10 Aprile 2012

Classi pollaio illegittime – Sentenza TAR MOLISE sent. 145 del 10.4.2012

Il TAR Molise, con le sentenze 144/2012 e 145/2012, ha sancito con chiarezza che la sicurezza degli alunni e del personale della scuola viene prima delle altre esigenze.

La formazione delle classi da parte del Dirigente Scolastico/datore di lavoro, a prescindere dall’esistenza o meno di qualsiasi altra esigenze (compresa quella economica), deve avvenire nel rispetto sia degli indici di edilizia scolastica (1,80 mq netti alunno/persona), sia delle norme in materia di prevenzione incendi nelle scuole (max 26 alunni/persone per aula) e sia di quelli in materia di prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro.

N. 00145/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00294/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul

ricorso numero di registro generale 294 del 2011, proposto da:

Giuseppina Salvatore, Angelina Stelluti, Domenico Fiore, Fiorella

Monaco, Matteo Petrella, Nicola Ciarallo, Maria Daniela Occhionero,

Carla Cocchiarella, Iolanda Di Lena, Antonio Molino, Maria Maddalena

Navarra, Domenico Fulvio, Marta G. Moscardini, Giuseppe Iacovino, Maria

Antonietta Campolieti, Wanda Santoro, Rosa Maria Bonifacio, Antonio

Macrellino, Maria Pina Porrazzo, Paola Michelina Loffreda, Filomena

D’Aulisa, Maria Di Bello, Rosalia Maria Torraco, Giovanna Morelli,

Teresa Boccadi, Maria Grazia Armento, Antonio Scardocchia, Antonella

Fiscante, Egidio Del Vescovo, Clotilde Spina, rappresentati e difesi

dagli avv. Michele Coromano e Marcella Ceniccola, con domicilio eletto

presso lo studio del primo in Campobasso, via Principe di Piemonte, 41;

contro

Ministero

dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca in persona del

Ministro pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise,

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Francesco D’Ovidio” – Liceo

Scientifico di Larino (Cb), rappresentati e difesi dall’Avvocatura

Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via

Garibaldi, 124

per l’annullamento

del

provvedimento del 24.6.11, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per

il Molise ha proceduto ad accorpare la ex classe III sez. C alle sezioni

A e B del Liceo Scientifico di Larino (CB) eliminando di fatto, per

l’anno scolastico 2011 – 2012 la sez. C per la classe IV e prevedendo,

di conseguenza, due classi quarte, sezz. A e B, rispettivamente di 26 e

27 alunni; nonchè in via subordinata per la disapplicazione del D.P.R.

20.3.09, n. 81 e delle circolari MIUR nn. 21 del 14.3.11 e 63 del

13.07.11, nella parte in cui si pongono in contrasto con la medesima

normativa in materia di edilizia scolastica e di sicurezza negli

ambienti di lavoro, di tutti gli atti presupposti, connessi, e/o

conseguenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti

gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione,

dell’Universita’ e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale per

il Molise e dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Francesco

D’Ovidio” – Liceo Scientifico di Larino (Cb);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore

nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 il dott. Luca

Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I

ricorrenti sono genitori di alunni che nel corso dell’anno scolastico

2010/2011 hanno frequentato le classi III sezione A, composta di 16

alunni, B, composta di 22 alunni, C, composta di 14 alunni del Liceo

Scientifico di Larino.

L’Ufficio Scolastico

regionale, in applicazione del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, contenente

norme per la riorganizzazione della rete scolastica, con provvedimento

del 24 giugno 2011 ha provveduto ad accorpare gli alunni della sezione C

alle sezioni A e B, eliminando per l’anno scolastico 2011/2012 la

sezione C per la classe IV.

In conseguenza del disposto accorpamento le due classi quarte sono costituite, rispettivamente, di 26 e 27 alunni.

