17 Febbraio 2010

Viaggio da incubo sul treno da Mestre Trenitalia paga i danni a un friulano

Friulano risarcito da Trenitalia per i danni morali subiti a causa di un viaggio da incubo sulla tratta Mestre-Udine. Il tribunale, grazie al supporto del Codacons, il coordinamento dei consumatori, ha dato ragione a Levis Stefani, di Enemonzo, che ha ottenuto così 200 euro più le spese, per un totale di 663 euro. Una cifra simbolica, ma comunque molto più importante è la possibilità, dopo questa prima causa "pilota" andata a buon fine, per pendolari e viaggiatori, farsi risarcire in caso di "inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di trasporto", come accertato nel caso dell’ assistito del Codacons. Ma andiamo con ordine e raccontiamo la storia, che risale a 4 anni fa. Il carnico, appena dimesso dal nosocomio di Mestre, nel giugno 2006 doveva rientrare a Udine con il treno in partenza alle 17.08, che a causa di un guasto tecnico viene soppresso. L’ uomo, assieme ad altri utenti delle Ferrovie, viene dirottato sul treno successivo diretto per Udine: peccato che questo fosse sovraffollato, con passeggeri stipati in piedi in solo 4 carrozze in condizioni proibitive, accalcati in un caldo soffocante a causa della rottura dell’ impianto di condizionamento. I testimoni sentiti hanno poi confermato le condizioni di estremo disagio con cui si svolse, quell’ afoso pomeriggio di giugno, il viaggio da Mestre a Udine. Levis Stefani ha quindi richiesto a Trenitalia i danni morali poiché, già sofferente, ha ritenuto il disservizio lesivo dei suoi diritti sia dal punto di vista fisico che psichico, ottenendo il risarcimento a causa della "condotta negligente di Trenitalia, incapace di sopperire adeguatamente – si legge nella sentenza – a un guasto tecnico" (tra l’ altro già noto a Mestre dal capotreno e il macchinista, che però avevano avuto ordine di proseguire) e di garantire ugualmente il trasporto dei passeggeri in condizioni dignitose. Il Codice di consumo, infatti, individua espressamente il «diritto alla sicurezza e alla qualità dei servizi, e all’ erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza», riconosciuto, inoltre, quale diritto fondamentale della persona. «Questa sentenza – commenta il presidente provinciale del Codacons di Udine Nicola D’ Andrea – risulta importante perché è un’ ulteriore conferma dell’ inapplicabilità delle limitazioni della responsabilità previste da una legge degli anni ‘ 40 (legge 911/1945) a favore delle Ferrovie dello Stato, che di fatto ammetteva, a prescindere dai danni lamentati, solo il rimborso del biglietto. Da quando queste sono divenute una Società per azioni la richiesta dei danni a tale soggetto è pertanto legittima, secondo le ordinarie norme civilistiche». A Trenitalia, infatti, gli utenti chiedono una prestazione come a qualsiasi altra società: nel caso del friulano Stefani è evidente l’ inadempimento contrattuale – ossia condizioni di viaggio anomale rispetto al regolare svolgimento del servizio di trasporto – che dà luogo all’ obbligazione risarcitoria per Trenitalia, che non ha «ottemperato all’ impegno di diligenza richiesto».

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this