Vittoria del Codacons pugliese: sentenza del Giudice di Pace di Lecce
Nuova vittoria dell’associazione di consumatori ADUSBEF Onlus a Lecce. Questa sentenza evidenzia l’illiceità dell’infrazione (condannando nuovamente la Compagnia di Assicurazioni SARA, una delle compagnie solo apparentemente "graziate" dal Consiglio di Stato) e la lesione della legge quadro sul consumatore. La decisione è emessa secondo Equità: limitato sarà il potere di penetrazione della Cassazione in un eventuale ricorso della compagnia.
I Giudici di Pace non hanno violato la legge e possono decidere la causa secondo equità. Le compagnie cercano di raffreddare con la cattiva informazione l’utenza ma non riusciranno a fermare la protesta del popolo degli automobilisti. L’ANIA ed anche l’ISVAP si leggano mille volte il provvedimento dell’Autorità: troveranno la risposta ai loro dubbi. Le compagnie si cospargano il capo di cenere e restituiscano il maltolto, anche a mezzo di sconti per il futuro. Non pagando ed accollandosi le spese processuali stanno salassando e danneggiando i loro azionisti. Ecco il testo s.e.&o.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE
Avv. Cosimo Rochira ha pronunciato la seguente
nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all’udienza del 28 gennaio 2003, promossa da:
MAZZOTTA Monica, residente in Cavallino, associata Adusbef Onlus, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Tanza
CONTRO
SARA Assicurazioni S.p.a, corrente in Roma rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Terenzio e dall’avv. Carlo Panzuti, in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 0732.2002, la sig.ra Mazzotta Monica conveniva in giudizio dinanzi a questa A.G. la SARA Assicurazione S.p.A, in persona del suo legale rappresentante pro-tempere, per sentirla condannare alla restituzione, in suo favore, delle somme indebitamente pagate nella misura di euro 514,58, o quella diversa somma maggiore o minore da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L’attore assumeva di aver concluso con la convenuta un contratto per la R.C.A. relativo all’autovettura targata LE 700836 polizza 0l/845227E e di aver corrisposto dall’anno 1997 al 2002 la somma di € 2.572,91.
Esponeva, inoltre, che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento di chiusura istruttoria n. 8546 del 28.07.00, accertava l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza posta in essere, in violazione dell’art. 2 2°comma, legge 287/90, da 39 imprese di assicurazione operanti in Italia nel settore R.C.A., tra cui la compagnia convenuta. Le suddette compagnie, infatti, attraverso un vero e proprio "circuito informativo istituzionalizzato" incidevano in modo decisivo sulle scelte di prezzo a danno dei consumatori.
In tal modo, così come rilevava l’Autorità Garante, le compagnie aumentavano i premi di una percentuale di circa il 20% in più, tanto che venivano condannate dal Garante ad una multa di circa 700 miliardi di vecchie lire, impugnata dalle compagnie dinanzi al TAR del Lazio, che, invece, confermava la decisione del Garante con sentenza n. 6139/01, parzialmente confermata dal Consiglio di Stato VI sez. con sentenza n.129/02.
L’istante evidenziava la violazione dell’art. 2 L. 287190 da parte della compagnia convenuta, nonché la violazione dei principi della correttezza diligenza, buona fede, ed inoltre la violazione dell’art. 1 lett. e, art. 3 punto 7 L. 281/98. Infine l’attore chiedeva la condanna della suddetta compagnia per pagamento dell’indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c. ed un diritto al risarcimento per atto illecito ex art. 2043 c.c.
Instauratosi il contraddittorio, all’udienza del 24.01.03 la convenuta SARA Ass.ni S.p.a. nella comparsa di costituzione eccepiva preliminarmente l’incompetenza funzionale di questo ufficio, in ordine all’azione in oggetto, ai sensi dell’art. 33. 2° comma L. 287/90 che attribuisce alla Corte d’Appello la competenza in materia di azioni di nullità e risarcimento del danno; sempre in via preliminare eccepiva la violazione dell’art. 102 c.p.c. chiedendo la chiamata in causa delle altre 38 compagnie di assicurazione con le quali l’Autorità Garante aveva accertato "l’Accordo di Cartello".