Il

Dirigente scolastico del Liceo Scientifico di Larino con nota 9

settembre 2011 ha rappresentato all’Ufficio Scolastico regionale che

l’assetto organizzativo derivante dal disposto accorpamento è stato

ritenuto dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione

dell’istituto scolastico non conforme ai parametri di legge e,

segnatamente, al D.M. 18.12.1975, con grave pregiudizio per l’igiene e

la sicurezza delle persone destinate ad utilizzare le due aule;

Avverso

il provvedimento dell’Ufficio Scolastico regionale sono insorti i

genitori degli alunni indicati in epigrafe per chiederne l’annullamento

lamentandone la illegittimità per i seguenti motivi:

1.

Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, della

legge 11 gennaio 1996, n. 23, del D.M. 18 dicembre 1975, del d. lgs. 19

settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, del D.M. 26 agosto

1992, del D.P.C.M. 7 giugno 1995, dell’art. 3 della legge 241 del 1990.

Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per carenza di

adeguata motivazione.

Lamentano che le misure di

accorpamento organizzativo previste dal D.P.R. n. 81/2009 non potrebbero

derogare alle norme speciali sull’edilizia scolastica di cui al D.M:

18.12.1975 che, nella disciplina dei requisiti igienico sanitari, alla

tabella 9 specifica il rapporto tra numero degli alunni e dimensioni

dell’aula, indicandolo in una superficie minima netta di 1,9 mq per

alunno, parametro nel caso di specie disatteso come indicato dal

responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei documenti

allegati alla nota del dirigente scolastico del 9.9.2011. In ogni caso

le norme sulla riorganizzazione della rete scolastica di cui al D.P.R.

n. 81/2009 non potrebbero derogare quelle contenute nel D.M. 18.12.1975

anche perchè successivamente legificate dalla legge 11 gennaio 1996, n.

23 art. 5 con conseguente necessità di disapplicarle in parte qua.

Il

provvedimento impugnato si porrebbe inoltre in contrasto con la

normativa a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.

lgs. 626/1994 e successive modifiche come segnalato dal responsabile del

servizio di prevenzione e protezione con apposita documentazione

trasmessa dal dirigente scolastico all’Ufficio scolastico regionale.

Risulterebbe

violato altresì il D.M. 26 agosto 1992 recante norme di prevenzione

incendi per l’edilizia scolastica che all’art. 5 indica in 26 persone il

massimo affollamento ipotizzabile; analoga violazione si configurerebbe

con riferimento al D.P.C:M. 7 giugno 1995 recante la carta dei servizi

scolastici che prescrive il rispetto di standard di tutela adeguati

anche per quanto concerne le condizioni igieniche e di sicurezza dei

locali da adibire ad attività didattica.

Infine il

provvedimento impugnato sarebbe anche immotivato in relazione alle

risultanze istruttorie tenuto conto che sia la relazione del dirigente

scolastico sia la documentazione tecnica del responsabile del servizio

di prevenzione e protezione rappresentavano motivatamente la necessità

di conservare il precedente assetto organizzativo articolato su tre

distinte classi al fine di assicurare la salubrità delle aule nonché per

la corretta evacuazione dall’edificio in situazioni di pericolo.

Si

è costituito in giudizio il Ministero dell’Università, dell’Istruzione e

della ricerca per contestare la fondatezza dei motivi ex adverso

articolati concludendo per la reiezione del ricorso nel merito.

Alla camera di consiglio del 6 ottobre 2011 è stata accolta la domanda cautelare con ordinanza 187/2011.

Alla pubblica udienza del 26.1.2012 la causa è stata infine trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

È

pacifico tra le parti che in conseguenza del disposto accorpamento

della ex classe III C alle sezioni A e B del Liceo Scientifico di Larino

per l’anno scolastico 2011/2012 non risulta rispettato il parametro

della superficie netta minima che il D.M. 18 dicembre 1975 indica per la

scuola secondaria di secondo grado in 1,96 mq per studente, secondo

quanto rappresentato dal responsabile del servizio di prevenzione e

protezione con la documentazione istruttoria allegata alla nota del

9.9.2011 inviata dal dirigente scolastico all’Ufficio scolastico

regionale dopo che analoghe motivazioni erano state poste a fondamento

delle reiterate richieste di adeguamento delle strutture scolastiche

inoltrate negli anni agli enti competenti (cfr. doc. in fascicolo

Avvocatura dello Stato) anche con specifico riferimento al

dimensionamento delle classi (cfr. nota del dirigente scolastico del

28.7.2010 e proposta di dimensionamento del 25.5.2010 in fascicolo

Avvocatura nelle quali si menziona espressamente il problema del

rispetto del d. lgs. 626/1994 in relazione alle aule allocate presso la

struttura del vecchio ospedale “Vietri” di Larino).

