Un prestito bloccato dalla Centrale rischi
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fonte:
- Libertà
La domanda Cara Codacons,giorni fa,avendo bisogno di un finanziamento,sono andata in banca ma,alla mia richiesta,mi hanno opposto un rifiuto,in quanto mi hanno detto che,a mio carico,vi è una segna lazione alla Centrale dei rischi: una decina di anni fa,mi ero rivolta ad una finanziaria per un altro prestito;preciso che,in quella occasione, ho pagato correttamente tutte le rate ed ho estinto il debito.Cosa è la Centrale dei Rischi ? E` legittimo il rifiuto della banca di concedermi il prestito?“
La risposta
Cara signora, la Centrale dei Rischi presso la Banca D`Italia è un sistema di raccolta nel quale sono archiviate le informazioni sugli affidamenti con cessi da ciascun intermediario ai singoli clienti del sistema bancario e persegue l`obiettivo di controllare la gestione del rischio di credito e di accrescere la stabilità del siste ma creditizio e finanziario nel suo complesso. Dunque la segnalazione di crediti bancari in sofferenza consente agli istituti bancari la valutazione della solvibilità dei richiedenti il credito e il sistema bancario tende così ad escludere dall`accesso al credito coloro che vengono ritenuti dei “cattivi pagatori“. Accade così che,chi viene segnalato per insolvenza,non solo non avrà più accesso a nuovo credito,ma si vedrà chiudere tutte le altre linee di credito già in corso, anche se esse presentano un andamento regolare. Per quanto riguarda le segnalazioni che originano da insolvenza,è importante distinguere il “passaggio a sofferenza“ dal semplice “incaglio“ .Questa seconda situazione è quella di coloro che,trovandosi in difficoltà temporanee,sono costretti a ritardare i pagamenti alla banca (che, comunque,devono proseguire con una certa regolarità),ma ciò non può dar luogo alla segnalazione alla Centrale dei rischi e,pertanto,alla banca è rimessa la responsabilità di valutare in quali casi operare la segnalazione, il che comporta la possibilità di errori e valutazioni eccessivamente rigide che,di fatto,comportano l`esclu sione dell`utente da qualsiasi accesso al credito.per inadempimenti inferiori esiste una rete di banche dati minori (alcune private) che provvedono a raccogliere dati sia dalle banche,sia dalle finanziarie per inadempimenti di lieve entità:vi sono casi di segnalazioni anche per rate di poche centinaia di euro non pagate o pagate in ritardo relative a prestiti rateali. L`effetto di queste segnalazioni sono identiche a quelle presso la Centrale dei rischi.Di fronte a situazioni di erronee valutazioni delle condizioni dell`utente bancario che avevano dato luogo ad illegittime segnalazioni ,vi sono state numerose sentenze che hanno imposto alle banche ,anche in via di urgenza, di rettificare i dati che avevano dato luogo alla segnalazione con cancellazione della stessa e,in alcuni casi,con il risarcimento del danno a favore del soggetto leso.Nel suo caso la segnalazione di una sofferenza non più esistente di insolvenza assume rilevanza poiché si risolve in una vicenda di indubitabile discredito patrimoniale,idonea a provocare una lesione della onorabilità della persona Può accadere,poi,che il cliente della banca dopo aver sanato tutti i debiti con il soggetto finanziario,si veda continuare a negare l`accesso al credito. Questo è l`effetto della persistenza della segnalazione nelle banche dati. In base alla legge 675/96,è perfettamente legittima la richiesta di coloro che, una volta sanata la morosità pretendano la correzione dei dati della loro segnalazione non più attuale ma il più delle volte si verifica un`ostruzione della banca alla correzione di questi dati. Per ovviare a questo problema, l`Autorità garante della privacy ha emanato una decisione che impone alla banca di rendere noto al cliente con precisione gli estremi identificativi delle centrali dei rischi destinatarie dei dati raccolti anche al fine di agevolare l`esercizio dei diritti previsti dall`articolo 13 della legge sulla privacy e cioè la verifica della correttezza dei dati e la cancellazione di quelli non veritieri.Inoltre il Garante, per ovviare ai problemi delle segnalazioni di scarsa entità ha previsto che le segnalazioni di morosità devono essere effettuate solo in caso di mancato pagamento di somme consistenti,di più rate e di gravi ritardi.Le banche in ogni caso prima di effettuare la segnalazione, devono dare preavviso agli interessati affinchè possano, eventualmente,intervenire. Infine il Garante ha stabilito che è contrario al principio di proporzionalità e congruità che le segnalazioni relative a pagamenti completamente sanati, rimangano registrati per 5 anni. Va, quindi, garantita una piena tutela del così detto diritto di oblio degli interessati,uniformandosi alle determi nazioni della Centrale dei rischi della Banca d`Italia che, attualmente,conserva questi tipi di dati per non più di dodici mesi.
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