Nel merito osservava come la domanda di restituzione dell’indebito era inammissibile per indeterminatezza del petitum e della causa petendi in violazione degli artt. 316 e 318 c.p.c.
Infine rilevava l’avvenuta prescrizione del relativo diritto dell’assicurata nei loro confronti.
La causa veniva poi rinviata all’udienza del 28.01.2003, ex art 320 c.p.c. ed, in difetto di richieste, per la precisazione delle conclusioni e la discussionne
A quest’ultima udienza le parti precisavano le loro conclusioni, discutevano approfonditamente la questione in oggetto e depositavano memorie autorizzate.
Sì premette che tale causa, dato il suo valore al di sotto di € l.032,9l, viene decisa, ex art. 113 (2°comma) c.p.c., secondo equità.
Sotto questo profilo, il giudicante ritiene equo e rispondente a sostanziale giustizia, accogliere la domanda attorea nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Sull’eccezione d’incompetenza funzionale del Giudice di Pace, questo Giudice ritiene di confermare quanto già rilevato all’udienza del 24.01.2003, ovvero che la legge u. 287/90 nata per regolare esclusivamente i rapporti di concorrenza o le controversie tra le imprese, e solo in questo caso le relative azioni di nullità e risarcimento devono essere promosse dalle imprese, lese dalla violazione di dette disposizioni, dinanzi alla competente Corte d’Appello, nei confronti delle imprese che hanno commesso l’infrazione, ai sensi dell’art. 33 della predetta legge.
La qualificazione della domanda attorea non può che essere considerata di tipo risarcitorio, restitutorio, con conseguente riferimento alla competenza del Giudice Ordinario Civile (Cass. 09.12.2002).
L’eccezione di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., di conseguenza va rigettata, poichè la sig.ra Mazzotta ha chiesto di ottenere esclusivamente la condanna della impresa di assicurazione con la quale aveva concluso il contratto, e non anche una pronuncia di accertamento sull’esistenza o meno di un Cartello tra compagnie.
L’eccezione di prescrizione annuale del diritto va anch’essa rigettata, poiché l’attrice ha ampiamente dimostrato che, dal 1997 al 2002. senza, soluzione di continuità ha sottoscritto il contratto di assicurazione R.C.A. obbligatoria con la SARA Ass.ni, ed essendo il rapporto ancora in vigore, il termine non decorre
Si esclude che l’intesa tra le società assicuratrici finalizzata all’adozione di premi uniformi, sull’intero territorio nazionale, giudicata lesiva della concorrenza dall’Autorità Garante, accertata da un provvedimento amministrativo, confermata da un giudizio amministrativo ed in parte dal Consiglio di Stato e quindi nulla ex ari. 2 3° comma L. 287/90, abbia potuto generare una invalidità parziale del contratto di assicurazione obbligatorio, intercorso tra la Società e l’assicurato.
Invece è certo che il comportamento posto in essere dalle società assicuratrici (compresa l’odierna convenuta) è stato ritenuto illecito in quanto lesivo della concorrenza. Tale intesa ha dato luogo ad una violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento nazionale – art. 41 della Costituzione -, nonché dell’ordinamento sovranazionale – artt. 85 e 86 del Trattato Istitutivo della Comunità Economica Europea -, inoltre dell’art. 1 e 2 lett. e L. 30.07.98 n. 281, infine degli artt. 1175 e seguenti c.c.