Nessuna

deduzione è stata sul punto articolata in fatto dalla difesa erariale

sicchè, in applicazione del generale principio di non contestazione ex

art. 64, comma 2 del c.p.a., devono ritenersi, allo stato, sussistenti

le carenze segnalate dal dirigente scolastico da ultimo con nota del 9

settembre 2011.

La difesa erariale eccepisce in via

preliminare la sopravvenuta abrogazione implicita per incompatibilità

del D.M. 18.12.1975 ad opera del successivo D.P.R. 81/2009 nella parte

in cui innova la disciplina dei criteri numerici di composizione delle

classi: in senso contrario deve osservarsi, in applicazione dei canoni

generali che regolano la successione delle norme nel tempo, che la norma

generale successiva non può abrogare quella speciale anteriore qual è

nel caso di specie la tabella 9 allegata al D.M. 18.12.1975

disciplinante i requisiti minimi di igiene della aule scolastiche, anche

perché la prima dà attuazione al canone del buon andamento della

funzione organizzativa del servizio, la seconda tutela il diritto

fondamentale alla salute sicchè ogni atto organizzativo deve

necessariamente essere adottato nel rispetto della normativa speciale in

materia di igiene e sanità che opera quale requisito di validità

dell’atto.

La difesa erariale rileva ancora, in

diritto, che i parametri del D.M. 18 dicembre 1975 non sarebbero

comunque vincolanti in quanto le disposizioni ivi contenute, ai sensi

dell’art. 5.7 del medesimo decreto, rivestirebbero “carattere

indicativo” non solo per i progetti in corso di esecuzione, o già

approvati o in fase inoltrata di approvazione ma anche per gli

ampliamenti, gli adattamenti ed i completamenti degli edifici già

esistenti e poiché nel caso di specie il Liceo Scientifico di Larino si

trova momentaneamente allocato presso i locali dell’ospedale Vietri,

allo scopo appositamente adattati nel corso degli anni, le predette

disposizioni dovrebbero ritenersi prive di carattere prescrittivo e

vincolante.

In senso contrario deve invece

osservarsi che, nel caso di specie, la vincolatività delle prescrizioni

in questione, sebbene non discenda direttamente dal citato decreto

ministeriale, deriva tuttavia dalla autonoma scelta del responsabile del

servizio di prevenzione e protezione dell’istituto scolastico che ha

ritenuto di uniformarvisi nella valutazione in concreto (cfr. T.A.R.

Veneto, III, 16 febbraio 2009, n. 375) dei rischi che il

sovraffollamento delle classi comporta per l’igiene e la salubrità delle

aule intese quale luogo di lavoro ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. 81

del 2008 nonché alla luce della inderogabile necessità di garantire la

gestione delle emergenze e la corretta evacuazione dall’edificio in

situazioni di pericolo, come accade in ipotesi di incendio e di eventi

sismici (cfr. allegato 3 del R.S:P.P. alla nota dirigenziale del 9

settembre 2011).

Il parametro di legittimità

violato è dunque rappresentato non dal citato decreto ministeriale del

1975 bensì dal d. lgs. 626 del 1994 poi confluito nel d. lgs. 81 del

2008 – applicabile agli istituti scolastici ai sensi dell’art. 3, comma

2, del medesimo, come successivamente precisato dall’art. 1, comma, 1

D.M. 382/1998 anche con riferimento agli alunni in quanto “utenti” del

servizio – e, come si vedrà nel prosieguo, dal D.M. 26 agosto 1992 sulla

prevenzione incendi.

