nota dirigenziale del 9
settembre 2011).
Il parametro di legittimità
violato è dunque rappresentato non dal citato decreto ministeriale del
1975 bensì dal d. lgs. 626 del 1994 poi confluito nel d. lgs. 81 del
2008 – applicabile agli istituti scolastici ai sensi dell’art. 3, comma
2, del medesimo, come successivamente precisato dall’art. 1, comma, 1
D.M. 382/1998 anche con riferimento agli alunni in quanto “utenti” del
servizio – e, come si vedrà nel prosieguo, dal D.M. 26 agosto 1992 sulla
prevenzione incendi.
In particolare l’art. 33 del
d. lgs. 81/2008 impone al responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dei rischi professionali di provvedere alla individuazione in
concreto dei fattori di rischio, alla loro valutazione e
all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita’ degli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, sulla base
della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale.
In
applicazione del citato disposto normativo – come già precisato dagli
artt. 2 e 3 del D.M. 382/1998 con specifico riferimento alle istituzioni
scolastiche – l’individuazione e la valutazione dei rischi e la
predisposizione delle conseguenti misure per la sicurezza e la salubrità
degli ambienti di lavoro deve essere condotta “nel rispetto della
normativa vigente” da individuarsi, nel caso di specie, nelle previsioni
del richiamato D.M. 18.12.1975; ed infatti, sebbene tale decreto sia
stato abrogato dall’art. 12 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, il comma
5 del medesimo articolo ha fatto comunque salvo quanto previsto dal
precedente articolo 5, comma 3, a mente del quale “In sede di prima
applicazione e fino all’approvazione delle norme regionali di cui al
comma 2 [quelle cioè sulla progettazione esecutiva degli interventi in
materia di edilizia scolastica] possono essere assunti quali indici di
riferimento quelli contenuti nel decreto del Ministro dei lavori
pubblici 18 dicembre 1975…”.
Poiché la Regione
Molise non ha legiferato in materia, il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, dovendo per legge individuare le situazioni di
potenziale pericolo per la salubrità e la sicurezza dei luoghi di
lavoro “nel rispetto della normativa vigente”, ha ritenuto, nella
propria autonomia decisionale, di poter assumere a parametro di
riferimento le norme del predetto decreto del 1975 essendo a ciò
espressamente facoltizzato dall’art. 5, comma 3 del d. lgs. 23 del 1996
richiamato (cfr. nei termini detti l’allegato 3 alla nota dirigenziale
del 9 settembre 2011); e tanto al fine di porre in essere le conseguenti
misure necessarie al corretto dimensionamento della aule che
successivamente l’Ufficio Scolastico Regionale ha ritenuto
immotivatamente di disattendere.
Una volta
accertato, dal soggetto a ciò deputato per legge, che l’accorpamento era
incompatibile con l’esigenza di assicurare la sicurezza e la salubrità
delle aule destinate ad accogliere gli alunni delle sezioni accorpate,
l’Ufficio scolastico regionale non poteva ignorare tale circostanza
senza incorrere in un palese eccesso di potere nella adozione delle
misure organizzative pur previste dal D.M. 81/2009; così facendo infatti
ha obliterato una circostanza, palesata dall’istruttoria sin dal
definizione dell’organico di diritto per l’anno scolastico 2010/2011
(cfr. nota del dirigente scolastico del 28.7.2010 e proposta di
dimensionamento del 25.5.2010 in fascicolo Avvocatura), di rilevante
importanza in quanto pertinente alla necessità di tutelare valori
primari quale la salubrità dell’ambiente di lavoro e la stessa
incolumità degli alunni. In ogni caso a fronte di una tale risultanza
istruttoria l’Ufficio scolastico regionale doveva, quanto meno, motivare
in ordine alle eventuali ragioni che consentivano di ritenere non
ostative le circostanze rappresentate dal dirigente scolastico, non
potendo di certo opporre l’incompetenza ad adottare le misure idonee a
superare le predette criticità poiché il rispetto delle misure di tutela
della salubrità degli ambienti di lavoro e di sicurezza dei lavoratori e
degli utenti del servizio rappresenta una condizione di legittimità dei
provvedimenti relativi all’organizzazione del sistema scolastico.
