Tutela della privacy ed informazioni bancarie
Nel Comunicato stampa del 28 novembre 2007 (consultabile all’indirizzo www.garanteprivacy.it) l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto di aver adottato il provvedimento a carattere generale che fornisce le Linee guida sul "trattamento dei dati personali della clientela in ambito bancario" (Deliberazione n. 53 del 25 ottobre 2007, Bollettino n. 88/ottobre 2007, doc. web n. 1457247, G.U. n. 273 del 23 novembre).
Il Garante ha tenuto conto delle segnalazioni, dei reclami e dei quesiti pervenuti, delle precedenti decisioni adottate ed ha deciso di fornire indicazioni di natura generale in relazione al trattamento di dati personali della clientela effettuato dalle banche e della corrispondente attività che, in base alla legge, può essere svolta da operatori postali nell’ambito dei servizi bancari e finanziari.
Il Provvedimento richiama i principi in materia di protezione dei dati personali (liceità, pertinenza, non eccedenza e trasparenza) e ribadisce che i dati personali, sempre che siano pertinenti e non eccedenti, possono essere trattati dalla banca solo per perseguire finalità legittime (quali, ad esempio, quella di dare esecuzione al rapporto contrattuale o soddisfare obblighi derivanti dalla legge).
Affronta il tema della comunicazione dei dati (Regole di protezione dei dati e c.d. segreto bancario: Comunicazioni indebite; Comunicazioni dovute o autorizzate; Comunicazioni di dati personali alla Centrale d’allarme interbancaria; Benefondi; Comunicazione dei dati relativi alla clientela e cessione di sportelli bancari: esonero dall’obbligo di rendere l’informativa, a) presupposti del trattamento: bilanciamento degli interessi, b) esonero dall’obbligo di rendere l’informativa, c) misure appropriate).
Analizza la Tutela dei propri diritti da parte della banca ( "L’istituto di credito può utilizzare in sede giudiziaria informazioni relative ai rapporti intrattenuti con la clientela per tutelare i propri diritti nelle controversie con gli interessati…Tuttavia, i dati che possono essere prodotti in giudizio devono essere solo quelli pertinenti all’esigenza di far valere o difendere un diritto dell’istituto di credito; si deve evitare, ad esempio, l’ingiustificata produzione di interi tabulati (ad es., interi estratti conto) contenenti dati personali (a volte anche riferiti a terzi) non rilevanti per le citate finalità di difesa.")
Il Provvedimento esamina, infine, le problematiche relative all’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del Codice privacy: Accesso ai dati personali ex art. 7 del Codice e accesso alla documentazione bancaria ai sensi dell’art. 119 del Tub; Accesso ai dati di defunti (art. 9 del Codice);Accesso ai dati personali ex art. 7 del Codice e fallito. Queste, in sintesi, sono le misure stabilite dal Garante e riassunte nel comunicato stampa:
- le comunicazioni di informazioni bancarie a terzi devono essere effettuate solo nei casi espressamente previsti dalla legge, dal Codice della privacy o nel caso in cui sia l’interessato ad autorizzare terzi (familiari, coniuge, professionisti legati da una rapporto di lavoro) ad effettuare operazioni per suo conto o a conoscere il tipo di rapporto intrattenuto con la banca;
- le banche possono registrare le telefonate effettuate dalla clientela per dare particolari ordini e istruzioni o nei servizi di "telephone banking", ma devono informare gli interessati. È necessario adottate misure di sicurezza contro alterazione o uso indebito del contenuto delle conversazioni;
- il personale deve evitare le telefonate e i colloqui ad alta voce con la clientela e occorre predisporre distanze di cortesia agli sportelli;
- le informazioni dei clienti trattati dalle banche devono essere sempre esatte ed aggiornate;
- il cliente ha diritto a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano (comprese operazioni effettuate, registrazioni telefoniche, ordini di investimento), ma non quelli riferiti ad altre persone (se presenti, nella copia dei documenti da consegnare al cliente devono essere oscurati);
- nel caso in cui dare l’informativa singolarmente a ciascun cliente comporti un impiego sproporzionato di mezzi (es. operazioni di cessione di sportelli), la banca può assolvere tale obbligo pubblicando l’informativa sulla Gazzetta Ufficiale.
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