Voli bloccati, tutti i diritti di chi rientra
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fonte:
- La Tribuna di Treviso
«In relazione ai voli cancellati per via del vulcano islandese – scrive il Codacons – ricordiamo che, in caso di pacchetto turistico, il consumatore che non può partire per le vacanze ha diritto al rimborso integrale di quanto versato. Non si tratta, infatti, di una rinuncia volontaria ma di una causa di forza maggiore. La normativa di riferimento è il D.Lgs. 6 settembre 2005 n.206. Il consumatore può decidere di usufruire di un altro pacchetto di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto di qualità inferiore previa restituzione della differenza di prezzo. Se invece sceglie il rimborso, la somma di denaro già corrisposta deve essergli restituita entro sette giorni lavorativi dal momento della cancellazione. Non ha diritto, invece, ad un risarcimento del danno, essendo un caso di forza maggiore (art. 92, terzo comma). Di seguito gli altri diritti: 1) Se il consumatore si trovava già all’ estero, invece, ha diritto ad un risarcimento solo se l’ assicurazione stipulata al momento della partenza prevedeva una copertura in casi di questo tipo; 2) Se è il consumatore è stato costretto ad anticipare il rientro o a posticiparlo non può chiedere i danni, salvo sia in grado di dimostrare che il ritardo e l’ anticipo erano evitabili, cosa difficile da sostenere; 3) Rientro «fai da te». L’ organizzatore deve mettere a disposizione del consumatore un mezzo di trasporto per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto. Se non lo fa, il consumatore ha diritto di cercare autonomamente soluzioni alternative per rientrare e può farsi rimborsare dal tour operator le spese del rientro; 5) Rientro anticipato. In caso di rientro anticipato il tour operator deve comunque restituire la differenza tra il costo delle prestazioni originariamente previste e quello delle prestazioni effettuate.
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