30 Maggio 2008

ROMA: CODACONS, NON SI PAGA IL PARCHEGGIO SE NELLA ZONA SOLO STRISCE BLU

Il Tar Lazio ha accolto il ricorso

presentato dal Codacons e da un Comitato di cittadini residenti nel

quartiere Ostiense di Roma, contro le strisce blu e le relative

delibere comunali. La sentenza della II sez. del Tar Lazio (Pres.

Luigi Tosti, Rel. Carlo Modica de Mohac) ha stabilito l`annullamento

delle delibere del comune di Roma che istituiscono in tutta la citta`

i parcheggi a pagamento.

L`associazione per la tutela dei consumatori fa sapere che da

oggi gli automobilisti della Capitale possono rifiutare di pagare il

parcheggio qualora, nella stessa area, il comune non abbia provveduto

a creare anche parcheggi gratuiti. Il Codacons ricorda infatti, che la

Cassazione ha recentemente stabilito che sono nulle le multe agli

automobilisti che parcheggiano nelle aree a pagamento se vicino a

quelle stesse zone non e` stato predisposto anche un parcheggio

libero. I comuni di tutta Italia avevano opposto resistenza a questa

decisione, continuando a istituire strisce blu trasferendo dalla

Polizia Municipale ai privati la funzione di controllo e punizione del

divieto di sosta, come nel caso della Sta Spa a Roma (Agenzia per la

Mobilita` del Comune)

Il Tar non ha ordinato pero`, come richiesto dal Codacons,

riferisce in una nota la stessa associazione, la restituzione ai

cittadini delle multe pagate per sosta in strisce blu senza apposito

tagliando (centinaia di migliaia di sanzioni, per un controvalore di

circa 10 miliardi di euro) ritenendo che la violazione del divieto di

sosta sia un illecito di mera condotta. A seguito di questa posizione

gli utenti che hanno pagato multe illegittime dovrebbero avviare una

separata azione di risarcimento contro la Sta Spa per indebito

oggettivo. Proprio a tal fine il Codacons informa dell`organizzazione

di una class action contro la societa`, cui possono partecipare tutti

coloro che intendano farsi restituire le somme pagate. “la delibera non chiarisce la

specifica ragione per la quale a zona e` stata definita `di

particolare rilevanza urbanistica`, limitandosi, a tal riguardo, a

richiamare uno `studio` che non risulta allegato al provvedimento (e

che pertanto non puo` essere considerato idoneo ad integrare una

valida motivazione, neanche `per relationem`). In ogni caso – continua

– tale `studio` non appare affidabile essendo stato realizzato, per

espressa ammissione della stessa Amministrazione, proprio dalla

societa` Sta Spa., la quale non e` un `soggetto terzo` (ed

imparziale), avendo un evidente interesse alla realizzazione dei

parcheggi a pagamento“.

“Non v`e` traccia, agli atti di causa, di uno studio che

dimostri, con dati obiettivi, come (ed in base a quale criterio) il

numero dei parcheggi sia stato commisurato al fabbisogno effettivo; ed

in che modo le esigenze dei residenti siano state considerate;

pertanto, – conclude la sentenza – il provvedimento appare adottato in

mancanza di una idonea istruttoria; conseguentemente, esso appare

altresi` sommariamente ed insufficientemente motivato“.

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