ROMA: CODACONS, NON SI PAGA IL PARCHEGGIO SE NELLA ZONA SOLO STRISCE BLU
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fonte:
- Adnkronos on line
Il Tar Lazio ha accolto il ricorso
presentato dal Codacons e da un Comitato di cittadini residenti nel
quartiere Ostiense di Roma, contro le strisce blu e le relative
delibere comunali. La sentenza della II sez. del Tar Lazio (Pres.
Luigi Tosti, Rel. Carlo Modica de Mohac) ha stabilito l`annullamento
delle delibere del comune di Roma che istituiscono in tutta la citta`
i parcheggi a pagamento.
L`associazione per la tutela dei consumatori fa sapere che da
oggi gli automobilisti della Capitale possono rifiutare di pagare il
parcheggio qualora, nella stessa area, il comune non abbia provveduto
a creare anche parcheggi gratuiti. Il Codacons ricorda infatti, che la
Cassazione ha recentemente stabilito che sono nulle le multe agli
automobilisti che parcheggiano nelle aree a pagamento se vicino a
quelle stesse zone non e` stato predisposto anche un parcheggio
libero. I comuni di tutta Italia avevano opposto resistenza a questa
decisione, continuando a istituire strisce blu trasferendo dalla
Polizia Municipale ai privati la funzione di controllo e punizione del
divieto di sosta, come nel caso della Sta Spa a Roma (Agenzia per la
Mobilita` del Comune)
Il Tar non ha ordinato pero`, come richiesto dal Codacons,
riferisce in una nota la stessa associazione, la restituzione ai
cittadini delle multe pagate per sosta in strisce blu senza apposito
tagliando (centinaia di migliaia di sanzioni, per un controvalore di
circa 10 miliardi di euro) ritenendo che la violazione del divieto di
sosta sia un illecito di mera condotta. A seguito di questa posizione
gli utenti che hanno pagato multe illegittime dovrebbero avviare una
separata azione di risarcimento contro la Sta Spa per indebito
oggettivo. Proprio a tal fine il Codacons informa dell`organizzazione
di una class action contro la societa`, cui possono partecipare tutti
coloro che intendano farsi restituire le somme pagate. “la delibera non chiarisce la
specifica ragione per la quale a zona e` stata definita `di
particolare rilevanza urbanistica`, limitandosi, a tal riguardo, a
richiamare uno `studio` che non risulta allegato al provvedimento (e
che pertanto non puo` essere considerato idoneo ad integrare una
valida motivazione, neanche `per relationem`). In ogni caso – continua
– tale `studio` non appare affidabile essendo stato realizzato, per
espressa ammissione della stessa Amministrazione, proprio dalla
societa` Sta Spa., la quale non e` un `soggetto terzo` (ed
imparziale), avendo un evidente interesse alla realizzazione dei
parcheggi a pagamento“.
“Non v`e` traccia, agli atti di causa, di uno studio che
dimostri, con dati obiettivi, come (ed in base a quale criterio) il
numero dei parcheggi sia stato commisurato al fabbisogno effettivo; ed
in che modo le esigenze dei residenti siano state considerate;
pertanto, – conclude la sentenza – il provvedimento appare adottato in
mancanza di una idonea istruttoria; conseguentemente, esso appare
altresi` sommariamente ed insufficientemente motivato“.
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