Usurarietà del mutuo Sospesa la vendita di un immobile
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fonte:
- Quotidiano di Puglia
Il tribunale di Brindisi ha stabilito la sospensione della vendita di un immobile di un fideiussore per usurarietà del mutuo. Lo ha annunciato in una nota stampa l’ avvocato cegliese Vincenzo Vitale, responsabile provinciale del Codacons, spiegando la questione anche sul sito: www.avvocatovincenzovitale.it. «La banca concedeva il mutuo ad una società richiedendo non solo l’ ipoteca di primo grado sull’ immobile della medesima società, ma anche la fideiussione dell’ amministratore e del coniuge, terzo datore di ipoteca. A seguito del mancato pagamento di alcune rate, la banca avviava due diverse procedure di pignoramento, una nei confronti del mutuatario e l’ altra contro il coniuge dell’ amministratore, che aveva garantito il mutuo ipotecando la casa di abitazione», ha spiegato Vitale. Poi ha aggiunto: «Dall’ analisi del contratto di mutuo venivano ad emergere alcune anomalie contrattuali tali da essere ricondotte nell’ alveo dell’ usura bancaria. Pertanto, sia la società che il terzo, nelle rispettive procedure, eccepivano l’ usurarietà del rapporto, chiedendo la sospensione della procedura». Di conseguenza, il tribunale di Brindisi, in persona del giudice Paola Liaci, richiamando i princìpi già fissati dal tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo proposto dal mutuatario, ha sospeso la procedura esecutiva con la quale la banca aveva pignorato l’ abitazione del terzo datore di ipoteca e garante della società che aveva ricevuto il prestito. Alla luce del risultato ottenuto con la sospensione della vendita, l’ avvocato Vitale ha commentato: «Il Tribunale ha così, correttamente, disatteso i chiarimenti del 3 luglio 2013 con i quali la Banca d’ Italia aveva affermato che Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (Teg applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i decreti trimestrali riportano i risultati di un’ indagine per cui la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali».
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