Verso la riforma dell?Rc auto
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fonte:
- Giornale.it
Il ministro delle Attività produttive ha presentato la proposta per la nuova normativa sull?assicurazione Rc auto finalizzata a calmierare le tariffe. Ma le associazioni dei consumatori la ritengono del tutto inadeguata. Soddisfatte, invece, le imprese assicuratrici.
Queste le novità che il testo di Antonio Marzano intende introdurre:
– per le polizze con franchigia si prevede che le imprese indichino nell`attestato di rischio eventuali importi non pagati dall`assicurato, al fine di rendere certa la riscossione. Inoltre non saranno rimborsabili al danneggiato le spese legali sostenute prima dell`offerta presentata dalla compagnia.
– l?indennizzo diretto viene esteso anche ai danni alle persone se questi comportano un?invalidità fino a un massimo di cinque punti. La Convenzione indennizzo diretto non prevede tetti massimi, però adesso per danni fino ai 15 mila euro la liquidazione verrà effettuata direttamente dalla compagnia dell?assicurato.
– per procedere alla riparazione diretta il danneggiato potrà richiedere all`assicurazione la riparazione del danno da un autoriparatore nell`ambito di un elenco indicato dalla compagnia.
– pene severe contro le frodi: chi denuncia un sinistro non accaduto viene punito con la reclusione da sei mesi e tre anni e con la multa da 309 euro a 1.549 euro.
– per la determinazione dei premi viene infine introdotta la figura dell?attuario.
La proposta Marzano lascia però largamente insoddisfatte le associazioni dei consumatori.
Il Codacons prende atto della decisione del Consiglio dei Ministri, e ritiene che sia in atto una potenziale pericolosa trasformazione della funzione risarcitoria delle compagnie di assicurazione. Spiega infatti il Vicepresidente Codacons Avv. Vittorio Amedeo Marinelli: ?Oggi le compagnie di assicurazione più propriamente ?risarciscono? anziché ?indennizzano?. Con il primo termine si intende la reintegrazione completa della propria sfera patrimoniale lesa in seguito al sinistro. Diverso invece il significato del secondo termine, che è la somma che la compagnia liquida in quanto obbligata contrattualmente?.
?Siamo preoccupati?, continua l?Avv. Marinelli, ?perché con questo apparentemente innocuo uso di un termine anziché un altro, si apre pericolosamente la strada per un?accettazione da parte dell?assicurato di un minor valore del proprio diritto alla salute. Insomma la solita polemica sul danno biologico drasticamente ridotto dalla legge 5 marzo 2001 n. 57 che contrattualmente, nella ricerca di piccoli sconti, potrebbe essere ridotto ancor più.?
Basta con il liberismo solo a parole e solo quando conviene, sostiene il Codacons e si all?apertura del mercato assicurativo a operatori stranieri, banche e finanziarie.
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