4 Ottobre 2004

ZPS e SIC LE AREE PROTETTE DALLA COMUNITA’ EUROPEA: NO ALLA CACCIA NELLE AREE PROTETTE

ZPS e SIC LE AREE PROTETTE DALLA COMUNITA’ EUROPEA: NO ALLA CACCIA NELLE AREE PROTETTE

Con Delibera del Comitato Europeo per le aree protette del 2 dicembre 1996 le aree APS e d i SIC sono stati equiparati ai parchi nazionali tale equiparazione ha avuto come effetto immediato il divieto di introduzione di armi in queste aree.

Il divieto è stato confermato sia dalla Cassazione che ha sancito l’applicazione delle norme di protezione, previste per i parchi, anche in queste zone, applicando alla lettera quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 394/91 che dalla Corte di giustizia europea la quale ha dichiarato che :"le autorità nazionali devono adottare tutte le misure possibili per raggiungere gli obiettive perseguiti dalla direttiva e devono astenersi dal prendere misure suscettibili di compromettere gravemente la realizzazione del risultato che la direttiva prescrive".

Alla luce di quanto premesso è stato sottoposto al Ministro dell’ambiente una proposta di DM che sancisce, senza equivoci, che nelle ZPS e nei SIC si applicano le misure di protezione previste dalla legge nazionale in materia di aree naturali protette. Tale bozza è in attesa di essere approvata.

Ma quali sono le aree ZPS e SIC?

Le aree sono quelle individuate con Rete Natura 2000.

Rete Natura 2000 è il termine che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha assegnato ad un insieme di aree destinate alla conservazione della diversità biologica del territorio dell’Unione ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali. Tale progetto, relativamente alla normativa, fa riferimento a due direttive comunitarie:

DIRETTIVA UCCELLI – Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 103 del 25 aprile 1979. e Direttiva della Commissione del 6 marzo 1991 che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (91/244/CEE), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, II serie speciale, n. 45 del 13 giugno 1991.

DIRETTIVA HABITAT – Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 206 del 22-7-92. In Italia è stato recepito con il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

In particolare sulla mancata applicazione della Direttiva "Uccelli selvatici" la Commissione Europea ha deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia Europea contro l’Italia
La Commissione Europea ha deciso di presentare ricorso alla Corte Europea di giustizia contro l’Italia ai sensi dell’articolo 169 del trattato CE per inadempienza dell’Italia rispetto ad alcune disposizioni della direttiva "Uccelli selvatici" (direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici) dell’Unione Europea (UE).

La decisione nei confronti dell’Italia riguarda le modalità di attuazione del regime di deroghe previsto dalla direttiva, in particolare l’incapacità della direttiva italiana di assicurare il rispetto di tutte le condizioni previste dal regime in alcune delle situazioni in cui sono richieste le deroghe. Inoltre la procedura riguarda le modalità secondo cui l’Italia disciplina la cattura di tre specie di uccelli selvatici utilizzati come esca. La cattura di esemplari appartenenti a specie di uccelli selvatici è proibita dalla direttiva ma, in via eccezionale, può essere consentita purché siano rispettate le severe condizioni del regime di deroghe previsto dalla direttiva. Tali condizioni non sono pienamente rispettate dalla normativa italiana.

La direttiva "Uccelli selvatici", adottata all’unanimità dal Consiglio sotto la presidenza francese nel 1979, che rappresenta il primo e uno dei più importanti atti normativi dell’UE in materia di conservazione della natura, istituisce un ampio programma di protezione delle specie di uccelli selvatici dell’UE. Diverse componenti della direttiva "Uccelli selvatici" concorrono a determinare tale programma di protezione. Una prima componente è quella relativa alla conservazione degli habitat ; una seconda componente consiste in una serie di divieti che riguardano minacce dirette per gli uccelli (come la distruzione deliberata di uova e nidi) ed altre attività associate come il commercio di esemplari vivi o morti . Una terza componente è quella che disciplina la caccia, limitando le specie soggette a pratiche venatorie, nonché i relativi periodi e metodi di caccia . Relativamente alla seconda e alla terza componente è possibile richiedere deroghe, purché sia assicurato il rispetto dei severi requisiti previsti.

OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA UCCELLI:
1)CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT
2)DIVIETI CHE RICGUARDANO MINACCE DIRETTE PER GLI UCCELLI
3)DISCIPLINA DELLA CACCIA

La decisione nei confronti dell’Italia riflette la determinazione da parte della Commissione di assicurare che tutti gli Stati membri dispongano di una normativa in grado di dare effettiva attuazione alla direttiva.

Fino alla redazione delle liste ufficiali, pur non essendo i SIC definitivamente inseriti nella rete essi devono comunque essere tutelati. Ciò è previsto dal Trattato dell’Unione, secondo i principi del quale non è possibile che uno Stato proponga da una parte dei siti per l’inclusione in Natura 2000, riconoscendone così il valore naturalistico, e dall’altra conduca attività che danneggiano i valori per i quali i siti sono stati identificati. A questo proposito esiste ormai una serie di precedenti legali dell’Unione secondo i quali la Commissione può attivare procedure di infrazione contro lo Stato membro che adotti un comportamento così contraddittorio.
Bisogna inoltre considerare che la Commissione Europea finanzia, attraverso lo strumento LIFE Natura, progetti di tutela e valorizzazione dei siti, riconoscendone così l’esistenza e il valore.
Nel caso il sito interessato dal progetto venga danneggiato la Commissione può revocare l’erogazione del finanziamento. Esistono inoltre precedenti comunitari che permettono di sospendere anche finanziamenti europei di diversa origine quando questi vengano utilizzati in modo da danneggiare i siti proposti o designati.

Mariacristina Tabano
Avvocato esperta in diritto ambientale

Link correlati:
www.vigilanzambientale.it: Il sito di Vigilanza Ambientale
www.minambiente.it: Il sito del Ministero dell’Ambiente
www.wwf.it: Il sito del WWF

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