Inoltre
la contestata inerzia della Provincia, quale ente proprietario
dell’immobile e responsabile delle misure di adeguamento, non può
risolversi nella sostanziale violazione della normativa sulla sicurezza e
la salubrità degli ambienti scolastici con grave pregiudizio per chi vi
opera (alunni, personale docente e non docente).
Ciò
anche in considerazione del fatto che, stando a quanto disposto in
materia di istituzioni scolastiche dall’art. 5 del D.M. 29 settembre
1998, n. 382, “nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l’eventuale
responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ravvisi grave
ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e
degli allievi adotta, sentito lo stesso responsabile, ogni misura idonea
a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone
contemporaneamente l’ente locale per gli adempimenti di obbligo” sicchè
l’Ufficio scolastico regionale non può adottare provvedimenti
organizzativi che si pongano in contrasto con le specifiche misure di
prevenzione assunte dal dirigente scolastico in forza di espressa
previsione normativa, senza incorrere in una palese violazione di legge.
Peraltro
il provvedimento impugnato risulta illegittimo anche perché adottato in
contrasto con l’art. 5 del D.M. 26 agosto 1991 recante norme di
prevenzione incendi per l’edilizia scolastica (sulla vincolatività di
tale normativa nel dimensionamento delle classi cfr. T.A.R. Veneto, III,
16 febbraio 2009, n. 375); tale disposto normativo, ai fini della
sicurezza antincendi prescrive che il massimo affollamento ipotizzabile
in aula sia di 26 persone mentre nel caso di specie ve ne sono
rispettivamente 27 (26 alunni più l’insegnante) nella sezione A e 28
nella B (27 alunni più l’insegnante).
E’ noto che
il predetto limite è stato considerato suscettibile di deroga dal
Ministero dell’Interno Dipartimento dei vigili del fuoco con nota prot.
P480/4122 sott.32 del 6.5.2008, come rammentato dalla difesa erariale,
ma la possibilità di deroga è stata subordinata al ricorrere di tre
condizioni: 1) che le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 metri
ed aprirsi nel senso dell’esodo e devono rispondere agli ulteriori
requisiti specificamente indicati al punto 5.6; 2 ) che ci sia una
apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare
dell’attività; 3) che l’incremento numerico sia “modesto”.
Nel
caso di specie il Ministero intimato ha omesso di dimostrare il
rispetto delle prime due condizioni: non v’è prova infatti che le
dimensioni e le caratteristiche delle porte di uscita delle due aule e
gli ulteriori parametri indicati al punto 5.6. del D.M. 26 agosto 1992
siano in concreto rispettati e non risulta rilasciata la prescritta
dichiarazione di responsabilità del dirigente scolastico, in quanto
soggetto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro (che ha
piuttosto rappresentato ragioni ostative al rilascio).
Occorre
infine precisare che ove la definizione delle classi non corrisponda a
quanto previsto negli atti progettuali depositati presso il locale
Comando dei vigili del fuoco, l’eventuale dichiarazione di
responsabilità del dirigente scolastico, attestante il numero di persone
presenti per ogni singola aula ed il rispetto, sebbene in regime di
deroga, del punto 5 “Misure per l’evacuazione in caso di emergenza”
dell’allegato al D.M. 26.08.1992, dovrà comunque essere sottoposta ad
una verifica formale da parte del comando vigili del fuoco competente
per territorio, quale organo deputato per legge ad accertare se
l’incremento numerico della popolazione scolastica per aula, rispetto al
parametro legale (n. 26), comunicato dal dirigente scolastico, possa
reputarsi effettivamente compatibile, in concreto, con la capacità di
deflusso del sistema di vie d’uscita, senza pregiudicare le condizioni
generali di sicurezza, come specificato nella richiamata nota
ministeriale del 6 maggio 2008.
Ne discende che
alla luce delle motivazioni che precedono il ricorso va accolto ed il
provvedimento dell’Ufficio scolastico regionale dev’essere annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il
Tribunale amministrativo regionale del Molise, definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla il provvedimento adottato dall’Ufficio Scolastico
regionale in data 24.6.2011 e condanna il Ministero dell’Università,
dell’Istruzione e della Ricerca alla rifusione, in favore dei ricorrenti
in solido tra loro, delle spese di lite che si liquidano in euro
3000.00 di cui euro 2000,00 per onorari ed euro 1000,00 per diritti,
oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Sezioni:
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- SCUOLA
- SCUOLA SICURA
