26 Aprile 2012

Illegittima e odiata la tassa sui telefonini scatena una guerra

Illegittima e odiata la tassa sui telefonini scatena una guerra

Quando, nel 1995, fu estesa ai cellulari, la tassa di concessione governativa era un’ imposta sul lusso, per colpire i consumi legati a uno status symbol. I telefonini infatti erano allora considerati un bene voluttuario più che uno strumento di comunicazione. Le cose sono cambiate in fretta, e negli anni Duemila il presupposto per l’ esazione della tassa era ormai venuto meno. Nel 2007 l’ imposta è stata oggetto di un’ interrogazione parlamentare e in precedenza era già stata al centro di audizioni dell’ Agcom, tanto che il commissario Enzo Savarese arrivò a chiederne l’ abolizione. I primi a muoversi sul serio sono stati però alcuni Comuni veneti nel 2009. Essendo amministrazioni pubbliche – sostenevano – non erano assoggettabili alla tassa di concessione governativa. In più, affermavano, il Codice delle Telecomunicazioni elettroniche, liberalizzando i servizi, aveva di conseguenza tacitamente abrogato la normativa che disciplinava l’ imposta. La commissione tributaria provinciale di Vincenza dette loro ragione su tutta la linea, ma l’ Agenzia delle entrate presentò appello. E lo ha perso. La commissione regionale veneta nel gennaio 2011 ha ribadito che la tassa è illegittima. Molti altri Comuni si sono fatti avanti con istanze di rimborso e sulla loro scia sono cominciati i ricorsi dei privati, con sentenze favorevoli ai ricorrenti. Si sono mobilitate anche le associazioni, in prima linea Adoc e Codacons. La prossima, probabile mossa sarà una class-action. di Gemma Vignocchi È in corso una dura battaglia a colpi di ricorsi intorno al “balzello” sui cellulari, vale a dire la tassa di concessione governativa che oggi grava su tutti i titolari di abbonamento telefonico – ben 14 milioni – indipendentemente dal gestore scelto. L’ Agenzia delle entrate, seppur sconfitta su tutti i fronti o quasi, non demorde e conferma che l’ imposta s’ ha da pagare. Ma sempre più persone ne chiedono il rimborso. Si tratta, in apparenza, di poca cosa: 5,16 euro al mese per i privati (in gergo “utenze residenziali”) e 12,91 per aziende e amministrazioni (“utenze business”) che finiscono sulla bolletta del gestore. Ma per l’ erario il gettito è sostanzioso: 750 milioni l’ anno, si calcola. Secondo molti pronunciamenti – e a dirlo sono le commissioni tributarie – quell’ imposta è però illegittima da quando, nel 2003, è entrato in vigore il Codice delle comunicazioni, tantopiù che il “sovrapprezzo” sulle ricariche prepagate è stato abolito già nel 2007. Si chiede dunque da più parti – associazioni di consumatori in testa – di cancellare “l’ odioso balzello” che sarebbe di fatto già abrogato dalle nuove norme. Intanto è una pioggia di ricorsi: ce ne sono quattromila in viaggio solo tramite il Codacons, mentre si contano un centinaio di sentenze a favore degli utenti. Il caso di Massa Cozzile. L’ ultimo episodio in provincia di Pistoia: la commissione tributaria ha appena dato ragione a una coppia d’ imprenditori, Massimo Vannini e Gabriella Bini, titolari di una pizzeria a Traversagna (Massa Cozzile): non dovranno versare quei 2000 euro – relativi al periodo 2008-2010 – che l’ Agenzia delle entrate pretendeva da loro, tramite il gestore (in questo caso “3”) per quattro cellulari con contratto business. Quei soldi non doveva essere richiesti. E Gualtiero Bracali, l’ avvocato che ha seguito il caso, è tempestato di chiamate: lo ha contattato anche un’ azienda che ha 40 abbonamenti. Si sta pensando addirittura di dare vita a un comitato locale per portare avanti azioni collettive, in modo da dividere le spese