29 Gennaio 2009

Udine non rientra più tra le città turistiche

 LA LEGGE Con la nuova legge regionale sul commercio entrata in vigore dal primo gennaio di quest’anno tutti i negozi possono aprire per un numero massimo di 29 domeniche, alimentari e non alimentari. L’unica eccezione riguarda le località turistiche di Grado e Lignano (fino all’anno scorso con la vecchia legge anche Udine rientrava tra le città turistiche), i negozi dei centri storici e i "piccoli" negozi, quelli cioè sotto i 400 metri quadrati che possono aprire sempre a meno che non si trovino all’interno di un centro commerciale: in quel caso la galleria di piccoli negozi viene considerata come un unico grande negozio e quindi deve comunque rispettare il limite. Le principali novità introdotte dalla legge sono l’eliminazione della distinzione tra alimentari e non alimentari e di quella tra comuni turistici e non turistici poiché, come detto, le uniche località turistiche dove i negozi possono stare sempre aperti al pari di tutti quelli che si trovano nei centri storici sono Lignano e Grado (e non più tutti i comuni capoluogo).  «Il fatto di non consentire l’aperture dei negozi alimentari tutte le domeniche – sostiene il referente udinese del Codacons, Nicola D’Andrea – fa venir meno un servizio che i consumatori avevano dimostrato di gradire particolarmente anche perché oggi le esigenze dei lavoratori sono molto cambiate». Per tutti ci sono le cosiddette chiusure "obbligatorie" per le festività del 1º e del 6 gennaio, per Pasqua, lunedì dell’Angelo, il 25 aprile, il 1º maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1º novembre e il 25 e 26 dicembre. In quei giorni non è ammessa nessuna eccezione.

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