Inoltre, essendo stato accertato, dal provvedimento dell’Autorità Garante, che l’intesa illecita tra le società assicuratrici ha determinato una lievitazione ingiustificata dei premi delle polizze R.C.A. e che tale lievitazione è stata quantificata nel 20% dell’importo del medesimo premio si ritiene di quantificare, in via equitativa, entro detto limite il pregiudizio subito dall’assicurata. L’attrice ha provato, producendo tutte le copie delle quietanze di pagamento. di avere effettuato pagamenti in più rispetto a quanto avrebbe dovuto, se non fosse stato attuato dalla convenuta l’accordo ritenuto illecito dall’Autorità Garante.
Quanto alla partecipazione della compagnia assicuratrice convenuta si deve rilevare che il provvedimento del Consiglio di Stato ha solo annullato la sanzione nei confronti di alcune Compagnie (compresa la SARA Ass.ni) non certo per non aver partecipato all’accordo vietato, ma esclusivamente perché l’infrazione accertata è stata ritenuta non grave, fermo restando i capi b) e d) della A.G.C.M.. Il Consiglio di Stato ha accertato l’esistenza dell’intesa fra tutte le 39 compagnie di assicurazione, confermando l’ordine rivolto alle stesse di cessare immediatamente dall’attuazione e continuazione delle infrazioni accertate, astenendosi da ogni intesa analoga a quella censurata.
L’Autorità Garante ha accertato, quindi, che le 39 imprese, tra cui l’odierna convenuta, fin dal 1.995 (anno in cui vi è stata la liberalizzazione delle tariffe) hanno commesso l’illecito de quo. Il danno agli assicurati, compreso quello dell’attrice con la sottoscrizione dei singoli contratti, consistente nella differenza tra la somma pagata ed il prezzo dello stesso, prodotto senza l’alterazione derivata dall’accordo.
E’ evidente che la compagnia convenuta, aderendo ai Cartello ed alterando il gioco della concorrenza, ha determinato un aumento di circa il 20% dei costi totali dei premi assicurativi incassati dall’impresa, procurando alla stessa un ingiusto profitto, e per l’effetto, arrecando all’attrice un ingiusto danno, così come di seguito rideterminato, essendo, la stessa, stata costretta ad accedere al mercato, poiché la polizza R.C.A. è obbligatoria per legge. Ne deriva alla luce di quanto sopra il diritto dell’attrice al risarcimento del danno da atto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Questo giudicante deve, quindi, rilevare d’ufficio l’inesattezza del calcolo effettuato dall’attrice relativo agli anni dal 1997 al 2002, sia in relazione al diritto alla restituzione che è relativo esclusivamente agli anni che vanno dal 1997 al 2000 compreso, in quanto dopo il provvedimento dell’Autorità Antitrust le società di assicurazione hanno cessato il predetto comportamento illecito, sia in relazione all’errata quantificazione del 20%, che doveva essere scorporato e non sommato.
La somma complessiva dei premi pagati, relativa solo a quest’ultimo periodo, ammonta ad € 1.574,67; da questa occorre ricavare il 20% con il metodo del "calcolo sopra cento" che consente di conoscere l’esatto diritto alla restituzione a favore dell’attrice che, pertanto, ammonta solo ad € 262,44.
Il Giudice di Pace di Lecce, avv. Cosimo Rochira, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Mazzotta Monica nei confronti della SARA assicurazioni S.p.a. con atto di citazione del 7.12.2002 così provvede, ai sensi dell’art. 113, 2° comma c.p.c.:
a) accoglie parzialmente la domanda e condanna la convenuta a corrispondere all’attrice la somma di € 262.44 oltre interessi legali dalla domanda all’ effettivo soddisfo;
b) condanna, con parziale compensazione, la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore dell’attrice, che si liquidano complessivamente in € 175,00 di cui € 115,00 per diritti, € 60,00 per onorario, oltre il 10% ex art. 15 T.F., IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell’attrice, avv. Antonio Tanza, antistatario.
Così deciso in Lecce, il 04.02.2003
IL GIUDICE DI PACE
Avv. Cosimo Rochira
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