5 Dicembre 2009

Violazioni codice della strada, Codacons chiede chiarezza

 
ABRUZZO. Un pò di chiarezza nella giungla delle sanzioni per violazioni al codice della strada.  Il Codacons Abruzzo patrocinando alcuni cittadini delle province di Pescara e Chieti ha contribuito a cristallizzare alcuni principi secondo i quali certe prassi sono illegittime. Una di queste coinvolge il Comune di Pescara, condannato dal Giudice di Pace Giovanni Sangermani anche al pagamento delle spese legali (150 euro più accessori). Il ricorso presentato dal proprietario di un?autevettura multata, tendeva ad ottenere l?annullamento della cartella esattoriale ricevuta, in quanto già pagata dal conducente. Secondo Sangermani l?art. 382 del regolamento di esecuzione del codice della strada stabilisce infatti che ?[?] l?amministrazione determina (cioè sceglie) quale tra i condebitori solidali è sottoposto ad esecuzione coattiva?. «Salutiamo con viva soddisfazione la pronuncia del Giudice di Pace ?  dichiara il vice coordinatore Regionale del Codacons Abruzzo, Vittorio Ruggieri ? poiché pone fine alla cattiva abitudine del Comune di Pescara di iscrivere a ruolo contemporaneamente nei confronti di proprietario e conducente le cartelle esattoriali aventi ad oggetto la stessa multa stradale, con il rischio che il medesimo debito venga pagato due volte». Il secondo caso, sempre davanti al Giudice di Pace di Pescara, riguarda invece un cittadino francavillese che in conseguenza del rigetto del ricorso che aveva presentato contro una sanzione, ha ricevuto una nuova cartella esattoriale pari esattamente al doppio della multa più spese accessorie, perchè trascorsi i fatidici 60 giorni dalla data di notificazione del verbale.  Il Codacons in questo caso ha rivendicato la riduzione della sanzione amministrativa all?ammontare originario in quanto la sentenza del primo Giudice (che convalidava il verbale di contravvenzione) non era più suscettibile di variazioni. «Non può essere ? continua l?avvocato Ruggieri – che il Giudice, stante la totale indipendenza di un organo giudiziario, sia condizionato dalle regole amministrative. Appare chiaro, infatti, che il raddoppio della sanzione scatti soltanto quando sia stato rigettato un ricorso fatto al Prefetto (D. Lgs 30/04/1992 n. 285 e art. 204 CDS) e non in caso di conferma del provvedimento da parte del Giudice di Pace (art. 204 bis comma 5 CDS). Questo significa che tutti quelli che hanno pagato cartelle esattoriali pari al doppio della multa originaria a seguito di rigetto del ricorso davanti al Giudice di Pace hanno 5 anni di tempo per farsi restituire la metà delle somme dall?ente che le ha incassate». Da ultimo, alcuni comuni, soprattutto nel chietino, stanno affidando la riscossione delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada a società di recupero crediti diverse dalla Soget Spa o Equitalia Spa. «E? il caso di ricordare ? conclude il vice coordinatore – che la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 14472/2002 cristallizza il principio secondo cui la riscossione delle entrate patrimoniali non tributarie (cioè le multe) deve essere effettuata secondo il modello centralizzato, mediante cioè, il concessionario della riscossione di cui al D.P.R. n.43/1988. Il concessionario deve pertanto essere la Soget per le multe della polizia municipale o Equitalia per le altre multe stradali. Anche in questo caso, quindi, i cittadini che dovessero vedersi recapitare, come successo ad alcuni utenti da noi patrocinati, ingiunzioni di pagamento per multe, da società di riscossione diverse da Soget ed Equitalia, potranno rivolgersi al Giudice competente per farle annullare».

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