Uso dei servizi igienici nei negozi Il buon senso è l’ unica via d’ uscita
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fonte:
- Gazzetta del Sud
MONTEPAONE. La legge è controversa e, come spesso avviene in Italia, è difficile pervenire ad una risposta immediata ai quesiti posti dai cittadini. Ci si affida il più delle volte al buon senso che, però, non è sempre l’ elemento che regola le scelte della vita sociale comunitaria, con il risultato dell’ insorgere di malumori che si esprimono a danno di un’ intera categoria. In una terra in cui spesso si è assuefatti alla carenza di servizi, il quesito è sollevato da gente che frequenta in maniera occasionale i centri del basso jonio per questionidi lavoro o per scelte legate aperiodi di ferie che si possono trasformare in un soggiorno che non sempre lascia felici ricordi. Il punto di partenza è l’ impreparazione dei Comuni ad accogliere i turisti nei servizi essenziali come quelli che dovrebbero garantire la possibilità di usufruire di servizi igienici pubblici. Dove esistono, i bagni pubblici comunali del soveratese non sono mai entrati in funzione, dove non esistono il problemaviene naturalmente demandato agli esercizi commerciali, bar e ristoranti ai quali si rivolgono le persone di passaggio. A Soverato spinge a riflettere la lettera di una turista straniera che si è vista negare l’ utilizzo di un bagno in un bar prima perché non aveva consumato, in una seconda occasione perché “fuori servizio”. Tutto ciò è lecito? In alcune grandi città i bagni degli esercizi commerciali si lasciano usare dietro un pagamento, nei piccoli paesi, tra cui quelli del comprensorio soveratese, è il titolare a detenere le chiavi che vengono lasciate seguendo il criterio della discrezionalità del gestore. Abbiamo cercato di fare un viaggio tra le varie situazioni veri ficatesi analizzandole da diverse prospettive e raccogliendo le diverse posizioni dei soggetti coinvolti. Il primo dato emerso è che bar e ristoranti che non siano in grado di garantire bagni funzionanti, non potrebbero esercitare l’ attività. L’ unico dato certo nelle varie normative è, infatti, che i bagni pubblici per gli esercizi sono obbligatori per i dipendenti che, somministrando cibi e bevande, devono garantire condizioni igieniche ottimali a tutela della salute pubblica. I cartelli appesi sulle porte delle toilette che indicato il “fuori servizio” sono spesso deterrenti per scoraggiarne l’ utilizzo. Nel soveratese il cliente di un bar ha chiamato i vigili urbani per chiedere se l’ esercizio in cui aveva consumato un caffè potesse rimanere aperto nonostante il bagno fosse fuori servizio. All’ arrivo dei vigili il titolare però si è giustificato dicendo di aver lasciato il cartello per una dimenticanza negando la spiegazione data al cliente per non fargli utilizzare il servizio. Risultato: nessuna conseguenza per l’ esercente se non la magra figura fatta con il cliente che ha dovuto incassare in silenzio la scorrettezza, pur appurando che non si può negare l’ utilizzo del bagno ponendo come alibi il fatto che sia “fuori servizio” perché, se così fosse, il locale dovrebbe rimanere chiuso. Il secondo quesito è legato all’ utilizzo dei bagni: sono da concepire come un servizio pubblico oda riservare a chi ha consumato? I responsabili della locale Asp sostengono che i bagni dei locali devono essere a disposizione del pubblico, clienti e non, ma precedenti giuridici sembrano dare un’ altra versione che tiene conto del punto di vista degli esercenti. Il mantenimento dei servizi igienici di un locale comporta sicuramente dei costi (elettricità, pulizia, acqua, carta igienica, sapone…) e l’ utilizzo promiscuo ditale servizio fa crescere le spese a suo carico. Una sentenza del Tar della Toscana ha sostenuto le ragioni degli esercenti. Cosa accadrebbe però se venisse negato il servizio ad una persona che, magari affetta da una particolare patologia, nell’ impossibilità di consumare, sivedesse negare l’ utilizzo di un bagno e accusasse un malore o lesioni fisiche per tale motivo? Si entrerebbe in questo caso nell’ àmbito penale. Si potrebbe parlare di omissione di soccorso? La possibilità esiste e per l’ esercente poco varrebbe un’ eventuale spiegazione che legherebbe al rifiuto l’ eventuale omissione di una patologia da parte del cittadino che, tutelato dalle leggi sulla privacy in fatto di salute, non è tenuto a rivelare il motivo della sua impellente necessità. Cosa fare allora? Trovare una risposta univoca rifacendosi ai codici sembra difficile e anche organi come il Codacons rimettono tutto al buon senso esortando gli esercenti ad una maggiore elasticità. Ultimo quesito: è lecito far pagare per usufruire dei servizi igienici negli esercizi pubblici? Anche qui Codacons e Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) si scontrano con vedute antitetiche. Certo è che in caso di dubbi si può chiedere la verifica dei vigili urbani per controllare se almeno le entrate di quei locali che pretendono un pagamento per l’ utilizzo dei servizi, sia rendicontato a norma di legge. Insomma l’ argomento è spigoloso.4(sa.am.)
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