In particolare l’art. 33 del

d. lgs. 81/2008 impone al responsabile del servizio di prevenzione e

protezione dei rischi professionali di provvedere alla individuazione in

concreto dei fattori di rischio, alla loro valutazione e

all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita’ degli

ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, sulla base

della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale.

In

applicazione del citato disposto normativo – come già precisato dagli

artt. 2 e 3 del D.M. 382/1998 con specifico riferimento alle istituzioni

scolastiche – l’individuazione e la valutazione dei rischi e la

predisposizione delle conseguenti misure per la sicurezza e la salubrità

degli ambienti di lavoro deve essere condotta “nel rispetto della

normativa vigente” da individuarsi, nel caso di specie, nelle previsioni

del richiamato D.M. 18.12.1975; ed infatti, sebbene tale decreto sia

stato abrogato dall’art. 12 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, il comma

5 del medesimo articolo ha fatto comunque salvo quanto previsto dal

precedente articolo 5, comma 3, a mente del quale “In sede di prima

applicazione e fino all’approvazione delle norme regionali di cui al

comma 2 [quelle cioè sulla progettazione esecutiva degli interventi in

materia di edilizia scolastica] possono essere assunti quali indici di

riferimento quelli contenuti nel decreto del Ministro dei lavori

pubblici 18 dicembre 1975…”.

Poiché la Regione

Molise non ha legiferato in materia, il responsabile del servizio di

prevenzione e protezione, dovendo per legge individuare le situazioni di

potenziale pericolo per la salubrità e la sicurezza dei luoghi di

lavoro “nel rispetto della normativa vigente”, ha ritenuto, nella

propria autonomia decisionale, di poter assumere a parametro di

riferimento le norme del predetto decreto del 1975 essendo a ciò

espressamente facoltizzato dall’art. 5, comma 3 del d. lgs. 23 del 1996

richiamato (cfr. nei termini detti l’allegato 3 alla nota dirigenziale

del 9 settembre 2011); e tanto al fine di porre in essere le conseguenti

misure necessarie al corretto dimensionamento della aule che

successivamente l’Ufficio Scolastico Regionale ha ritenuto

immotivatamente di disattendere.

Una volta

accertato, dal soggetto a ciò deputato per legge, che l’accorpamento era

incompatibile con l’esigenza di assicurare la sicurezza e la salubrità

delle aule destinate ad accogliere gli alunni delle sezioni accorpate,

l’Ufficio scolastico regionale non poteva ignorare tale circostanza

senza incorrere in un palese eccesso di potere nella adozione delle

misure organizzative pur previste dal D.M. 81/2009; così facendo infatti

ha obliterato una circostanza, palesata dall’istruttoria sin dal

definizione dell’organico di diritto per l’anno scolastico 2010/2011

(cfr. nota del dirigente scolastico del 28.7.2010 e proposta di

dimensionamento del 25.5.2010 in fascicolo Avvocatura), di rilevante

importanza in quanto pertinente alla necessità di tutelare valori

primari quale la salubrità dell’ambiente di lavoro e la stessa

incolumità degli alunni. In ogni caso a fronte di una tale risultanza

istruttoria l’Ufficio scolastico regionale doveva, quanto meno, motivare

in ordine alle eventuali ragioni che consentivano di ritenere non

ostative le circostanze rappresentate dal dirigente scolastico, non

potendo di certo opporre l’incompetenza ad adottare le misure idonee a

superare le predette criticità poiché il rispetto delle misure di tutela

della salubrità degli ambienti di lavoro e di sicurezza dei lavoratori e

degli utenti del servizio rappresenta una condizione di legittimità dei

provvedimenti relativi all’organizzazione del sistema scolastico.

Inoltre

la contestata inerzia della Provincia, quale ente proprietario

dell’immobile e responsabile delle misure di adeguamento, non può

risolversi nella sostanziale violazione della normativa sulla sicurezza e

la salubrità degli ambienti scolastici con grave pregiudizio per chi vi

opera (alunni, personale docente e non docente).

