Un gruppo di cittadini chiede la restituzione degli importi sull’aliquota maggiorata
-
fonte:
- La Gazzetta del Mezzogiorno
FERRANDINA – Iva quanto ci costi? Alcuni cittadini hanno inviato una richiesta all’azienda che eroga il gas metano per chiedere la riduzione dal 20 al 10 per cento dell’Iva sulle bollette. Chiedono pure la restituzione degli importi sull’aliquota Iva che sarebbero stati fissati in percentuale superiore per i mesi nei quali la legge prevede il divieto di utilizzo dell’impianto di riscaldamento. Gli utenti citano una sentenza del giudice di pace di Massa Carrara del 4 aprile 2001, che riconosce l’illegittimitá dell’aliquota iva al 20 per cento quando l’uso del riscaldamento è vietato per il periodo dell’anno previsto dalla legge.
La materia è controversa. Nel caso di doppio contatore all’interno dell’abitazione, uno per uso domestico, l’altro per il riscaldamento, il problema non si pone perchè, come stabilisce la norma fiscale in vigore, l’applicazione dell’aliquota sui riscaldamenti è del 20 per cento mentre quella sull’uso del gas a fini domestici rimane al 10. Ecco il nodo della questione. Una risoluzione della commissione centrale delle imposte dirette sostiene testualmente che solo nel caso «non sia possibile identificare e distinguere i consumi invernali ed estivi l’aliquota anche per usi domestici puó salire al 20 per cento». È un sopruso? Secondo alcune associazioni per la tutela dei consumatori l’interpretazione legislativa é incongruente. Se da un lato, sostengono, nei mesi invernali, in presenza di un solo contatore, ad uso promiscuo, la distinzione é impossibile, in quanto gas e riscaldamento sono contemporaneamente in funzione, nel periodo compreso tra maggio ed ottobre l’accensione del riscaldamento é vietata e la lettura é chiarissima. Il tal caso l’applicazione dell’iva al 20 per cento per cento sarebbe un balzello, che finisce nelle casse del fisco. Casi del genere sono stati segnalati un po’ in tutta Italia. A Massa Carrara il Giudice di pace, Vito Auricchio, ha condannato la societá che gestisce la distribuzione del gas a risarcire tre utenti che avevano presentato ricorso. Ci sarebbe un altro paradosso.
La decisione di applicare il 20 per cento alle aliquote Iva non scaturisce da assunti arbitrari ma fa capo all’articolo 14 della finanziaria 2002, sulla riduzione dell’imposta di consumo sul gas metano che recita testualmente: «Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento Cip n.
37 del 26 giugno 1986 continuano ad applicarsi a tutti i fini fiscali, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma». Sulla tariffa T2 che prevede l’aliquota del 20 per cento nel caso di utilizzazione promiscua del gas, c’é un precedente a Bologna. L’azienda che eroga il servizio nella cittá ha respinto le accuse del Codacons, precisando che l’aliquota maggiore si applica sempre nel caso di utilizzazione promiscua del metano. L’interpretazione è avvalorata da varie circolari del Ministero delle Finanze, tra cui quella del 3 dicembre ’99. Dispone testualmente che «gli utilizzi del gas metano per riscaldamento con la tariffa T2 sono soggetti all’aliquota Iva del 20 per cento».
La stessa circolare precisa che anche nei casi di utenze ad utilizzazione promiscua, dove non sia possibile determinare la parte impiegata negli usi domestici agevolati, quelli per i quali si applica l’Iva del 10 per cento, per mancanza di contatori distinti, l’imposta si applica con l’aliquota ordinaria sull’intera fornitura. L’unica scappatoia legittima sarebbe l’installazione di un contatore preposto alla lettura del consumo del metano per fini domestici con l’aliquota del 10 per cento. Ció a spese dell’utente. Il gioco vale la candela? Anzi la fiammella? Donato Mastrangelo
-
Sezioni:
- Rassegna Stampa
-
Aree Tematiche:
- ECONOMIA & FINANZA
-
Tags: aliquota, azienda, massa carrara, vito auricchio
