17 Luglio 2009

VACANZE: IL TRIBUNALE DI TORINO CONDANNA VETTORE AEREO

     
    RISARCITO ANCHE IL DANNO MORALE DA VACANZA ROVINATA

     

    R.G., cittadino torinese istruttore di sub ed assistente operatore alla sezione naturalistica subacquea del National Geographic si è rivolto al Codacons e poi, assistito dai legali dell’associazione, al Tribunale di Torino.
    La vicenda riguarda un volo per Cuba – città dove R. G. collabora con l’organizzazione subacquea "shark’s friends" – con la compagnia Blue Panorama Airlines S.p.A., nel febbraio 2006.
    7 ore di ritardo all’andata, overbooking per il viaggio di ritorno che lo aveva costretto a rientrare a  Torino due giorni dopo  la data programmata.
    Insomma, disagi, disservizi, ulteriori spese ed inefficienze che il viaggiatore ha reclamato alla compagnia senza ottenere soddisfazione.
    Ma il Tribunale di Torino, Giudice Dr. Oberto, con sentenza n. 5085/09 ha oggi accolto tutte le tesi e le domande avanzate dai legali del Codacons;  ha dichiarato l’inadempimento della compagnia aerea, condannandola a pagare oltre 5.000 euro per non aver fornito i servizi di assistenza ai passeggeri così come esplicitati dalla Convenzione di Montreal e dalla Carta dei diritti del passeggero, anche per l’ipotesi di overbooking.
    Il Tribunale ha riconosciuto anche il danno da vacanza rovinata, qualificandolo in quel  “pregiudizio psicologico che si sostanzia nel disagio e nell’afflizione subiti dal turista-viaggiatore e riconducibile ai disagi subiti, alla delusione per la mancata realizzazione delle aspettative, al mancato riposo, alla necessità di sollevare reclami e proteste, e in generale al fatto di non aver potuto godere della serenità che consegue alla legittima aspettativa del puntuale adempimento delle altrui obbligazion”.
    Il Codacons invita i passeggeri che in occasione delle prossime vacanze estive dovessero subire ritardi e disservizi da parte delle compagnie aeree, ad inoltrare i reclami ai vettori entro 7 gg., inviando per conoscenza all’indirizzo mail [email protected], e rivolgersi all’associazione in caso di mancato indennizzo.
     

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