legali, altrimenti il gioco non vale la candela. Tre anni di risarcimenti. Il rimborso può essere richiesto infatti solo per tre anni, a partire dall’ ultimo pagamento effettuato: un privato dunque può ottenere al massimo intorno ai 186 euro di risarcimento per utenza, mentre aziende ed enti arrivano a quasi 465. Niente vieta però che ci si muova da soli, senza l’ assistenza di un legale. Il Codice. Ad aprire la strada delle impugnazioni sono stati nel 2009 alcuni Comuni, convinti che fosse di fatto superato l’ articolo 21 della tariffa allegata a un decreto presidenziale del 1972 (n.64) che si occupa della tassa governativa. L’ entrata in vigore del Codice delle comunicazioni, che ha liberalizzato il mercato, ha prodotto infatti cambiamenti importanti. Ha stabilito prima di tutto (abrogando l’ articolo 318 del Codice postale) che il diritto di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica non si esercita più in regime di concessione bensì di concorrenza. Non è semplice questione di parole. Vuol dire che si passa da un sistema di natura pubblicistica a uno privatistico: al posto della la “licenza” – rilasciata dall’ amministrazione postale – c’ è un contratto, che si stipula con un gestore. E dunque la tassa di prima – si sostiene – non si può trasferire automaticamente; potrebbe essere solo una legge a imporla. Ma l’ Agenzia delle entrate non la pensa così e il 18 gennaio scorso, con una risoluzione, ha ribadito l’ obbligo del pagamento per tutti, Comuni compresi (i gestori restano ai margini della querelle visto che si limitano a fare da tramite: incassano l’ imposta e la versano all’ erario). La giurisprudenza però sembra andare in direzione opposta. E consumatori e legali invitano al ricorso. Cosa fare. Bisogna per prima cosa – spiega l’ avvocato Bracali – presentare un’ istanza motivata all’ Agenzia delle entrate competente per territorio, chiedendo il rimborso della tassa versata negli ultimi tre anni (attenzione, bisogna allegare le fatture della compagnia telefonica). Poi si attende la risposta che sarà certamente negativa (il silenzio, trascorsi 90 giorni, vale come no). A questo punto il diniego dell’ Agenzia potrà essere impugnato con un ricorso alla Commissione tributaria provinciale. Dal primo aprile però c’ è una complicazione ulteriore: contestualmente va presentata anche un’ istanza di reclamo. Il Codacons – nota l’ avvocato Gabriella Castrense – proprio in questi giorni sta aggiornando il sito per inserirvi il fac-simile e le nuove note esplicative in modo da guidare passo passo gli abbonati. La commissione tributaria ha poi dai due agli otto mesi per pronunciarsi ed emettere la sentenza, che di solito è immediatamente esecutiva. Quindi dall’ inizio alla fine dell’ azione passa anche un anno e mezzo. E potrebbe non essere finita qui perché l’ Agenzia delle Entrate ha la facoltà di ricorrere in appello. Verso la classs action. C’ è da chiedersi allora se vale la pena darsi tanto da fare per 186 euro (o 465). Tanto più che anche chi vince il ricorso, si ritrova poi al punto di partenza. Ottenuti i soldi, dovrà infatti riprendere a pagare la tassa e poi chiedere, semmai, un nuovo risarcimento. Oppure può smettere di versare l’ imposta e quando Equitalia gli manderà la cartella esattoriale, fare opposizione. «Ma l’ importante – spiega Elvira Cocca dell’ Adoc – è fare pressione contro uno balzello ingiusto per arrivare a cancellarlo». Una class action è nell’ aria. E poi si spera nella Cassazione, che si pronuncerà entro l’ anno. Constatando il vuoto normativo, la Corte dovrebbe invitare il legislatore a fare chiarezza, finalmente. ©RIPRODUZIONE RISERVATA.

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