27 Gennaio 2003

Tucker: il Codacons assiste anche i venditori truffati

Tucker: il Codacons assiste
anche i venditori truffati



Sono un venditore dell`ormai famigerato tubo prodotto e commercializzato dalla Tucker. Per far parte della rete di vendita ho dovuto stipulare un contratto di franchising, versando alla casa madre diversi milioni. Seguendo la trasmissione satirica “Striscia la notizia“ ho saputo che il Codacons insieme ad altre associazioni di consumatori offrono assistenza legale per chi come me, venditore tucker o per chi ha acquistato il prodotto, è rimasto vittima di questa vicenda. Cosa posso fare?


Anche l`associazione dei consumatori Codacons è scesa in campo a tutela del le persone che hanno avuto rapporto con la Tucker, o come venditori in franchising o come acquirenti del prodotto. La Tucker, il cui titolare Mirco Eusebi è stato arrestato con l`accusa di truffa e violenza privata, non era nuova alle associazioni dei consumatori, che nei mesi scorsi presentarono un dettagliato esposto per pubblicità ingannevole all`Antitrust, affinchè l`autorità accertasse la veridicità delle informazioni fornite dalla Tucker. Ora, dopo l`arresto di otto dirigenti, anche il Codacons interviene per tutelare chi ritiene di aver subito danni o ha investito e perso denaro. In tutta Italia molti cittadini si sono rivolti al Codacons per ottenere giustizia. E pertanto in diversi centri dell`Emilia – Romagna sono sorti veri e propri comitati al fine di tutelare nel modo migliore. Il Codacons ha già annunciato che si costituirà parte civile nei processi a carico dei dirigenti della Tucker. Diverse iniziative sono allo studio per far ottenere anche in sede civile il risarcimento dei danni a tutti coloro che sono stati coinvolti nella triste vicenda. Per tutte le delucidazioni relative a questa problematica ci si può rivolgere al numero verde 800.05.08.00.1.



Quando la `casa familiare`
è opponibile ai terzi


Circa sei mesi fa, ho comprato un appartamento che, solo dopo l`acquisto, ho scoperto essere occupato dalla moglie dell`alienante, in forza di provvedimento di assegnazione della casa familiare disposta nel giudizio di separazione personale. Poiché presso l`ufficio dei registri immobiliari questo provvedimento non è trascritto, volevo sapere se posso pretendere il rilascio dell`immobile.


La Corte di Cassazione Sez. Unite civile Con sentenza del 26/7/2002 n. 11096 ha stabilito che “il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, in quanto avente per definizione data certa, è opponibile al terzo acquirente l`immobile (in data successiva al provvedimento di assegnazione), anche se non trascritto, per nove anni, decorrenti dalla data del provvedimento, ovvero anche dopo i nove anni, ove il titolo sia stato in precedenza trascritto“. Con tale pronuncia, le sezioni Unite hanno composto il contrasto di giurisprudenza nell`ambito delle sezioni semplici, ribadendo l`orientamento secondo il quale, la regola contenuta nell`art. 1599 c.c. comma 3, (secondo cui le locazioni di beni immobili non trascritte sono opponibili al terzo acquirente nei limiti di un novennio dall`inizio della locazione) è applicabile anche al provvedimento con il quale il giudice della separazione o del divorzio, assegna la casa familiare a uno dei coniugi. Alla luce di tale sentenza, pertanto, se l`acquisto dell`immobile è successivo al provvedimento di assegnazione del giudice, la signora potrà legittimamente opporle tale provvedimento che lei dovrà rispettare, potendo comunque agire nei confronti del venditore e chiedere l`annullamento del contratto e il risarcimento dei danni per esserle stata taciuta in mala fede il provvedimento di assegnazione.

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