Ciò

anche in considerazione del fatto che, stando a quanto disposto in

materia di istituzioni scolastiche dall’art. 5 del D.M. 29 settembre

1998, n. 382, “nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l’eventuale

responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ravvisi grave

ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e

degli allievi adotta, sentito lo stesso responsabile, ogni misura idonea

a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone

contemporaneamente l’ente locale per gli adempimenti di obbligo” sicchè

l’Ufficio scolastico regionale non può adottare provvedimenti

organizzativi che si pongano in contrasto con le specifiche misure di

prevenzione assunte dal dirigente scolastico in forza di espressa

previsione normativa, senza incorrere in una palese violazione di legge.

Peraltro

il provvedimento impugnato risulta illegittimo anche perché adottato in

contrasto con l’art. 5 del D.M. 26 agosto 1991 recante norme di

prevenzione incendi per l’edilizia scolastica (sulla vincolatività di

tale normativa nel dimensionamento delle classi cfr. T.A.R. Veneto, III,

16 febbraio 2009, n. 375); tale disposto normativo, ai fini della

sicurezza antincendi prescrive che il massimo affollamento ipotizzabile

in aula sia di 26 persone mentre nel caso di specie ve ne sono

rispettivamente 27 (26 alunni più l’insegnante) nella sezione A e 28

nella B (27 alunni più l’insegnante).

E’ noto che

il predetto limite è stato considerato suscettibile di deroga dal

Ministero dell’Interno Dipartimento dei vigili del fuoco con nota prot.

P480/4122 sott.32 del 6.5.2008, come rammentato dalla difesa erariale,

ma la possibilità di deroga è stata subordinata al ricorrere di tre

condizioni: 1) che le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 metri

ed aprirsi nel senso dell’esodo e devono rispondere agli ulteriori

requisiti specificamente indicati al punto 5.6; 2 ) che ci sia una

apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare

dell’attività; 3) che l’incremento numerico sia “modesto”.

Nel

caso di specie il Ministero intimato ha omesso di dimostrare il

rispetto delle prime due condizioni: non v’è prova infatti che le

dimensioni e le caratteristiche delle porte di uscita delle due aule e

gli ulteriori parametri indicati al punto 5.6. del D.M. 26 agosto 1992

siano in concreto rispettati e non risulta rilasciata la prescritta

dichiarazione di responsabilità del dirigente scolastico, in quanto

soggetto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro (che ha

piuttosto rappresentato ragioni ostative al rilascio).

Occorre

infine precisare che ove la definizione delle classi non corrisponda a

quanto previsto negli atti progettuali depositati presso il locale

Comando dei vigili del fuoco, l’eventuale dichiarazione di

responsabilità del dirigente scolastico, attestante il numero di persone

presenti per ogni singola aula ed il rispetto, sebbene in regime di

deroga, del punto 5 “Misure per l’evacuazione in caso di emergenza”

dell’allegato al D.M. 26.08.1992, dovrà comunque essere sottoposta ad

una verifica formale da parte del comando vigili del fuoco competente

per territorio, quale organo deputato per legge ad accertare se

l’incremento numerico della popolazione scolastica per aula, rispetto al

parametro legale (n. 26), comunicato dal dirigente scolastico, possa

reputarsi effettivamente compatibile, in concreto, con la capacità di

deflusso del sistema di vie d’uscita, senza pregiudicare le condizioni

generali di sicurezza, come specificato nella richiamata nota

ministeriale del 6 maggio 2008.

Ne discende che

alla luce delle motivazioni che precedono il ricorso va accolto ed il

provvedimento dell’Ufficio scolastico regionale dev’essere annullato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il

Tribunale amministrativo regionale del Molise, definitivamente

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per

l’effetto, annulla il provvedimento adottato dall’Ufficio Scolastico

regionale in data 24.6.2011 e condanna il Ministero dell’Università,

dell’Istruzione e della Ricerca alla rifusione, in favore dei ricorrenti

in solido tra loro, delle spese di lite che si liquidano in euro

3000.00 di cui euro 2000,00 per onorari ed euro 1000,00 per diritti,

oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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