18 Agosto 2002

Vacanze rovinate: «Chiedete subito il risarcimento danni»

Vacanze rovinate: «Chiedete subito il risarcimento danni»
In caso di grave inadempienza gli organizzatori del soggiorno sono tenuti a pagare per il mancato rispetto del contratto

Vacanze rovinate? Voli annullati? Alberghi “off limits“? Villaggi ed escursioni fantasma? Con il vademecum del Codacons, i turisti truffati – a Roma e nel Lazio finora sono stati 35mila – possono far valere i propri diritti. Ecco sei regole fondamentali suggerite dal Coordinamento: 1) Se il consumatore ha acquistato un pacchetto turistico e, giunto a destinazione, non trova quanto prospettato, o riscontri delle inadempienze da parte del Tour Operator, ai sensi del decreto legislativo 111/1995, può richiedere il risarcimento dei danni subiti inviando all`organizzazione del viaggio una raccomandata con ricevuta di ritorno entro 10 giorni lavorativi dal rientro. In caso di mancato o inesatto adempimento contrattuale, l`organizzazione del viaggio o il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. 2)La revisione del prezzo di vendita del pacchetto è ammessa soltanto quando sia stata espressamente prevista dal contratto, e non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo originario.
Se l`aumento è superiore, l`acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate. Aumenti di prezzo non sono consentiti nei 20 giorni che precedono la partenza.
3)Le modifiche agli elementi del contratto devono essere comunicate in forma scritta al consumatore. Se questi non accetta le modifiche, può recedere dal contratto senza pagare alcuna penale. 4) Se giunti a destinazione si riscontra che una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, è necessario segnalare le mancanze all`organizzazione del viaggio, al suo rappresentante locale o all`accompagnatore. Questi hanno l`obbligo di predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio, non comportanti alcun onere a carico del consumatore. 5) In caso di annullamento del pacchetto turistico per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo. In ogni caso il consumatore ha diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto. 6) In caso di overbooking, con tanto di imbarco negato, il consumatore può scegliere tra il rimborso senza penali del prezzo del biglietto, un volo alternativo quanto prima possibile fino alla destinazione finale o un volo alternativo ad una data successiva che gli convenga. Carlo Rienzi, presidente del Codacons, va oltre e afferma: «Purtroppo per il consumatore la truffa è sempre dietro l`angolo. Il “gabbato“? Può essere chiunque. Il turista “fai da te“, lo sprovveduto ma anche lo stimato professionista. E allora conservate le fatture pagate, fotografate o filmate i luoghi in cui alloggiate e, una volta rientrati, rivolgetevi a un buon avvocato o al nostro coordinamento per un?azione di risarcimento danni da un giudice civile».

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