Vacanze senza rischi, una guida per il turista
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fonte:
- La Tribuna di Treviso
«Può accadere di subire eccessivi ritardi nella partenze degli aerei, di trovarsi nell’impossibilità di partire, di smarrire i bagagli – spiega il Codacons sul suo sito internet – di non poter usufruire di servizi essenziali quali acqua, luce, gas ovvero di essere vittima di intossicazioni alimentari, di variazioni nei programmi di viaggio. A volte le caratteristiche dei luoghi e degli alberghi sono diverse rispetto a quanto descritto nei depliant. Tutti disservizi, questi, che possono essere imputabili al tour operator o all’ agenzia di viaggi. Se il turista non può godere pienamente del viaggio, può subire oltre ai danni patrimoniali lo stress psicofisico e la frustrazione delle aspettative di svago e/o di riposo. Il consumatore ha quindi diritto a richiedere il risarcimento in caso di mancato o inesatto adempimento del contratto di vendita del pacchetto turistico, nonchè il risarcimento di «qualunque pregiudizio», come previsto dalla normativa nazionale, dal Codice dal consumo e dalle Convenzioni internazionali. Ricordiamo che il tour operator e l’agenzia di viaggio hanno per legge un obbligo di informazione nei confronti del consumatore, ma anche quest’ultimo ha un obbligo di auto-informazione. Ecco, quindi, alcune regole di «autotutela», alcune cose che è bene sapere con chiarezza quando si acquista un prodotto turistico. Gli operatori turistici hanno l’obbligo di rilasciare copia del contratto sottoscritto ai loro clienti, dopo averne loro permesso un’attenta lettura. Le indicazioni contenute nel prospetto devono essere esaurienti, sono vincolanti per l’operatore turistico, e le eventuali modifiche devono essere comunicate per iscritto al consumatore, che è libero di non accettare, prima della stipula del contratto. Nel caso in cui venga sottoscritta una polizza assicurativa, del tutto facoltativa, leggere attentamente le condizioni contrattuali, in particolare se prevedono franchigia e spese non non rimborsabili. Se il viaggio ha come destinazione un Paese straniero, verificare le disposizioni in materia di scadenze per visti e passaporti, e in materia sanitaria. In nessun caso il prezzo del pacchetto turistico può essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza e, comunque, la variazione non deve eccedere il 10 % del prezzo originario. E’ obbligo dell’operatore turistico fornire prima dell’inizio del viaggio e per iscritto le informazioni necessarie in merito ad orari, itinerari, generalità e recapiti dei suoi rappresentanti locali. Il consumatore, se non può partire, può sostituire a sè una persona nei rapporti derivanti dal contratto, comunicandolo per iscritto all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza». www.codacons.it
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